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CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 21 maggio 2026

Cassazione n. 28613/2026

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di appello di GenovaVisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];udite le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA] checonclude per l'annullamento senza rinvio dell'ordinanza impugnata;Udito l’Avv. [OSCURATO:PERSONA], quale sostituto processuale dell'Avv. [OSCURATO:PERSONA],in difesa di [OSCURATO:PERSONA], che si riporta ai motivi di ricorso e insiste perl'annullamento senza rinvio dell'ordinanza impugnata.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1.

Con ordinanza in data 21/05/2026, la Corte di appello di Genova emettevaordinanza di convalida di arresto e contestuale misura di custodia cautelare incarcere nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], nell'ambito del procedimentoestradizionale relativo alla richiesta della Repubblica della Moldova, fondato sulmandato di arresto a fini esecutivi, emesso dalla Corte di appello di Chisinau perla condanna ad anni tre e mesi sei di reclusione per il reato di furto commesso inChisinau tra il 25/11/2020 e il 20/12/2020.2.

Propone ricorso [OSCURATO:PERSONA], tramite l’Avv. [OSCURATO:PERSONA],chiedendo l’annullamento della ordinanza impugnata e la rimessione in libertà.2.1 Si deduce, con primo motivo, la violazione degli artt. 714, comma 2cod. proc. pen. e 111 Cost, Per avere la Corte di appello omesso totalmente lamotivazione in ordine alla sussistenza dei presupposti applicativi fondanti la misuracustodiale in carcere; in particolare facendo ricorso a una mera formula di stileevocatrice del pericolo di fuga alla gravità del fatto e alla breve permanenza sulterritorio dello Stato da parte del [OSCURATO:PERSONA] così fornendo motivazione solamenteapparente e senza confrontarsi con le specificità del caso concreto, pur a frontedelle produzioni difensive in merito alla situazione familiare e lavorativa delricorrente, regolare sul territorio, stabilmente [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] quattro anni, sposato con cittadina italiana e occupato in forza di contrattodi lavoro a tempo indeterminato2.2 Con secondo motivo si censura l'omessa motivazione in merito ai criteridi scelta della misura cautelare custodiale applicata, avendo la Corte d'appellototalmente omesso ogni riferimento circa i criteri giustificativi della misura delladetenzione carceraria, mancando di confrontarsi con la specificità del casoconcreto come da motivo precedente.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1.

Il ricorso è fondato.2.

I motivi di ricorso possono essere esaminati congiuntamente, posto cheentrambi censurano l’omessa motivazione in relazione ai due aspetti oggetto divalutazione nell’ambito del procedimento cautelare riferito alla proceduraestradizionale.Deve premettersi che avverso le ordinanze cautelari adottate incidentalmenteal procedimento di estradizione è ammesso unicamente il ricorso per cassazioneper violazione di legge, ipotesi nella quale rientra anche il caso di omessamotivazione o di motivazione apparente.L’ordinanza impugnata risulta effettivamente mancante di motivazione sia inrelazione alla sussistenza del pericolo di fuga, sia in ordine alla esclusiva idoneitàdella custodia in carcere.Nel provvedimento impugnato, infatti, la Corte di appello si limita a desumereil pericolo di fuga ‘per la gravità del fatto contestato e l'entità della pena inflitta etenuto conto del ristretto lasso temporale in cui l'arrestato si trova in Italia’ epassando direttamente, in dispositivo, all’applicazione della misura custodiale.Si tratta di una motivazione apparente rispetto alla sussistenza del pericolo difuga e del tutto omessa in relazione alla scelta della misura.Per quanto attiene al primo aspetto, infatti, il mero richiamo alla gravità deifatti non fornisce alcun elemento concreto di valutazione, posto che tale datodoveva essere inquadrato nel contesto complessivo, verificando se vi fosseroelementi specifici dai quali poter desumere l’effettività del rischio diallontanamento del soggetto richiesto in consegna.Come ribadito anche recentemente, in tema di misure coercitive dispostenell'ambito di una procedura di estradizione passiva, i requisiti di concretezza edalla finalità della consegna, alla quale la procedura è preordinata, e dunquesecondo un giudizio prognostico, ancorato a concreti elementi tratti dalla vitadell'estradando, sul rischio che questi possa sottrarvisi, allontanandosi dalterritorio nazionale (Sez.6, n. 26647 del 30/5/2024, Ghouri, Rv. 286755; Sez.6,n. 23632 del 17/4/2024, Sulic, Rv. 286647; Sez.1, n. 31765 del 10/9/2020, Akim,Rv. 279893).La sussistenza del pericolo di fuga, che giustifica l'applicazione delprovvedimento limitativo della libertà personale, deve essere motivatamentefondata su elementi specifici, concreti e sintomatici di una reale possibilità diallontanamento clandestino da parte dell'estradando, non costituendo circostanzarilevante a tali fini la severità della condanna da espiare in caso di consegna(Sez.6, n. 50161 del 29/11/2019, Vidrasan, Rv. 278057).Applicando tali principi al caso di specie, risulta come la motivazione resa dallaCorte di appello sia meramente apparente, valorizzando un dato – la gravità delfatto e della condanna, oltre alla breve permanenza sul territorio dello Stato, datocontraddetto dalla produzione difensiva della quale non si è dato conto – di per sénon univocamente indicativo del pericolo di fuga e, al contempo, non avendoverificato la sussistenza di elementi che possano far ritenere la concretezza ePer quanto concerne, invece, l’aspetto relativo alla scelta della misuracustodiale, vi è completa mancanza di motivazione, risultando la custodiacautelare in carcere solo enunciata nel dispositivo dell’ordinanza.3. [OSCURATO:PERSONA] aderisce all’orientamento giurisprudenziale più recente,secondo il quale l’annullamento dell’ordinanza per mancanza di motivazionecomporta l’immediata liberazione dell’estradando.‘Il vizio di omessa motivazione, infatti, determina la nullità dell'ordinanzacautelare, con la conseguenza che, ove si disponesse l'annullamento con rinvio alfine di consentire alla Corte di appello di redigere una nuova motivazione e sanareil vizio originario, si determinerebbe il perdurare della limitazione della libertàpersonale dell'arrestato in difetto di un valido titolo cautelare’.Come da Sez. 6, n. 16342 del 17/02/2025, Lopes, Rv. 287970 – 01: In temadi estradizione per l'estero, l'annullamento, per difetto di motivazione sul pericolodi fuga, dell'ordinanza della corte di appello di convalida dell'arresto e contestualeapplicazione della custodia cautelare in carcere comporta l'immediata liberazionedella persona richiesta in consegna e va pronunciato senza rinvio, non potendosiipotizzare una perdurante limitazione della libertà personale sulla basedell'ordinanza genetica caducata, in attesa di una non consentita motivazioneintegrativa in sede rescissoria, salva restando la possibilità per il giudice del meritodi procedere alla emissione di un nuovo titolo cautelare emendato dal vizio che hadato luogo all'annullamento.

