Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 4

Cassazione n. 31194/2023

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB.

LIBERTA' di CATANIA udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette/sentite le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA].

Gen. conclude per l'inammissibilita' udito il difensore E' presente l'avvocato [OSCURATO:PERSONA] del foro di CATANIA in difesa di: [OSCURATO:PERSONA] Il difensore presente chiede l'accoglimento del ricorso [OSCURATO:PERSONA]

1. Con l'ordinanza in epigrafe indicata, il Tribunale di Catania ha rigettato l'istanza proposta ai sensi dell'art. 309 cod. proc. pen. da [OSCURATO:PERSONA] e, per l'effetto, ha confermato l'ordinanza adottata dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale stesso.

2. [OSCURATO:PERSONA] è accusato di aver preso parte all'associazione mafiosa Laudani, denominata Sangani, nell'area di Randazzo, volta a commettere una serie indeterminata di delitti contro la persona e il patrimonio (in particolare, estorsioni, minacce, danneggiamenti e tentati omicidi), aggravata dalla disponibilità di armi, dal 2015 in permanenza (capo 1); del reato di detenzione di armi, aggravato ai sensi dell'art. 416-bis.1 cod. pen. (capo 8); del reato di cui all'art. 74 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 - associazione dedita allo spaccio di sostanze stupefacenti di diversa qualità e natura - aggravato ai sensi dell'art. 416-bis.1 cod. pen., dal giugno 2018 in permanenza (capo 10); del reato di cui all'art. 73 d.P.R. 309/90, altresì aggravato ex art. 416-bis.1 cod. pen. (capo 11).

2.1. Nel presente procedimento, le fonti di prova sono costituite dai risultati delle intercettazioni, sia telefoniche che ambientali, dall'attività di osservazione e controllo posta in essere direttamente dalla polizia giudiziaria, dalle registrazioni delle videocamere di sorveglianza installate alla p.g. nei luoghi ove gli indagati erano soliti incontrarsi e dai risultati dell'installazione di dispositivi GPS sulle autovetture in uso ai medesimi, nonché dalle dichiarazioni rese dai collaboratori di giustizia [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], che il provvedimento impugnato sinteticamente riporta.

3. Avverso l'ordinanza del tribunale di Catania ricorre il difensore dell'imputato che solleva i seguenti motivi:

3.1. Mancanza, manifesta illogicità della motivazione, erronea interpretazione ed applicazione di legge riguardo al quadro indiziario: vi è una discrasia motivazionale tra il ruolo attribuito al ricorrente all'interno del sodalizio mafioso, oggetto di contestazione, e le emergenze probatorie, prive di univocità, sia sotto il profilo del contributo causale fornito al clan Sangani, sia sotto il profilo dell'elemento soggettivo.

Nel provvedimento impugnato, non emergono infatti il ruolo ricoperto, il contributo offerto dall'indagato al sodalizio e la consapevolezza di partecipare all'anzidetta associazione.

La ricostruzione offerta è meramente congetturale, apparendo del tutto ripropositiva della richiesta di applicazione della misura cautelare invocata dal Pubblico ministero, giacché in essa non si tiene conto delle argomentazioni prospettate dalla difesa.

Il riferimento è, in particolare, alla conversazione di cui al progr. 12789 del 10/04/2019, nella quale il Pagano raccontava a [OSCURATO:PERSONA] dell'incontro avvenuto con [OSCURATO:PERSONA], esponente del clan Ragaglia, che chiedeva informazioni sull'espansione del clan Sangani: conversazione della quale il Tribunale del riesame ha totalmente travisato il significato, atteso che questa era indicativa della manifesta estraneità del Pagano al sodalizio criminale.

Parimenti, nella conversazione dello stesso giorno (progr. 12787) - in cui [OSCURATO:PERSONA] (nipote di [OSCURATO:PERSONA]) riferisce al Pagano del dialogo avuto con lo zio circa alcune informazioni richiestegli dal Cartillone - è riportato come il Sangani, alla domanda se il Pagano appartenesse al sodalizio mafioso, abbia risposto che questi era semplicemente un amico di famiglia, in particolare del nipote.

Se il Pagano fosse davvero stato un affiliato, non è chiaro il motivo per il quale, parlando di lui, il Sangani lo indichi semplicemente come un amico del nipote, mentre, all'opposto, parlando di [OSCURATO:PERSONA], esprima palesemente l'appartenenza di costui al clan.

Frutto di spiccata suggestione investigativa risulta essere altresì la condotta contestata al capo 8), relativo alla detenzione di armi.

