CassazionesentenzaSezione 4
Cassazione n. 03602/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ciato la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] nato inINDIA il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della Corte d'appello di [OSCURATO:PERSONA] la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; Letta la requisitoria scritta depositata dal procuratore generale, che ha per il rigetto del ricorso. Letta la memoria depositata dall’Avvocatura di Stato, in difesa del Ministero dell’Economia e Finanze, che ha dedottol’infondatezza dei motivi di ricorso. Letta la memoria di replicadepositata dalla difesa dei ricorrenti, che ha sollecitato l’accoglimento dei motivi di ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. La Corte di appello di Bologna, con l’ordinanza indicata in epigrafe, ha respinto la domanda di riparazione per ingiusta detenzione proposta da [OSCURATO:PERSONA] e da [OSCURATO:PERSONA], in relazione alla custodia cautelare ingiustamente patita, protratta in 148 giorni di arresti domiciliari, per il reato di lesioni aggravate ai danni del connazionale [OSCURATO:PERSONA] e porto di armi, da cui erano stati assolti dal Tribunale di Parma, in data 29 marzo 2022, con la formula per non aver commesso il fatto. L'assoluzione era stata pronunciata perché le accuse del [OSCURATO:PERSONA] non avevano trovato ingresso nel dibattimento ai sensi dell'art. 512 cod.proc.pen., essendo stata accolta l'opposizione della difesa alla richiesta del Pubblico Ministero, attesa la prevedibile irreperibilità della persona ofesa, emigrata nel 2017. La Corte di appello ha respinto la domanda, ritenendo che il GIP avesse legittimamente applicato la misura cautelare sulla base delle dichiarazioni della persona ofesa, intrinsecamente attendibili e riscontrate dagli accertamenti medici. E’ stato rilevato che la sentenza di assoluzione riteneva sussistenti i fatti storici, ossia le lesioni riportate dalla vittima in conseguenza di un'aggressione con armi, in tal modo confermando la piena attendibilità alle dichiarazioni rese dalla personaofesa. Inoltre, sono statiravvisatiulteriori proili di colpa grave ostativa alla riparazione. Invero, a poche ore dall'aggressione, i tre soggetti indicati come autori venivano trovati in località vicina al luogo del fatto, tanto che furono arrestati in quasi-lagranza. Allo stesso modo, dalle dichiarazioni rese in sede di convalida emergevano rapporti conlittuali, atteso che [OSCURATO:PERSONA], in sede di interrogatorio, aveva riferito che il [OSCURATO:PERSONA], in data 20 agosto 2015, lo aveva aggredito, avendo sporto denuncia per la stessa aggressione, mentre il fratello era stato nuovamente aggredito nel settembre successivo. La Corte ha concluso che i ricorrenti erano entrati intenzionalmente in contatto con l'aggredito il giorno dell'aggressione e avevano tenuto una condotta improntata quantomeno a macroscopica leggerezza e imprudenza, contribuendo così alla propria determinazione del provvedimento restrittivo. In conseguenza del rigetto, i ricorrenti sono stati condannati alla rifusione delle spese processuali, liquidate in euro 5.000,00, oltre accessori. 2. I ricorrenti afidano il ricorso ai seguenti motivi. 2.1 Con la prima censura deducono violazione della legge processuale e vizio di motivazione, per aver la Corte ritenuto ravvisabile la colpa grave, con motivazione illogica che contraddice le risultanze processuali. La motivazione non si è confrontata con le emergenze in atti e ha ritenuto provato ciò che il giudizio di merito ha escluso. In tal modo, l'ordinanza ha violato i principi stabiliti dalla giurisprudenza di legittimità, secondo cui il giudice della riparazione non può ritenere provati fatti non considerati tali dal giudice della cognizione. La Corte –ad avviso dei ricorrenti - ha afermato la piena attendibilità delle