P.Q.MAnnulla senza rinvio l'ordinanza impugnata.Dichiara la perdita di efficacia della misura cautelare e ordina l'immediataliberazione di [OSCURATO:PERSONA] se non detenuto per altro.Manda alla cancelleria per l'immediata comunicazione al procuratore generalein sede per quanto di competenza ai sensi dell'art.626 cod. proc. pen.Così deciso il 09/07/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteMaria [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
di appello di GenovaVisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];udite le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA] checonclude per l'annullamento senza rinvio dell'ordinanza impugnata;Udito l’Avv. [OSCURATO:PERSONA], quale sostituto processuale dell'Avv. [OSCURATO:PERSONA],in difesa di [OSCURATO:PERSONA], che si riporta ai motivi di ricorso e insiste perl'annullamento senza rinvio dell'ordinanza impugnata.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. Con ordinanza in data 21/05/2026, la Corte di appello di Genova emettevaordinanza di convalida di arresto e contestuale misura di custodia cautelare incarcere nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], nell'ambito del procedimentoestradizionale relativo alla richiesta della Repubblica della Moldova, fondato sulmandato di arresto a fini esecutivi, emesso dalla Corte di appello di Chisinau perla condanna ad anni tre e mesi sei di reclusione per il reato di furto commesso inChisinau tra il 25/11/2020 e il 20/12/2020.2. Propone ricorso [OSCURATO:PERSONA], tramite l’Avv. [OSCURATO:PERSONA],chiedendo l’annullamento della ordinanza impugnata e la rimessione in libertà.2.1 Si deduce, con primo motivo, la violazione degli artt. 714, comma 2cod. proc. pen. e 111 Cost, Per avere la Corte di appello omesso totalmente lamotivazione in ordine alla sussistenza dei presupposti applicativi fondanti la misuracustodiale in carcere; in particolare facendo ricorso a una mera formula di stileevocatrice del pericolo di fuga alla gravità del fatto e alla breve permanenza sulterritorio dello Stato da parte del [OSCURATO:PERSONA] così fornendo motivazione solamenteapparente e senza confrontarsi con le specificità del caso concreto, pur a frontedelle produzioni difensive in merito alla situazione familiare e lavorativa delricorrente, regolare sul territorio, stabilmente [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] quattro anni, sposato con cittadina italiana e occupato in forza di contrattodi lavoro a tempo indeterminato2.2 Con secondo motivo si censura l'omessa motivazione in merito ai criteridi scelta della misura cautelare custodiale applicata, avendo la Corte d'appellototalmente omesso ogni riferimento circa i criteri giustificativi della misura delladetenzione carceraria, mancando di confrontarsi con la specificità del casoconcreto come da motivo precedente.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Il ricorso è fondato.2. I motivi di ricorso possono essere esaminati congiuntamente, posto cheentrambi censurano l’omessa motivazione in relazione ai due aspetti oggetto divalutazione nell’ambito del procedimento cautelare riferito alla proceduraestradizionale.Deve premettersi che avverso le ordinanze cautelari adottate incidentalmenteal procedimento di estradizione è ammesso unicamente il ricorso per cassazioneper violazione di legge, ipotesi nella quale rientra anche il caso di omessamotivazione o di motivazione apparente.L’ordinanza impugnata risulta effettivamente mancante di motivazione sia inrelazione alla sussistenza del pericolo di fuga, sia in ordine alla esclusiva idoneitàdella custodia in carcere.Nel provvedimento impugnato, infatti, la Corte di appello si limita a desumereil pericolo di fuga ‘per la gravità del fatto contestato e l'entità della pena inflitta etenuto conto del ristretto lasso temporale in cui l'arrestato si trova in Italia’ epassando direttamente, in dispositivo, all’applicazione della misura custodiale.Si tratta di una motivazione