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CassazionesentenzaSezione 6

Cassazione n. 34098/2023

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] a Palermo avverso la sentenza del 21/11/2022 della Corte di appello di L'Aquila; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA], letta la requisitoria scritta del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA] in cui si chiede che la sentenza sia annullata con rinvio. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con sentenza n. 3091 delle 31 dicembre 2022 La Corte d'appello di L'Aquila ha confermato la condanna inflitta a [OSCURATO:PERSONA] ex art. 391-bis comma terzo, cod. pen., perché, da detenuto sottoposto al regime ex art. 41-bis Ord. pen., eludendo le prescrizioni a questo scopo imposte, comunicò con altri detenuti sottoposti allo stesso regime ma appartenenti a gruppi di socialità diversi.

2. Nel ricorso presentato dal difensore di [OSCURATO:PERSONA] si chiede l'annullamento della sentenza deducendo violazione dell'art. 391-bis, comma terzo, cod. pen. e vizio della motivazione per avere ritenuto [OSCURATO:PERSONA] responsabile del reato nel rivolgersi a detenuti non appartenenti al proprio gruppo di socialità pronunciando la frase «domani faccio colloquio».

Si osserva che, come già dedotto nel primo grado di giudizio, nel carcere di L'Aquila non sono state adottate misure volte a impedire l'interazione fra soggetti appartenenti a gruppi di socialità diversi, sicché quando [OSCURATO:PERSONA], passando per il corridoio della sezione pronunciò la frase prima richiamata, sentì rispondergli il coimputato (però assolto) Nizza al quale non era stata chiusa la porta blindata.

Si deduce che la Corte d'appello non ha considerato che l'organizzazione del carcere dell'Aquila non è stata adeguata all'art. 41 -bis, Ord. Pen. — in base al quale le carceri devono adottare tutte le necessarie misure di sicurezza, anche mediante accorgimenti di natura logistica, volte a rendere impossibile comunicare fra detenuti appartenenti a diversi gruppi di socialità — per cui manca l'elemento soggettivo del reato perché [OSCURATO:PERSONA] non utilizzò sotterfugi nel pronunciare la frase indicata.

Inoltre, si deduce che la Corte d'appello non ha motivato circa la idoneità della frase pronunciata a creare un pericolo per l'ordine e la sicurezza nel carcere e si osserva che la ratio della disposizione è quella di impedire la circolazione di informazioni che consentirebbero la gestione di attività criminali dall'interno del carcere.

Si evidenzia che secondo la giurisprudenza della Corte costituzionale i diritti dei detenuti sottoposti al regime dell'art. 41 -bis Ord. pen. non vanno compressi oltre quanto strettamente necessario e che non ogni tipo di interazione può essere ritenuta di natura comunicativa: nella fattispecie la frase di [OSCURATO:PERSONA] rivolta a altri carcerati appartenenti a un gruppo di socialità diverso non risulta idonea a trasmettere informazioni rilevanti. [OSCURATO:PERSONA]

1. La sentenza impugnata precisa che, mentre veniva accompagnato e immesso nel locale con le docce, [OSCURATO:PERSONA] si accostò alle porte blindate dei detenuti appartenenti a gruppi di socialità diverse e pronunciò la frase «domani faccio il colloquio» dinanzi alla camera di pernottamento n. 14 del detenuto [OSCURATO:PERSONA] (appartenente a altro gruppo di socialità), poi, non ricevendo risposta, dopo essere stato ammonito dal personale, dalla finestra della doccia proferì le parole «buongiorno a tutti domani faccio il colloquio» indirizzate ai detenuti in quel momento nel passeggio n. 13 nord e, mentre tornava nella sua camera detentiva, nuovamente pronunciò la frase «Indomani faccio il colloquichdavanti alla camera di pernottamento n. 20, occupata dal Nizza che rispose «ci vediamo domani».

La Corte d'appello, riformando la sentenza di primo grado, ha assolto il coimputato [OSCURATO:PERSONA] ritenendo che egli abbia risposto a [OSCURATO:PERSONA] soltanto per cortesia, ma senza avere provocato o stimolato la conversazione o con il fine di veicolare informazioni.

Invece, ha confermato la condanna di [OSCURATO:PERSONA] evidenziando che il ricorrente, benché ammonito a tenere un comportamento corretto, persistette nella volontà di interagire con detenuti sottoposti al regime ex art. 41-bis Ord. pen. appartenenti a gruppi di socialità differenti dal suo.

2. Nella sua requisitoria il Procuratore generale ha osservato che la condotta descritta nella norma incriminatrice riguarda la «elusione delle prescrizioni imposte», che consiste in qualcosa di più della loro mera violazione, e che la sentenza non ha chiarito quale fosse lo specifico contenuto delle prescrizioni imposte.

Inoltre, ha rilevato che l'imputato in realtà non instaurò un dialogo con altre persone, sicché il suo comportamento potrebbe avere una rilevanza disciplinare ma non risulta essere stato tale da ledere l'interesse tutelato dall'art. 41-bis Ord. pen. 2.1.

