CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 23978/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIBUNALE di PARMA dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];Visti gli atti e l'ordinanza impugnata; letti i motivi del ricorso; rilevato che: la questione sollevata con l'istanza davanti al giudice dell'esecuzione afferisce alla possibilità di fare valere con l'incidente di esecuzione eventuali nullità verificatesi nel corso del giudizio di cognizione per effetto della mancata citazione del difensore dell'imputato; ritenuto che: come correttamente segnalato nell'ordinanza impugnata, sulla questione va richiamato quanto deciso dalle Sezioni Unite di questa Corte che hanno avuto modo di chiarire che «le nullità assolute ed insanabili derivanti, in giudizio celebrato in assenza, dall'omessa citazione dell'imputato e/o del suo difensore, non sono deducibili mediante incidente di esecuzione, ai sensi dell'art. 670 cod. proc. pen., in ragione dell'intervenuto passaggio in giudicato della sentenza, salva restando la possibilità di far valere, attraverso la richiesta di rescissione del giudicato ai sensi dell'art. 629-bis cod. proc. pen., l'incolpevole mancata conoscenza della celebrazione del processo che si assuma derivata dalle nullità stesse». (Sez. U, n. 15498 del 26/11/2020, dep. 2021, Lovric, Rv. 280931 - 01); ritenuto che, pertanto, deve essere dichiarata la inammissibilità del ricorso per manifesta infondatezza, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende; P.Q.MGoludaziorio IL Shossgsv IS- .2 L •