apparente rispetto alla sussistenza del pericolo difuga e del tutto omessa in relazione alla scelta della misura.Per quanto attiene al primo aspetto, infatti, il mero richiamo alla gravità deifatti non fornisce alcun elemento concreto di valutazione, posto che tale datodoveva essere inquadrato nel contesto complessivo, verificando se vi fosseroelementi specifici dai quali poter desumere l’effettività del rischio diallontanamento del soggetto richiesto in consegna.Come ribadito anche recentemente, in tema di misure coercitive dispostenell'ambito di una procedura di estradizione passiva, i requisiti di concretezza edalla finalità della consegna, alla quale la procedura è preordinata, e dunquesecondo un giudizio prognostico, ancorato a concreti elementi tratti dalla vitadell'estradando, sul rischio che questi possa sottrarvisi, allontanandosi dalterritorio nazionale (Sez.6, n. 26647 del 30/5/2024, Ghouri, Rv. 286755; Sez.6,n. 23632 del 17/4/2024, Sulic, Rv. 286647; Sez.1, n. 31765 del 10/9/2020, Akim,Rv. 279893).La sussistenza del pericolo di fuga, che giustifica l'applicazione delprovvedimento limitativo della libertà personale, deve essere motivatamentefondata su elementi specifici, concreti e sintomatici di una reale possibilità diallontanamento clandestino da parte dell'estradando, non costituendo circostanzarilevante a tali fini la severità della condanna da espiare in caso di consegna(Sez.6, n. 50161 del 29/11/2019, Vidrasan, Rv. 278057).Applicando tali principi al caso di specie, risulta come la motivazione resa dallaCorte di appello sia meramente apparente, valorizzando un dato – la gravità delfatto e della condanna, oltre alla breve permanenza sul territorio dello Stato, datocontraddetto dalla produzione difensiva della quale non si è dato conto – di per sénon univocamente indicativo del pericolo di fuga e, al contempo, non avendoverificato la sussistenza di elementi che possano far ritenere la concretezza ePer quanto concerne, invece, l’aspetto relativo alla scelta della misuracustodiale, vi è completa mancanza di motivazione, risultando la custodiacautelare in carcere solo enunciata nel dispositivo dell’ordinanza.3. [OSCURATO:PERSONA] aderisce all’orientamento giurisprudenziale più recente,secondo il quale l’annullamento dell’ordinanza per mancanza di motivazionecomporta l’immediata liberazione dell’estradando.‘Il vizio di omessa motivazione, infatti, determina la nullità dell'ordinanzacautelare, con la conseguenza che, ove si disponesse l'annullamento con rinvio alfine di consentire alla Corte di appello di redigere una nuova motivazione e sanareil vizio originario, si determinerebbe il perdurare della limitazione della libertàpersonale dell'arrestato in difetto di un valido titolo cautelare’.Come da Sez. 6, n. 16342 del 17/02/2025, Lopes, Rv. 287970 – 01: In temadi estradizione per l'estero, l'annullamento, per difetto di motivazione sul pericolodi fuga, dell'ordinanza della corte di appello di convalida dell'arresto e contestualeapplicazione della custodia cautelare in carcere comporta l'immediata liberazionedella persona richiesta in consegna e va pronunciato senza rinvio, non potendosiipotizzare una perdurante limitazione della libertà personale sulla basedell'ordinanza genetica caducata, in attesa di una non consentita motivazioneintegrativa in sede rescissoria, salva restando la possibilità per il giudice del meritodi procedere alla emissione di un nuovo titolo cautelare emendato dal vizio che hadato luogo all'annullamento. P.Q.MAnnulla senza rinvio l'ordinanza impugnata.Dichiara la perdita di efficacia della misura cautelare e ordina l'immediataliberazione di [OSCURATO:PERSONA] se non detenuto per altro.Manda alla cancelleria per l'immediata comunicazione al procuratore generalein sede per quanto di competenza ai sensi dell'art.626 cod. proc. pen.Così deciso il 09/07/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteMaria [OSCURATO:PERSONA]
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