Dalla conversazione, intercorsa con [OSCURATO:PERSONA], di cui al progr. 12855, si evince che l'indagato non parlava di armi, ma della vendita di una bicicletta e di una motocicletta. [OSCURATO:PERSONA], peraltro, solo un mese prima dell'anzidetta conversazione, aveva subito una perquisizione domiciliare ad opera dei Carabinieri di Randazzo, nella quale non vennero rinvenute armi di alcun genere.

In sostanza, l'interpretazione del contenuto e del linguaggio delle conversazioni intercettate non dimostra alcun fatto certo.

Anche le dichiarazioni dei collaboratori di giustizia non sono tali da far desumere l'appartenenza del Pagano all'associazione mafiosa: [OSCURATO:PERSONA] si limitava a dichiarare di averlo già visto in precedenza, ma nulla affermava sulla sua eventuale posizione all'interno del gruppo; [OSCURATO:PERSONA] affermava di averlo visto in fotografia ma di non conoscerlo.

Il Tribunale del riesame ha, pertanto, travisato la prova.

3.2. Mancanza, manifesta illogicità della motivazione, erronea interpretazione ed applicazione di legge penale, in relazione all'art. 74 d.P.R. 309/90 e all'aggravante di cui all'art. 416-bis.1 cod. pen., al più potendosi, nel caso di specie, parlare di un concorso di persone nel reato continuato di detenzione e spaccio di stupefacenti, atteso che l'unico interlocutore di [OSCURATO:PERSONA] risulta essere l'amico di sempre, [OSCURATO:PERSONA].

Nel dialogo avvenuto il 02/11/2018 di cui al progr. 3097, il Pagano e il Portale parlano unicamente di se stessi, non indicando, in alcun passaggio, altri soggetti a cui devono essere indirizzati i guadagni ottenuti dall'attività di cessione della sostanza stupefacente.

Non si configura il reato associativo di cui al predetto art. 74 d.P.R. 309/90.

Né è ravvisabile la contestata aggravante di cui all'art. 416-bis.1 cod. pen., non avendo l'ordinanza impugnata dimostrato che il Pagano fosse consapevole di agevolare l'asserita consorteria mafiosa.

3.3. Manifesta illogicità della motivazione in ordine alla ritenuta sussistenza delle esigenze cautelari; erronea interpretazione ed applicazione dell'art. 275 cod. proc. pen., con riguardo alla presunzione ivi stabilita e alla valutazione del c.d. tempo silente.

Il Tribunale non ha tenuto conto che il decorso di oltre quattro anni dell'accadimento dei fatti rende inattuale la pericolosità del ricorrente, Altresì considerando che da diverso tempo l'indagato si trova per lavoro fuori dal territorio isolano.

La mera frequentazione di soggetti affiliati al sodalizio criminale per parentela o amicizia non costituisce di per sé un elemento sintomatico dell'appartenenza alla associazione, come stabilito anche dalla Suprema Corte, potendosi al più configurare una situazione di mera contiguità o di vicinanza al gruppo criminale che non si traduce in un rapporto individuabile alla vita della compagine associativa.

4. Con requisitoria scritta, il Procuratore generale ha chiesto che il ricorso sia dichiarato inammissibile.

5. In data 09/03/23, è pervenuta memoria di replica alle conclusioni del Procuratore generale a firma del difensore dell'indagato, avv. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è inammissibile.

2. In punto di diritto, giova premettere che «In tema di misure cautelari personali, allorché sia denunciato, con ricorso per cassazione, vizio di motivazione del provvedimento emesso dal tribunale del riesame in ordine alla consistenza dei gravi indizi di colpevolezza, alla Corte Suprema spetta solo il compito di verificare, in relazione alla peculiare natura del giudizio di legittimità e ai limiti che ad esso ineriscono, se il giudice di merito abbia dato adeguatamente conto delle ragioni che l'hanno indotto ad affermare la gravità del quadro indiziario a carico dell'indagato e di controllare la congruenza della motivazione riguardante la valutazione degli elementi indizianti rispetto ai canoni della logica e ai principi di diritto che governano l'apprezzamento delle risultanze probatorie» (Sez. 4, n. 26992 del 29/05/2013, P.M. in proc.