Questa interpretazione è condivisibile perché aderisce sia al significato letterale che alla ratio della disposizione contenuta nell'art. 391-bis cod. pen. [OSCURATO:PERSONA] e, per via diversa, il diritto dell'Unione europea indirizzano verso la ricerca di una coerenza dell'interpretazione giuridica anzitutto rispetto ai principi costituzionali — che costituiscono i principali fattori dell'unità dell'ordinamento — sicché acquistano nuova forza gli argomenti esegetici fondati sulle rationes delle norme.

L'interpretazione alla luce della ratio, si fonda sull'argomento della razionalità, secondo il quale tra più significati possibili, deve preferirsi quello che corrisponde alla ratio sia della specifica norma sia del sistema nel suo complesso (Corte cost. n. 692 del 1988, Sez.

Un. civ. n. 6518 del 1987).

Questo canone, in realtà, ha fondamento già nella tradizione giuridica che si compendia nell'art. 12 delle preleggi al codice civile dove si prevede che il «senso» da attribuire alla legge nella sua «applicazione» si trae al contempo dalla sua interpretazione letterale «e dalla intenzione del legislatore» In questa prospettiva l'interpretazione fondata sulla ratio e l'interpretazione sistematica si interpenetrano, sicché l'interpretazione letterale è necessaria ma non sufficiente per individuare il significato di un testo linguistico e in certi casi la considerazione del contesto nel quale si inserisce una disposizione normativa può anche condurre a una sua interpretazione (almeno apparentemente) antiletterale (Cass. civ., Sez. 5, n. 14376 de1/06/2007, Publiemme, Rv. 599325).

2.2. Nel caso in esame il ricorrere di una «elusione» delle prescrizioni avrebbe dovuto comunque comportare, in aggiunta alla loro mera violazione, una "malizia" o una "astuzia" o una "destrezza" che non risultano connotare la condotta dell'imputato.

Né lo scarno contenuto delle frasi pronunciate da [OSCURATO:PERSONA] risulta tale da prefigurare l'agevolazione di attività di tipo criminale all'interno e/o all'esterno del carcere, ma si presenta semplicemente come la esuberante manifestazione di uno 4 stato d'animo positivo connesso alla possibilità di una (legittima) comunicazione con l'esterno.

Su queste basi deve concludersi che il reato attribuito al ricorrente nella fattispecie non sussiste, sicché la sentenza impugnata va annullata senza rinvio come in dispositivo.

P.Q.