dichiarazioni della persona ofesa, desumendola dalla sentenza di assoluzione, che ha ritenuto esclusivamente comprovato il fatto oggettivo delle lesioni, ma non l’individuazione degli autori. Analoghe censure di illogicità sono state mosse agli ulteriori proili di colpa ravvisati dal giudice della riparazione. La compresenza dei tre soggetti a poche ore dal fatto in località vicina all'aggressione non avrebbe potuto conigurare colpa grave, inquanto i soggetti tratti in arresto erano tutti [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] Manifestamente illogico risulterebbe l’aver ravvisato un proilo di colpa ricavato dall’esistenza di pregressi rapporti conlittuali, ricavati dalle dichiarazioni rese dai soggetti tratti in arresto in sede di convalida. L'afermazione – secondo la difesa dei ricorrenti - è manifestamente viziata, essendo del tutto illogico desumere rapporti conlittuali e colpa in capo ai ricorrenti, per il solo fatto –riferito in interrogatorio -di aver precedentemente subìto aggressio ni, puntualmente denunciate ai Carabinieri, avendo dimostrato in tal modo di volersi afidare alle Forze dell'Ordine e non alla vendetta privata. 2.2 Con la seconda censura i ricorrenti deducono violazione dell'art. 91 cod.proc.civ. e omessa motivazione in ordine all’entità delle spese liquidate in favore del Ministero resistente nella misura di euro 5.000,00. Si evidenzia che il Ministero dell'Economia e delle Finanze si costituiva con memoria del 17 dicembre 2024, ma non partecipava ad alcuna delle tre udienze, né svolgeva ulteriori attività. L'unica attività espletata dall'Avvocatura è dunque stata la redazione della memoria, senza partecipazione alle udienze. La liquidazione pertanto era dovuta solo in relazione alla fase di studio e a quella introduttiva, per un importo che non avrebbe potuto superare il limite tabellare di euro 3.476,00. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è fondato. Va premesso che vertendosi in ipotesi di c.d. ingiustizia sostanziale, qual è quella dedotta nel procedimento in esame, è compito del giudice della riparazione valutare se l'imputato, con una condotta gravemente negligente o imprudente, abbia colposamente indotto in inganno l’autorità giudiziaria in relazione alla sussistenza dei presupposti per l'adozione di una misura cautelare. In tal modo la connotazione solidaristica dell'istituto viene quindi ad essere contemperata in rapporto al dovere di responsabilità gravante su tutti i consociati. Questa Corte, nella sua più autorevole composizione, ha più volte ribadito che il giudice della riparazione deve procedere ad una autonoma valutazione delle risultanze processuali rispetto al giudice penale. Ciò in quanto è suo compito stabilire non se determinate condotte costituiscano o meno reato, ma se queste si sono poste come fattore condizionante (anche nel concorso dell'altrui errore) alla produzione dell'evento "detenzione" (Sez. U, n. 43 del 13/12/1995, dep. 1996, Sarnataro, Rv. 203638 –01; conf., Sez. U, n. 34559 del 26/06/2002, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 222263 –01). La valutazione deve essere efettuata ex ante, e ricalca quella eseguita al momento dell'emissione del provvedimento restrittivo, ed è volta a veriicare, seppur in presenza di un errore dell'autorità procedente: in primo luogo, se dal quadro indiziario a disposizione del giudice della cautela potesse desumersi l'apparenza della fondatezza delle accuse, pur successivamente smentita dall'esito del giudizio; in secondo luogo, se a questa apparenza abbia contribuito il comportamento extraprocessuale e processuale tenuto dal ricorrente (Sez. U, n. 32383 del 27/05/2010, D'Ambrosio, Rv. 247663). Inoltre, il giudice della riparazione non può ritenere provati fatti che non sono stati considerati tali dal giudice della cognizione, ovvero non provate circostanze che