Tiana, Rv. 255460; più recentemente, ex multis, Sez. 2, n. 27866 del 17/06/2019, Mazzelli, Rv. 276976, secondo cui «In tema di misure cautelari personali, il ricorso per cassazione per vizio di motivazione del provvedimento del tribunale del riesame in ordine alla consistenza dei gravi indizi di colpevolezza consente al giudice di legittimità, in relazione alla peculiare natura del giudizio ed ai limiti che ad esso ineriscono, la sola verifica delle censure inerenti la adeguatezza delle ragioni addotte dal giudice di merito ai canoni della logica e ai principi di diritto che governano l'apprezzamento delle risultanze probatorie e non il controllo di quelle censure che, pur investendo formalmente la motivazione, si risolvono nella prospettazione di una diversa valutazione di circostanze già esaminate dal giudice di merito»).

3. Va altresì rammentato che l'ordinamento non conferisce alla Corte di cassazione alcun potere di riconsiderazione delle caratteristiche soggettive dell'indagato, ivi compreso l'apprezzamento delle esigenze cautelari e delle misure ritenute adeguate, trattandosi di apprezzamenti rientranti nel compito esclusivo e insindacabile del giudice cui è stata chiesta l'applicazione della misura cautelare, nonché del Tribunale del riesame.

Il controllo di legittimità sui punti devoluti è, perciò, circoscritto all'esclusivo esame dell'atto impugnato al fine di verificare che il testo di esso sia rispondente a due requisiti, uno di carattere positivo e l'altro negativo, la cui presenza rende l'atto incensurabile in sede di legittimità: 1) l'esposizione delle ragioni giuridicamente significative che lo hanno determinato; 2) l'assenza di illogicità evidenti, ossia la congruità delle argomentazioni rispetto al fine giustificativo del provvedimento (Sez. 2, n. 56 del 07/12/2011, dep. 2012, Siciliano, Rv. 251760-01).

4. Occorre, inoltre, ribadire che, in materia di intercettazioni, l'interpretazione e la valutazione del contenuto delle conversazioni costituisce questione di fatto, rimessa all'esclusiva competenza del giudice di merito, il cui apprezzamento non può essere sindacato in sede di legittimità, se non nei limiti della manifesta illogicità ed irragionevolezza della motivazione (ex multis, Sez.

U, n. 22471 del 26/02/2015, Sebbar, Rv. 263715; Sez. 2, n. 50701 del 04/10/2016, D'Andrea e altri, Rv. 268389; Sez. 2, n. 35181 del 22/05/2013, Vecchio e altri, Rv. 257784).

L'iter argomentativo, all'esito del quale il giudice del merito attribuisce alla conversazione intercettata un significato invece di un altro, è dunque censurabile in Cassazione soltanto ove si ponga al di fuori delle regole della logica e della comune esperienza, essendo possibile prospettare una interpretazione del significato di una intercettazione diversa da quella proposta dal giudice di merito solo in presenza del travisamento della prova, ovvero nel caso in cui il giudice di merito ne abbia indicato il contenuto in modo difforme da quello reale, e la difformità risulti decisiva ed incontestabile (Sez. 5, n.1532 del 09/09/2020).

5. Tanto premesso, nel caso in disamina, il Tribunale ha illustrato, con motivazione diffusa, corretta in diritto e non manifestamente illogica, la gravità indiziaria in relazione ai singoli reati contestati.

Quanto alla partecipazione dell'odierno ricorrente all'associazione di cui al capo 1) e al ruolo dallo stesso ricoperto, afferma come emerga ictu °culi che le condotte del Pagano non siano esclusivamente riconducibili al rapporto di amicizia che lo lega a [OSCURATO:PERSONA].

Pur dando atto della genericità delle dichiarazioni del collaboratore Porto rispetto all'appartenenza del Pagano al clan mafioso di Randazzo, osserva che tali dichiarazioni trovano pieno riscontro, ai sensi dell'art. 192, commi 3 e 4, cod. proc. pen., negli esiti dell'attività di intercettazione il cui contenuto è stato di per sé reputato sufficiente a dimostrare, sul piano della gravità indiziaria richiesta dall'art. 273 cod. proc. pen., l'appartenenza del ricorrente al clan Sangani.

Al riguardo, l'ordinanza impugnata richiama (pp. 13 e 14) una serie di conversazioni, intercorse in prevalenza tra il Pagano e il Portale, che danno pieno atto del fatto che il Pagano era sempre a disposizione per occuparsi delle vicende di interesse del clan e garantirne così l'egemonia nel territorio di competenza, utilizzando, quando necessario, i metodi violenti e intimidatori tipici dell'agire mafioso.