M. Annulla senza rinv

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] a Palermo avverso la sentenza del 21/11/2022 della Corte di appello di L'Aquila; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA], letta la requisitoria scritta del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA] in cui si chiede che la sentenza sia annullata con rinvio. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza n. 3091 delle 31 dicembre 2022 La Corte d'appello di L'Aquila ha confermato la condanna inflitta a [OSCURATO:PERSONA] ex art. 391-bis comma terzo, cod. pen., perché, da detenuto sottoposto al regime ex art. 41-bis Ord. pen., eludendo le prescrizioni a questo scopo imposte, comunicò con altri detenuti sottoposti allo stesso regime ma appartenenti a gruppi di socialità diversi. 2. Nel ricorso presentato dal difensore di [OSCURATO:PERSONA] si chiede l'annullamento della sentenza deducendo violazione dell'art. 391-bis, comma terzo, cod. pen. e vizio della motivazione per avere ritenuto [OSCURATO:PERSONA] responsabile del reato nel rivolgersi a detenuti non appartenenti al proprio gruppo di socialità pronunciando la frase «domani faccio colloquio». Si osserva che, come già dedotto nel primo grado di giudizio, nel carcere di L'Aquila non sono state adottate misure volte a impedire l'interazione fra soggetti appartenenti a gruppi di socialità diversi, sicché quando [OSCURATO:PERSONA], passando per il corridoio della sezione pronunciò la frase prima richiamata, sentì rispondergli il coimputato (però assolto) Nizza al quale non era stata chiusa la porta blindata. Si deduce che la Corte d'appello non ha considerato che l'organizzazione del carcere dell'Aquila non è stata adeguata all'art. 41 -bis, Ord. Pen. — in base al quale le carceri devono adottare tutte le necessarie misure di sicurezza, anche mediante accorgimenti di natura logistica, volte a rendere impossibile comunicare fra detenuti appartenenti a diversi gruppi di socialità — per cui manca l'elemento soggettivo del reato perché [OSCURATO:PERSONA] non utilizzò sotterfugi nel pronunciare la frase indicata. Inoltre, si deduce che la Corte d'appello non ha motivato circa la idoneità della frase pronunciata a creare un pericolo per l'ordine e la sicurezza nel carcere e si osserva che la ratio della disposizione è quella di impedire la circolazione di informazioni che consentirebbero la gestione di attività criminali dall'interno del carcere. Si evidenzia che secondo la giurisprudenza della Corte costituzionale i diritti dei detenuti sottoposti al regime dell'art. 41 -bis Ord. pen. non vanno compressi oltre quanto strettamente necessario e che non ogni tipo di interazione può essere ritenuta di natura comunicativa: nella fattispecie la frase di [OSCURATO:PERSONA] rivolta a altri carcerati appartenenti a un gruppo di socialità diverso non risulta idonea a trasmettere informazioni rilevanti. [OSCURATO:PERSONA] 1. La sentenza impugnata precisa che, mentre veniva accompagnato e immesso nel locale con le docce, [OSCURATO:PERSONA] si accostò alle porte blindate dei detenuti appartenenti a gruppi di socialità diverse e pronunciò la frase «domani faccio il colloquio» dinanzi alla camera di pernottamento n. 14 del detenuto [OSCURATO:PERSONA] (appartenente a altro gruppo di socialità), poi, non ricevendo risposta, dopo essere stato ammonito dal personale, dalla finestra della doccia proferì le parole «buongiorno a tutti domani faccio il colloquio» indirizzate ai detenuti in quel momento nel passeggio n. 13 nord e, mentre tornava nella sua camera detentiva, nuovamente pronunciò la frase «Indomani faccio il colloquichdavanti alla camera di pernottamento n. 20, occupata dal Nizza che rispose «ci vediamo domani». La Corte d'appello, riformando la sentenza di primo grado, ha assolto il coimputato [OSCURATO:PERSONA] ritenendo che egli abbia risposto a [OSCURATO:PERSONA] soltanto per cortesia, ma senza avere provocato o stimolato la conversazione o con il fine di veicolare informazioni. Invece, ha confermato la condanna di [OSCURATO:PERSONA] evidenziando che il ricorrente, benché ammonito a tenere un comportamento corretto, persistette nella volontà di interagire con detenuti sottoposti al regime ex art. 41-bis Ord. pen. appartenenti a gruppi di socialità differenti dal suo. 2. Nella sua requisitoria il Procuratore generale ha osservato che la condotta descritta nella norma incriminatrice riguarda la «elusione delle prescrizioni imposte», che consiste in qualcosa di più della loro mera violazione, e che la sentenza non ha chiarito quale fosse lo specifico contenuto delle prescrizioni imposte. Inoltre, ha rilevato che l'imputato in realtà non instaurò un dialogo con altre persone, sicché il suo comportamento potrebbe avere una rilevanza disciplinare ma non risulta essere stato tale da ledere l'interesse tutelato dall'art. 41-bis Ord. pen. 2.1. Questa interpretazione è condivisibile perché aderisce sia al significato letterale che alla ratio della disposizione contenuta nell'art. 391-bis cod. pen. [OSCURATO:PERSONA] e, per via diversa, il diritto dell'Unione europea indirizzano verso la ricerca di una coerenza dell'interpretazione giuridica anzitutto rispetto ai principi costituzionali — che costituiscono i principali fattori dell'unità dell'ordinamento — sicché acquistano nuova forza gli argomenti esegetici fondati sulle rationes delle norme. L'interpretazione alla luce della ratio, si fonda sull'argomento della razionalità, secondo il quale tra più significati possibili, deve preferirsi quello che corrisponde alla ratio sia della specifica norma sia del sistema nel suo complesso (Corte cost. n. 692 del 1988, Sez. Un. civ. n. 6518 del 1987). Questo canone, in realtà, ha fondamento già nella tradizione giuridica che si compendia nell'art. 12 delle preleggi al codice civile dove si prevede che il «senso» da attribuire alla legge nella sua «applicazione» si trae al contempo dalla sua interpretazione letterale «e dalla intenzione del legislatore» In questa prospettiva l'interpretazione fondata sulla ratio e l'interpretazione sistematica si interpenetrano, sicché l'interpretazione letterale è necessaria ma non sufficiente per individuare il significato di un testo linguistico e in certi casi la considerazione del contesto nel quale si inserisce una disposizione normativa può anche condurre a una sua interpretazione (almeno apparentemente) antiletterale (Cass. civ., Sez. 5, n. 14376 de1/06/2007, Publiemme, Rv. 599325). 2.2. Nel caso in esame il ricorrere di una «elusione» delle prescrizioni avrebbe dovuto comunque comportare, in aggiunta alla loro mera violazione, una "malizia" o una "astuzia" o una "destrezza" che non risultano connotare la condotta dell'imputato. Né lo scarno contenuto delle frasi pronunciate da [OSCURATO:PERSONA] risulta tale da prefigurare l'agevolazione di attività di tipo criminale all'interno e/o all'esterno del carcere, ma si presenta semplicemente come la esuberante manifestazione di uno 4 stato d'animo positivo connesso alla possibilità di una (legittima) comunicazione con l'esterno. Su queste basi deve concludersi che il reato attribuito al ricorrente nella fattispecie non sussiste, sicché la sentenza impugnata va annullata senza rinvio come in dispositivo. P.Q. M. Annulla senza rinv
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