CassazionesentenzaSezione 1
Cassazione n. 24192/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. LIBERTA' di PALERMO udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette/s~ le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Il Procuratore generale, [OSCURATO:PERSONA], chiede dichiararsi l'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso l'ordinanza del 22 settembre 2021 del Tribunale di Palermo, che ha rigettato il riesame ex art. 309 cod. proc. pen. del provvedimento del 16 agosto 2021, con il quale il G.i.p. del Tribunale di Sciacca aveva applicato nei suoi confronti la misura cautelare della custodia in carcere, ritenendolo gravemente indiziato del reato di tentato omicidio aggravato, ai sensi degli artt. 56, 575 e 577, primo comma, nn. 3 e 4, cod. pen. Secondo l'accusa, il 14 agosto 2021 [OSCURATO:PERSONA] aveva compiuto atti idonei diretti in modo non equivoco a cagionare la morte di [OSCURATO:PERSONA], evento non verificatosi per cause indipendenti dalla sua volontà; in particolare, utilizzando un'arma da taglio, aveva ferito la vittima all'emitorace sinistro, cagionando alla stessa un trauma toracico aperto, con l'aggravante di aver commesso il fatto con premeditazione e per futili motivi. 2. Il ricorrente articola due motivi di ricorso. 2.1. Con il primo motivo, denuncia inosservanza ed erronea applicazione della legge penale o di altre norme giuridiche, di cui si deve tenere conto nell'applicazione della legge penale, con riferimento agli artt. 52 cod. pen., 125, comma 3, cod. proc. pen., e 111, sesto comma, Cost., e vizio di motivazione dell'ordinanza impugnata, perché il Tribunale, nel ricostruire la dinamica dei fatti, si sarebbe limitato a richiamare la motivazione del provvedimento del G.i.p., omettendo di considerare che nel riesame era stata specificatamente richiesto di accertare la sussistenza dei presupposti necessari per l'applicazione della causa di giustificazione della legittima difesa. 2.2. Con il secondo motivo, denuncia inosservanza ed erronea applicazione della legge penale, con riferimento agli artt. 52 e 55 cod. pen., perché il giudice di merito avrebbe omesso di considerare che, come emergeva dagli atti di indagine, l'indagato si era dovuto difendere da un'offesa ingiusta posta in essere da [OSCURATO:PERSONA], il quale si gli si era scagliato contro. Il Tribunale, inoltre, non avrebbe offerto alcuna motivazione circa l'applicabilità dell'istituto dell'eccesso colposo di cui all'art. 55 cod. pen.[OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è infondato. Giova evidenziare che, nella motivazione del provvedimento, il giudice del gravame non è tenuto a compiere un'analisi approfondita di tutte le deduzioni delle parti e a prendere in esame dettagliatamente tutte le risultanze processuali, essendo invece sufficiente che, anche attraverso una loro valutazione globale, spieghi, in modo logico e adeguato, le ragioni del suo convincimento, dimostrando di aver tenuto presente ogni fatto decisivo, sicché debbono considerarsi implicitamente disattese le deduzioni difensive che, anche se non espressamente confutate, siano logicamente incompatibili con la decisione adottata (Sez. 6, n. 34532 del 22/06/2021, Depretis, Rv. 281935). In particolare, con riferimento alle impugnazioni, la giurisprudenza di questa Corte ha avuto modo di chiarire che l'omesso esame di un motivo di appello da parte del giudice dell'impugnazione non dà luogo ad un vizio di motivazione rilevante a norma dell'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen. allorché, pur in mancanza di espressa disamina, il motivo proposto debba considerarsi implicitamente assorbito e disatteso dalle spiegazioni svolte nella motivazione in quanto incompatibile con la struttura e con l'impianto della stessa nonché con le premesse essenziali, logiche e giuridiche che compendiano la ratio decidendi della sentenza medesima (Sez. 1, n. 46261 del 18/09/2019, Cammi, Rv. 277593). Nel caso in esame, il provvedimento impugnato risulta congruamente motivato proprio sotto i profili dedotti da parte ricorrente in sede di riesame e in questa sede riproposti. Il Tribunale, infatti, ha evidenziato che„ dall'analisi di tutti gli elementi raccolti in fase di indagini, vi fosse un grave quadro indiziario a carico dell'indagato per il reato di tentato omicidio pluriaggravato dalla premeditazione e dai futili motivi, posto che, dalle dichiarazioni rese dalla persona offesa e dai testi presenti ai fatti, era emerso che [OSCURATO:PERSONA], essendosi trovato in un bar insieme ad altre persone, tra cui la persona offesa, mosso da risentimento a seguito del rifiuto da parte di quest'ultimo di accettare la consumazione di un drink a proprio carico, le aveva verosimilmente cosparso di benzina l'autovettura e, successivamente, nel momento in cui era stato raggiunto presso la propria abitazione dall'[OSCURATO:PERSONA], che aveva chiesto spiegazioni per quanto accaduto, l'aveva immediatamente aggredito, colpendolo al torace con un'arma da taglio e provocandogli gravi lesioni. Tale ricostruzione dei fatti era stata inizialmente offerta dal teste [OSCURATO:PERSONA], che si trovava in compagnia della vittima, e successivamente era stata confermata dalle dichiarazioni di [OSCURATO:PERSONA] e di [OSCURATO:PERSONA], madre e zio dell'indagato, nonché dalla documentazione medica agli atti. In particolare, dalle dichiarazioni di Giaimo era emerso che, quando [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] si erano incontrati dopo l'episodio avvenuto al bar, «in un attimo di colluttazione, immediatamente dopo» la parte offesa era stata vista con la mano poggiata sul petto e [OSCURATO:PERSONA] era stato visto scappare a piedi dalla parte opposta. Dalla lettura del provvedimento impugnato, quindi, emerge una ricostruzione dei fatti del tutto inconciliabile con l'istituto della legittima difesa, che presuppone un effettivo e preciso contegno del soggetto antaigonista, il quale si prospetti come concreta e imminente l'offesa ingiusta nei suoi confronti. Le prospettazioni difensive, quindi, che lamentano il mancato esame cr;:' E dell'applicabilità della legittima difesa o, quantomeno, dell'eccesso colposo in legittima difesa, sono quindi del tutto incompatibili con la ricostruzione effettuata dal giudice di merito, che sul punto ha fornito una motivazione chiara e lineare dell'aggressione con animus necandi progressivamente attuata dall'imputato con l'uso di un coltello, per futili motivi, ai danni della persona offesa disarmata. In applicazione della giurisprudenza di legittimità sopra richiamata, quindi, le doglianze sollevate con entrambi i motivi di ricorso sono infondate. 2. In forza di quanto sopra, il ricorso deve essere rigettato. Ne consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del proc:edimento ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen. 3. Stante lo stato di detenzione di [OSCURATO:PERSONA], si dispone trasmettersi, a cura della cancelleria, copia del presente provvedimento al Direttore dell'istituto penitenziario ai sensi dell'art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen., affinché provveda a quanto stabilito dal comma 1-bis del citato articolo. P.Q.M. Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Manda alla cancelleria per gli adempimenti