Parimenti si dica con riguardo ai delitti in materia di armi, al cui riguardo il Tribunale del riesame evidenzia due conversazioni (pp. 15 e 16), oggetto di captazione, che dimostrano non solo la disponibilità in capo al ricorrente di armi - con ciò disattendendo la tesi difensiva volta a sostenere che il Pagano e il Portale stessero parlando della vendita di biciclette e motociclette, ma anche la mancanza di esitazione del primo ad utilizzarle, qualora necessario per il raggiungimento dei propri scopi.Anche con riguardo all'associazione di cui all'art. 74 d.P.R. 309/90, la motivazione si appalesa adeguata e rispettosa dei principi di diritto in tema di elementi costitutivi del reato in questione.

Il Tribunale ha osservato che «gli elementi indiziari emersi nel corso delle indagini dimostrano l'esistenza di un'organizzazione stabile, dedita allo spaccio di sostanze stupefacenti e non riconducibile ad una mera ipotesi di concorso di persone nel reato, come di contro sostenuto dalla difesa».

Anche qui soccorrono le conversazioni oggetto di intercettazione che l'ordinanza impugnata richiama (pp. 17, 18, 19, 20, 21, 22) e a cui si fa rinvio.

Risulta dalle stesse, osserva il Tribunale, non solo l'esistenza di una struttura organizzativa stabilmente dedicata al traffico di sostanze stupefacenti, ma anche la presenza di una cassa comune, con relativa tenuta della contabilità ad opera dei sodali Pagano e Portale, i quali avevano il compito di riscuotere dagli spacciatori i proventi della vendita di sostanza stupefacente al minuto.

Ricorda il Tribunale come, nel corso di una perquisizione eseguita nei confronti del Pagano, sia stato rinvenuto un block notes nel quale erano indicate cifre, segni algebrici e sigle che sono state ritenute annotazioni di rapporti di debito e credito del gruppo, non essendo emersa una diversa e plausibile utilità e come, dal nutrito compendio indiziario, sia emerso che il Pagano, unitamente al Portale, ricoprisse il ruolo di responsabile e coordinatore, operante nel territorio di Randazzo ove imponeva ai pusher di rifornirsi esclusivamente dal gruppo.

In punto di esigenze cautelari, l'ordinanza impugnata si appalesa del tutto immune dalle sollevate censure.

Essa, invero, ha fatto corretta applicazione del principio più volte affermato da questa Corte, secondo cui la presunzione relativa di sussistenza delle esigenze cautelari e di adeguatezza della custodia cautelare in carcere, di cui all'art. 275, comma 3, cod. proc. pen., è prevalente, in quanto speciale, rispetto alla norma generale stabilita dall'art. 274 cod. proc. pen.; ne consegue che, se il titolo cautelare riguarda i reati previsti dall'art. 275, comma 3, cod. proc. pen., detta presunzione fa ritenere sussistente, salva prova contraria, non desumibile dalla sola circostanza relativa al mero decorso del tempo, i caratteri di attualità e concretezza del pericolo (Sez. 1, n. 21900 del 07/05/2021, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 282004 - 01; nello stesso senso, Sez. 5 , n. 26371 del 24/07/2020, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 279470 - 01; Sez. 5, n. 33139 del 28/09/2020, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 280450 - 02).

Il decorso del tempo, infatti, costituisce un elemento ex se inidoneo ad incidere sulla presunzione di pericolosità sociale dell'indagato, così come prefigurata dall'art. 275, comma 3, cod. proc. pen., il cui venire meno postula l'esistenza di dati circostanziali - come detto concreti e specifici - che comportino una modifica del giudizio prognostico originariamente formulato (Sez. 5, n. 57580 del 14/09/2017, Lupia, Rv. 272435-01; Sez. 2, n. 19283 del 03/02/2017, Cocciolo, Rv. 270062-01).

E sotto questo profilo, il Tribunale ha evidenziato che il Pagano, sebbene si sia recato lontano dalla Sicilia per svolgere attività lavorativa, risulta aver continuato a frequentare abitualmente i sodali, tornando con frequenza a Randazzo, ove è stato sorpreso in compagnia di [OSCURATO:PERSONA] e di [OSCURATO:PERSONA]: circostanze queste che inducono il Giudice della cautela a ritenere, con motivazione insindacabile in sede di legittimità, che il ricorrente non abbia modificato la propria condotta di vita e non si sia dissociato dal clan Sangani, all'interno del quale ricopre una posizione certamente privilegiata, per via dello stabile legame di amicizia che lo lega a [OSCURATO:PERSONA], nipote del capo, come ampiamente illustrato nella ordinanza impugnata.

6. Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Alla cancelleria spettano gli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Manda alla

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. LIBERTA' di CATANIA udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette/sentite le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]. Gen. conclude per l'inammissibilita' udito il difensore E' presente l'avvocato [OSCURATO:PERSONA] del foro di CATANIA in difesa di: [OSCURATO:PERSONA] Il difensore presente chiede l'accoglimento del ricorso [OSCURATO:PERSONA] 1. Con l'ordinanza in epigrafe indicata, il Tribunale di Catania ha rigettato l'istanza proposta ai sensi dell'art. 309 cod. proc. pen. da [OSCURATO:PERSONA] e, per l'effetto, ha confermato l'ordinanza adottata dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale stesso. 2. [OSCURATO:PERSONA] è accusato di aver preso parte all'associazione mafiosa Laudani, denominata Sangani, nell'area di Randazzo, volta a commettere una serie indeterminata di delitti contro la persona e il patrimonio (in particolare, estorsioni, minacce, danneggiamenti e tentati omicidi), aggravata dalla disponibilità di armi, dal 2015 in permanenza (capo 1); del reato di detenzione di armi, aggravato ai sensi dell'art. 416-bis.1 cod. pen. (capo 8); del reato di cui all'art. 74 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 - associazione dedita allo spaccio di sostanze stupefacenti di diversa qualità e natura - aggravato ai sensi dell'art. 416-bis.1 cod. pen., dal giugno 2018 in permanenza (capo 10); del reato di cui all'art. 73 d.P.R. 309/90, altresì aggravato ex art. 416-bis.1 cod. pen. (capo 11). 2.1. Nel presente procedimento, le fonti di prova sono costituite dai risultati delle intercettazioni, sia telefoniche che ambientali, dall'attività di osservazione e controllo posta in essere direttamente dalla polizia giudiziaria, dalle registrazioni delle videocamere di sorveglianza installate alla p.g. nei luoghi ove gli indagati erano soliti incontrarsi e dai risultati dell'installazione di dispositivi GPS sulle autovetture in uso ai medesimi, nonché dalle dichiarazioni rese dai collaboratori di giustizia [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], che il provvedimento impugnato sinteticamente riporta. 3. Avverso l'ordinanza del tribunale di Catania ricorre il difensore dell'imputato che solleva i seguenti motivi: 3.1. Mancanza, manifesta illogicità della motivazione, erronea interpretazione ed applicazione di legge riguardo al quadro indiziario: vi è una discrasia motivazionale tra il ruolo attribuito al ricorrente all'interno del sodalizio mafioso, oggetto di contestazione, e le emergenze probatorie, prive di univocità, sia sotto il profilo del contributo causale fornito al clan Sangani, sia sotto il profilo dell'elemento soggettivo. Nel provvedimento impugnato, non emergono infatti il ruolo ricoperto, il contributo offerto dall'indagato al sodalizio e la consapevolezza di partecipare all'anzidetta associazione. La ricostruzione offerta è meramente congetturale, apparendo del tutto ripropositiva della richiesta di applicazione della misura cautelare invocata dal Pubblico ministero, giacché in essa non si tiene conto delle argomentazioni prospettate dalla difesa. Il riferimento è, in particolare, alla conversazione di cui al progr. 12789 del 10/04/2019, nella quale il Pagano raccontava a [OSCURATO:PERSONA] dell'incontro avvenuto con [OSCURATO:PERSONA], esponente del clan Ragaglia, che chiedeva informazioni sull'espansione del clan Sangani: conversazione della quale il Tribunale del riesame ha totalmente travisato il significato, atteso che questa era indicativa della manifesta estraneità del Pagano al sodalizio criminale. Parimenti, nella conversazione dello stesso giorno (progr. 12787) - in cui [OSCURATO:PERSONA] (nipote di [OSCURATO:PERSONA]) riferisce al Pagano del dialogo avuto con lo zio circa alcune informazioni richiestegli dal Cartillone - è riportato come il Sangani, alla domanda se il Pagano appartenesse al sodalizio mafioso, abbia risposto che questi era semplicemente un amico di famiglia, in particolare del nipote. Se il Pagano fosse davvero stato un affiliato, non è chiaro il motivo per il quale, parlando di lui, il Sangani lo indichi semplicemente come un amico del nipote, mentre, all'opposto, parlando di [OSCURATO:PERSONA], esprima palesemente l'appartenenza di costui al clan. Frutto di spiccata suggestione investigativa risulta essere altresì la condotta contestata al capo 8), relativo alla detenzione di armi. Dalla conversazione, intercorsa con [OSCURATO:PERSONA], di cui al progr. 