quest'ultimo ha valutato dimostrate (Sez. 4, n. 46469 del 14/09/2018, Colandrea, Rv. 274350 -01; Sez. 4, n. 12228 del 10/01/2017, Quaresima, Rv. 270039 -01; Sez. 4, n. 11150 del 19/12/2014, dep. 2015, Patanella, Rv. 262957 –01; Sez. 3, n. 19998 del 20/04/2011, Vaccarella, Rv. 250385 –01). Infatti, solo da un efettivo rafronto tra il provvedime n to cautelare e l'esito processuale di merito è possibile ricavare elementi di valutazione che, utilizzati nella prima fase, siano rimasti confermati, almeno nella loro storicità, nella seconda, salva restando la diversità dei ini dei rispettivi scrutini. L'autonomia dei due giudizi, infatti, va intesa nel senso che essi hanno un diverso oggetto, senza che ciò implichi che il giudice della riparazione possa operare, in chiave di critico dissenso rispetto al sindacato del giudice di merito, una rivisitazionedella valenza dimostrativa degli elementi probatori in ordine a un determinato fatto storico, la cui ricostruzione resta quella operata dai giudici della cognizione. Nel caso in esame l'ordinanza impugnata ha fondato la propria decisione sull'asserita attendibilità delle dichiarazioni rese dalla persona ofesa, che non hanno però trovato ingresso nel dibattimento ai sensi dell'art. 512 cod.proc.pen. Si rammenta che il Tribunale di Parma, il qualepronunciava sentenza di assoluzione con la formula "per non aver commesso il fatto", non aveva acquisitole dichiarazioni resedal [OSCURATO:PERSONA] in fase di indagini, avendo accolto l'opposizione della difesa alla richiesta di acquisizione avanzata dal Pubblico Ministero, in ragione della prevedibilità che la persona ofesa, emigrata nell'agosto 2017, si sarebbe resa irreperibile a sei anni dai fatti. Orbene, a fronte della suddetta emergenza, il giudice della riparazione non ha esposto quali circostanze di fatto risultavano afermate o non escluse dal giudice dell’assoluzione, limitandosi a richiamare in toto,e in funzione antagonista, ciò che era nelle dichiarazioni non acquisite in giudizio. Le censuresono fondate anche quando evidenziano l'evidente illogicità dell'afermazione secondo cui la colpa consisterebbe nell’essersitrovato nel territorio del proprio Comune di residenza il giorno del fatto.Manca infatti la spiega zione delle ragioni per le quali il dato, preesistente alla vicenda, dovrebbe rappresentare una condotta violativa di regola di prudenza, peraltro talmente deviante dal comando cautelare da farla ritenere grave. Allo stesso modo fondata è la contestazione relativa alla valorizzazione di rapporti conlittuali con la persona ofesa. Come correttamente evidenziato dai ricorrenti, dal verbale dell'udienza di convalida -pur considerato dal giudice della riparazione -emergeva unicamente che [OSCURATO:PERSONA] dichiarò di essere stato aggredito da [OSCURATO:PERSONA] il 20 agosto 2015, aggressione per la quale aveva regolarmente sporto denuncia. Risulta pertanto fondata la censura di manifesta illogicità, in quanto dedurre l'esistenza di rapporti conlittuali, integranti colpa grave, dalla circostanza che il soggetto abbia subìto aggressioni prontamente denunciate ai Carabinieri è contraddittorio,poiché tale condotta dimostra inequivocabilmentela volontà di afidarsi alle Forze dell'Ordine anziché ricorrere a forme di vendettaprivata. 2.Consegue l'annullamento dell'ordinanza impugnata, con rinvio per nuovo giudizio alla Cortedi appello di Bologna che dovrà procedere a una nuova valutazione della domanda di riparazione per ingiusta detenzione, attenendosi ai principi enunciati nella presente decisione. Al giudice del rinvio è demandata anche la regolamentazione tra le parti delle spese di lite relative a questo giudizio di legittimità. 3.Il secondo motivo di ricorso resta assorbito. P.Q.M Annulla l'ordinanza impugnata con rinvio per nuovo giudizio alla Corte di appello di Bologna cui demanda anche la re