12855, si evince che l'indagato non parlava di armi, ma della vendita di una bicicletta e di una motocicletta. [OSCURATO:PERSONA], peraltro, solo un mese prima dell'anzidetta conversazione, aveva subito una perquisizione domiciliare ad opera dei Carabinieri di Randazzo, nella quale non vennero rinvenute armi di alcun genere. In sostanza, l'interpretazione del contenuto e del linguaggio delle conversazioni intercettate non dimostra alcun fatto certo. Anche le dichiarazioni dei collaboratori di giustizia non sono tali da far desumere l'appartenenza del Pagano all'associazione mafiosa: [OSCURATO:PERSONA] si limitava a dichiarare di averlo già visto in precedenza, ma nulla affermava sulla sua eventuale posizione all'interno del gruppo; [OSCURATO:PERSONA] affermava di averlo visto in fotografia ma di non conoscerlo. Il Tribunale del riesame ha, pertanto, travisato la prova. 3.2. Mancanza, manifesta illogicità della motivazione, erronea interpretazione ed applicazione di legge penale, in relazione all'art. 74 d.P.R. 309/90 e all'aggravante di cui all'art. 416-bis.1 cod. pen., al più potendosi, nel caso di specie, parlare di un concorso di persone nel reato continuato di detenzione e spaccio di stupefacenti, atteso che l'unico interlocutore di [OSCURATO:PERSONA] risulta essere l'amico di sempre, [OSCURATO:PERSONA]. Nel dialogo avvenuto il 02/11/2018 di cui al progr. 3097, il Pagano e il Portale parlano unicamente di se stessi, non indicando, in alcun passaggio, altri soggetti a cui devono essere indirizzati i guadagni ottenuti dall'attività di cessione della sostanza stupefacente. Non si configura il reato associativo di cui al predetto art. 74 d.P.R. 309/90. Né è ravvisabile la contestata aggravante di cui all'art. 416-bis.1 cod. pen., non avendo l'ordinanza impugnata dimostrato che il Pagano fosse consapevole di agevolare l'asserita consorteria mafiosa. 3.3. Manifesta illogicità della motivazione in ordine alla ritenuta sussistenza delle esigenze cautelari; erronea interpretazione ed applicazione dell'art. 275 cod. proc. pen., con riguardo alla presunzione ivi stabilita e alla valutazione del c.d. tempo silente. Il Tribunale non ha tenuto conto che il decorso di oltre quattro anni dell'accadimento dei fatti rende inattuale la pericolosità del ricorrente, Altresì considerando che da diverso tempo l'indagato si trova per lavoro fuori dal territorio isolano. La mera frequentazione di soggetti affiliati al sodalizio criminale per parentela o amicizia non costituisce di per sé un elemento sintomatico dell'appartenenza alla associazione, come stabilito anche dalla Suprema Corte, potendosi al più configurare una situazione di mera contiguità o di vicinanza al gruppo criminale che non si traduce in un rapporto individuabile alla vita della compagine associativa. 4. Con requisitoria scritta, il Procuratore generale ha chiesto che il ricorso sia dichiarato inammissibile. 5. In data 09/03/23, è pervenuta memoria di replica alle conclusioni del Procuratore generale a firma del difensore dell'indagato, avv. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile. 2. In punto di diritto, giova premettere che «In tema di misure cautelari personali, allorché sia denunciato, con ricorso per cassazione, vizio di motivazione del provvedimento emesso dal tribunale del riesame in ordine alla consistenza dei gravi indizi di colpevolezza, alla Corte Suprema spetta solo il compito di verificare, in relazione alla peculiare natura del giudizio di legittimità e ai limiti che ad esso ineriscono, se il giudice di merito abbia dato adeguatamente conto delle ragioni che l'hanno indotto ad affermare la gravità del quadro indiziario a carico dell'indagato e di controllare la congruenza della motivazione riguardante la valutazione degli elementi indizianti rispetto ai canoni della logica e ai principi di diritto che governano l'apprezzamento delle risultanze probatorie» (Sez. 4, n. 26992 del 29/05/2013, P.M. in proc. Tiana, Rv. 255460; più recentemente, ex multis, Sez. 2, n. 27866 del 17/06/2019, Mazzelli, Rv. 276976, secondo cui «In tema di misure cautelari personali, il ricorso per cassazione per vizio di motivazione del provvedimento del tribunale del riesame in ordine alla consistenza dei gravi indizi di colpevolezza consente al giudice di legittimità, in relazione alla peculiare natura del giudizio ed ai limiti che ad esso ineriscono, la sola verifica delle censure inerenti la adeguatezza delle ragioni addotte dal giudice di merito ai canoni della logica e ai principi di diritto che governano l'apprezzamento delle risultanze probatorie e non il controllo di quelle censure che, pur investendo formalmente la motivazione, si risolvono nella prospettazione di una diversa valutazione di circostanze già esaminate dal giudice di merito»). 3. Va altresì rammentato che l'ordinamento non conferisce alla Corte di cassazione alcun potere di riconsiderazione delle caratteristiche soggettive dell'indagato, ivi compreso l'apprezzamento delle esigenze cautelari e delle misure ritenute adeguate, trattandosi di apprezzamenti rientranti nel compito esclusivo e insindacabile del giudice cui è stata chiesta l'applicazione della misura cautelare, nonché del Tribunale del riesame. Il controllo di legittimità sui punti devoluti è, perciò, circoscritto all'esclusivo esame dell'atto impugnato al fine di verificare che il testo di esso sia rispondente a due requisiti, uno di carattere positivo e l'altro negativo, la cui presenza rende l'atto incensurabile in sede di legittimità: 1) l'esposizione delle ragioni giuridicamente significative che lo hanno determinato; 2) l'assenza di illogicità evidenti, ossia la congruità delle argomentazioni rispetto al fine giustificativo del provvedimento (Sez. 2, n. 56 del 07/12/2011, dep. 2012, Siciliano, Rv. 251760-01). 4. Occorre, inoltre, ribadire che, in materia di intercettazioni, l'interpretazione e la valutazione del contenuto delle conversazioni costituisce questione di fatto, rimessa all'esclusiva competenza del giudice di merito, il cui apprezzamento non può essere sindacato in sede di legittimità, se non nei limiti della manifesta illogicità ed irragionevolezza della motivazione (ex multis, Sez. U, n. 22471 del 26/02/2015, Sebbar, Rv. 263715; Sez. 2, n. 50701 del 04/10/2016, D'Andrea e altri, Rv. 268389; Sez. 2, n. 35181 del 22/05/2013, Vecchio e altri, Rv. 257784). L'iter argomentativo, all'esito del quale il giudice del merito attribuisce alla conversazione intercettata un significato invece di un altro, è dunque censurabile in Cassazione soltanto ove si ponga al di fuori delle regole della logica e della comune esperienza, essendo possibile prospettare una interpretazione del significato di una intercettazione diversa da quella proposta dal giudice di merito solo in presenza del travisamento della prova, ovvero nel caso in cui il giudice di merito ne abbia indicato il contenuto in modo difforme da quello reale, e la difformità risulti decisiva ed incontestabile (Sez. 5, n.1532 del 09/09/2020). 5. Tanto premesso, nel caso in disamina, il Tribunale ha illustrato, con motivazione diffusa, corretta in diritto e non manifestamente illogica, la gravità indiziaria in relazione ai singoli reati contestati. Quanto alla partecipazione dell'odierno ricorrente all'associazione di cui al capo 1) e al ruolo dallo stesso ricoperto, afferma come emerga ictu °culi che le condotte del Pagano non siano esclusivamente riconducibili al rapporto di amicizia che lo lega a [OSCURATO:PERSONA]. Pur dando atto della genericità delle dichiarazioni del collaboratore Porto rispetto all'appartenenza del Pagano al clan mafioso di Randazzo, osserva che tali dichiarazioni trovano pieno riscontro, ai sensi dell'art. 192, commi 3 e 4, cod. proc. pen., negli esiti dell'attività di intercettazione il cui contenuto è stato di per sé reputato sufficiente a dimostrare, sul piano della gravità indiziaria richiesta dall'art. 273 cod. proc. pen., l'appartenenza del ricorrente al clan Sangani. Al riguardo, l'ordinanza impugnata richiama (pp. 13 e 14) una serie di conversazioni, intercorse in prevalenza tra il Pagano e il Portale, che danno pieno atto del fatto che il Pagano era sempre a disposizione per occuparsi delle vicende di interesse del clan e garantirne così l'egemonia nel territorio di competenza, utilizzando, quando necessario, i metodi violenti e intimidatori tipici dell'agire mafioso. Parimenti si dica con riguardo ai delitti in materia di armi, al cui riguardo il Tribunale del riesame evidenzia due conversazioni (pp. 15 e 16), oggetto di captazione, che dimostrano non solo la disponibilità in capo al ricorrente di armi - con ciò disattendendo la tesi difensiva volta a sostenere che il Pagano e il Portale stessero parlando della vendita di biciclette e motociclette, ma anche la mancanza di esitazione del primo ad utilizzarle, qualora necessario per il raggiungimento dei propri scopi.Anche con riguardo all'associazione di cui all'art. 74 d.P.R. 309/90, la motivazione si appalesa adeguata e rispettosa dei principi di diritto in tema di elementi costitutivi del reato in questione. Il Tribunale ha osservato che «gli elementi indiziari emersi nel corso delle indagini dimostrano l'esistenza di un'organizzazione stabile, dedita allo spaccio di sostanze stupefacenti e non riconducibile ad una mera ipotesi di concorso di persone nel reato, come di contro sostenuto dalla difesa». Anche qui soccorrono le conversazioni oggetto di intercettazione che l'ordinanza impugnata richiama (pp. 17, 18, 19, 20, 21, 22) e a cui si fa rinvio. Risulta dalle stesse, osserva il Tribunale, non solo l'esistenza di una struttura organizzativa stabilmente dedicata al traffico di sostanze stupefacenti, ma anche la presenza di una cassa comune, con relativa tenuta della contabilità ad opera dei sodali Pagano e Portale, i quali avevano il compito di riscuotere dagli spacciatori i proventi della vendita di sostanza stupefacente al minuto. Ricorda il Tribunale come, nel corso di una perquisizione eseguita nei confronti del Pagano, sia stato rinvenuto un block notes nel quale erano indicate cifre, segni algebrici e sigle che sono state ritenute annotazioni di rapporti di debito e credito del gruppo, non essendo emersa una diversa e plausibile utilità e come, dal nutrito compendio indiziario, sia emerso che il Pagano, unitamente al Portale, ricoprisse il ruolo di responsabile e coordinatore, operante nel territorio di Randazzo ove imponeva ai pusher di rifornirsi esclusivamente dal gruppo. In punto di esigenze cautelari, l'ordinanza impugnata si appalesa del tutto immune dalle sollevate censure. Essa, invero, ha fatto corretta applicazione del principio più volte affermato da questa Corte, secondo cui la presunzione relativa di sussistenza delle esigenze cautelari e di adeguatezza della custodia cautelare in carcere, di cui all'art. 275, comma 3, cod. proc. pen., è prevalente, in quanto speciale, rispetto alla norma generale stabilita dall'art. 274 cod. proc. pen.; ne consegue che, se il titolo cautelare riguarda i reati previsti dall'art. 275, comma 3, cod. proc. pen., detta presunzione fa ritenere sussistente, salva prova contraria, non desumibile dalla sola circostanza relativa al mero decorso del tempo, i caratteri di attualità e concretezza del pericolo (Sez. 1, n. 21900 del 07/05/2021, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 282004 - 01; nello stesso senso, Sez. 5 , n. 26371 del 24/07/2020, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 279470 - 01; Sez. 5, n. 33139 del 28/09/2020, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 280450 - 02). Il decorso del tempo, infatti, costituisce un elemento ex se inidoneo ad incidere sulla presunzione di pericolosità sociale dell'indagato, così come prefigurata dall'art. 275, comma 3, cod. proc. pen., il cui venire meno postula l'esistenza di dati circostanziali - come detto concreti e specifici - che comportino una modifica del giudizio prognostico originariamente formulato (Sez. 5, n. 57580 del 14/09/2017, Lupia, Rv. 272435-01; Sez. 2, n. 19283 del 03/02/2017, Cocciolo, Rv. 270062-01). E sotto questo profilo, il Tribunale ha evidenziato che il Pagano, sebbene si sia recato lontano dalla Sicilia per svolgere attività lavorativa, risulta aver continuato a frequentare abitualmente i sodali, tornando con frequenza a Randazzo, ove è stato sorpreso in compagnia di [OSCURATO:PERSONA] e di [OSCURATO:PERSONA]: circostanze queste che inducono il Giudice della cautela a ritenere, con motivazione insindacabile in sede di legittimità, che il ricorrente non abbia modificato la propria condotta di vita e non si sia dissociato dal clan Sangani, all'interno del quale ricopre una posizione certamente privilegiata, per via dello stabile legame di amicizia che lo lega a [OSCURATO:PERSONA], nipote del capo, come ampiamente illustrato nella ordinanza impugnata. 6. Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Alla cancelleria spettano gli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Manda alla
Sentenza Cassazione n. 31194/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris