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CassazionesentenzaSezione 3

Cassazione n. 31073/2026

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ostituto Procuratore generaledott. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per il rigetto del ricorso;udito l’avv. [OSCURATO:PERSONA], del foro di Roma, in sostituzione dell’avv. [OSCURATO:PERSONA]Rita [OSCURATO:PERSONA], difensore di fiducia della parte civile, che ha conclusoriportandosi alla memoria e alla nota spese depositate in atti;udito l’avv. [OSCURATO:PERSONA], del foro di Teramo, difensore di fiducia delricorrente, che ha concluso per l’accoglimento del ricorso;udito l’avv. [OSCURATO:PERSONA], del foro di Latina, difensore di fiducia del ricorrente,che ha concluso per l’accoglimento del ricorso.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1.

Con sentenza in data 7 dicembre 2023, il G.U.P. del Tribunale diTeramocondannava XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXalla pena di quattro anni e seimesi di reclusione, oltre statuizioni civili, in quanto ritenuto colpevole del reato dicui al l ’art. 609-bis cod. pen., per aver, con violenza, costrettoXXXXXXXXXXXXXXXX a subire atti sessuali, congiungendosi carnalmente con lei.Con sentenza in data 3 febbraio 2026, la Corte di appello di L’Aquilaconfermava la sentenza di primo grado.2 .

Avverso la sentenza de l la Cor te d i appe l lo d i L ’Aqu i la ,XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, tramite il difensore, avv. [OSCURATO:PERSONA], haproposto ricorso per cassazione, sollevando quattro motivi.2.1.

Con un primo motivo il ricorrente denuncia ex art. 606, comma 1, lett.b) ed e), cod. proc. pen., violazione dell’art. 192 cod. proc. pen., percontraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione, nella parte in cui èstata ritenuta credibile la versione dei fatti resa dalla persona offesa.In sintesi, la difesa deduce che la sentenza impugnata si fonda unicamentesulla deposizione della persona offesa, il cui comportamento ne rendeinattendibile la deposizione, essendo costei incline ad avere rapporti sessualianche in cambio di banali regalìe, tanto da aver avuto, nel giorno antecedente alfatto di reato e la sera medesima dei fatti, rapporti sessuali con soggetti diversidall’imputato, e tanto da legittimare un normale e genuino rapporto sessualeconsenziente, all’esito di una nottata di capodanno festaiolo, tra imputato epersona offesa.Aggiunge la difesa che emerge la mancanza di volontà di sporgere querela incapo alla denunciante, per timore di essere successivamente identificata comecalunniatrice, ed emerge, altresì, che la volontà di presentare denuncia sia stataingenerata da XXXXXXXXXXXXXXX, anche perché del presunto rapporto sessualeestorto mediante l’utilizzo di violenza, con pugni in zone estremamente delicatedel corpo umano, come la testa ed il volto, non vi è alcun riscontro probatorioesterno, né testimoniale, né documentale, non essendovi traccia di violenze nelcertificato nosocomiale.Osserva ancora la difesa che l’intera vicenda si sarebbe consumata in unparcheggio, nei pressi di un supermercato, alle 8.00 del mattino, in piena zonaresidenziale, quindi in una località circondata da unità immobiliari abitativesovrastanti l’esercizio, nonché nelle immediate vicinanze, laddove nessuno hasentito le urla o visto alcunchè, né è intervenuto in soccorso di una ragazza che,sottraendosi al violentatore, era riuscita provvisoriamente ad uscire dallavettura, per poi essere ripresa, picchiata e ricondotta a forza nella vetturamedesima.2.2.

Con un secondo motivo il ricorrente denuncia ex art. 606, comma 1,lett. d) ed e), cod. proc. pen., per mancata assunzione di una prova decisiva, daindividuarsi nella richiesta perizia psicologica o psichiatrica, finalizzata al vagliodella attendibilità della persona offesa, nonché per mancanza, contraddittorietà emanifesta illogicità della motivazione nella parte in cui non ha ritenuto di disporrela rinnovazione dell’istruttoria ex art. 603 cod. proc. pen.In sintesi, la difesa censura la sentenza impugnata nella parte in cui haritenuto che la perizia della dott.ssa [OSCURATO:PERSONA] fosse esaustiva per la decisionedel processo, focalizzandosi unicamente sulla riconduzione delle paternità delletracce biologiche rinvenute sul corpo della persona offesa e all’internodell’autovettura del prevenuto, senza considerare che, rispetto a quantodenunciato dalla persona offesa, non vi sia traccia delle violenze in viso e in testache dice di aver subito, che la persona offesa abbia consumato un rapportosessuale con altro uomo il giorno stesso in cui riferisce di essere stata vittima diviolenza sessuale, che la denunciante non voleva sporgere querela nei confrontidell’imputato, per timore di un eventuale procedimento a suo carico per il reatodi calunnia.2.3.

Con un terzo motivo il ricorrente denuncia ex art. 606, comma 1, lett.b) ed e), cod. proc. pen., violazione dell’art. 609-bis, ultimo comma, cod. pen.,per totale mancanza di motivazione sulla concedibilità della circostanzaIn sintesi, la difesa deduce che, sul piano psico-fisico, può dirsi che alcuntipo di lesione sia scaturita dall’evento, sia per l’assenza di qualsivoglia tipo dilesione emergente dal certificato nosocomiale, sia perché la denunciante, già lastessa sera del fatto non si è fatta scrupolo di consumare un altro rapportosessuale con un altro soggetto, all’esito di una banalissima cena offerta.Aggiunge la difesa che la persona offesa, tanto per la maggiore età, quantoper il lavoro dalla medesima svolto presso locali notturni, quanto ancora per lasua propensione ad avere rapporti sessuali con numerosi soggetti di sessomaschile in cambio delle più svariate regalìe, fosse perfettamente in grado dimanifestare validamente il proprio consenso, considerata anche la circostanzache la persona offesa aveva passato tutta la serata in compagnia dell’imputato,durante la quale non erano mancate sollecitazioni sessuali da ambo le parti.Per cui giammai si evidenzierebbe la rilevante compromissione della libertàsessuale, come prospettata nella sentenza impugnata, dolendosi di non aver laCorte territoriale per nulla motivato sulla concedibilità della circostanza2.4.

Con un quarto motivo il ricorrente denuncia ex art. 606, comma 1, lett.b) ed e), cod. proc. pen., violazione dell’art. 62-bis cod. pen., per manifestacontraddittorietà ed illogicità della motivazione nella mancata concessione dellecircostanze attenuanti generiche.In sintesi, lamenta la difesa che la Corte territoriale, nel rimarcare la gravitàdel fatto e la intensità del dolo, come motivi ostativi alla concessione dellecircostanze attenuanti generiche, avrebbe valorizzato degli elementi che nontrovavano riscontro nella realtà fattuale, per la assoluta assenza di qualsivogliatipologia di lesione, senza tener conto della incensuratezza dell’imputato e delsuo comportamento processuale, improntato alla collaborazione e alla speditezzaprocessuale.3.

E’ pervenuta memoria dell’avv. [OSCURATO:PERSONA], difensore di fiducia delricorrente, contenente un motivo nuovo, con il quale si denuncia manifestaillogicità della motivazione per aver affermato la responsabilità dell’imputato,nonostante la sussistenza del ragionevole dubbio sulla consumazione di unacondotta violenta e minatoria attuata per costringere la vittima allaconsumazione di un rapporto sessuale, non avendo adeguatamente coordinato lemolteplici specificità della fattispecie concreta.Ribadisce la difesa che la responsabilità dell’imputato è stata affermata sullabase delle sole dichiarazioni della donna, costituitasi parte civile, tanto che itestimoni escussi sono de relato dalla stessa persona offesa e che le violenzedenunciate da quest’ultima sono smentite dalla rilevata mancanza di ecchimosi edi altri segni fisici, anche meno gravi, sul corpo e sul volto.

Aggiunge la difesache la persona offesa aveva notevoli propensioni per rapporti sessualioccasionali, anche in cambio di non rilevanti utilità economiche, tanto che, lasera precedente i fatti, la persona offesa aveva avuto un rapporto sessuale conun avventore del locale notturno da lei frequentato come escort, ed anche la serasuccessiva al verificarsi dei fatti la donna aveva avuto un altro rapporto sessualecon un uomo che pagò la prestazione, offrendole una cena, come riscontratodalla presenza di due diversi DNA maschili sui residui organici rinvenuti sulperizoma indossato dalla donna.

Osserva ancora la difesa che, come testimoniatoda XXXXXXXXXXXXXXXX, la denunciante aveva mostrato forte attrazionesessuale verso l’imputato ed era stata in ciò ricambiata, con un clima di grandeeuforia e di effusioni esagerate, tale da non lasciar presagire condotte violente ominacciose per costringere la donna all’amplesso sessuale, tanto che l’amicoXXXXXXXXXXXXXXXX chiese di essere accompagnato a casa per primo, facendosì che i due continuassero ad abbandonarsi alle loro effusioni.

Sottolinea la difesache l’aver subito passivamente la violenza sessuale, come precisato dallasentenza impugnata alla pagina 17, in quanto susseguente alla resa, si traducein una consumazione non respinta del rapporto sessuale e suscita forteinquietudine se messa in correlazione con i dati suesposti e, soprattutto, con ilresponso del Pronto soccorso che attesta che la donna non subì alcuna violenzafisica, sicchè la resa ed il rapporto passivamente subito descritti dalla personaoffesa sono dimostrativi di una mancata espressione di dissenso o di consensotout court e comunque di un contesto in cui la percezione dell’imputato nonpoteva essere di dissenso.4.

E’ pervenuta altresì memoria dell’avv. [OSCURATO:PERSONA], in replica alleconclusioni del Procuratore generale, con la quale, nel ribadire le censure mossein ricorso, si precisa che i motivi di impugnativa sono specifici e centrati suprecisi vizi di legittimità, non limitandosi ad una richiesta di rivalutazione nelmerito, non essendovi alcuna prova che il rapporto sessuale sia stato estortomediante l’utilizzo di violenza, reiterando la necessità della perizia psicologica-psichiatrica finalizzata al vaglio dell’attendibilità intrinseca ed oggettiva delledichiarazioni della persona offesa e rimarcando, in ordine al corredocircostanziale, ed anche alla invocata circostanza attenuante di cui all’art. 609-bis, comma 3, cod. pen., come le violenze asseritamente perpetrate nei confrontidella persona offesa non trovassero alcun riscontro sul piano fattuale eprobatorio, neppure nel certificato nosocomiale prodotto dalla denunciante.5.

E’ pervenuta infine memoria dell’avv. [OSCURATO:PERSONA], difensoredi fiducia della parte civile, con la quale si sostiene la infondatezza del primomotivo di ricorso, richiamando giurisprudenza di legittimità sulla valutazionedelle dichiarazioni della persona offesa, nonché la infondatezza del secondo,terzo e quarto motivo di ricorso, relativi al mancato espletamento di una periziasulla persona offesa e alla mancata concessione della circostanza attenuante delfatto di minore gravità e delle circostanze attenuanti generiche, trattandosi dirichieste tutte implicanti una nuova valutazione del merito, non consentita nelgiudizio di cassazione.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1.

Occorre premettere che, nel caso in esame, ci si trova al cospetto dellaconferma nei medesimi termini della sentenza di condanna pronunciata in primogrado, cioè ad una c.d.

"doppia conforme".

Tale costruzione postula che il vizio dimotivazione deducibile e censurabile in sede di legittimità sia soltanto quello che,a presidio del devolutum, discende dalla pretermissione dell'esame di temiprobatori decisivi, ritualmente indicati come motivi di appello e trascurati inquella sede (Sez. 5, n. 1927 del 20/12/2017, dep. 2018, Petrocelli, Rv. 272324;Sez. 2, n. 10758 del 29/01/2015, Giugliano, Rv. 263129; Sez. 5, n. 2916 del13/12/2013, dep. 2014, Dall'Agnola, Rv. 257967); o anche manifestamentetravisati in entrambi i gradi di giudizio (Sez. 2, n. 5336 del 09/01/2018, L., Rv.272018).Al di fuori di tale perimetro, resta precluso il rilievo del vizio di motivazionesecondo la nuova espressione dell'art. 606, comma 1, lett. e) cod. proc. pen. nelcaso di adeguata e logica valutazione conforme nei gradi di merito del medesimocompendio probatorio.

Deve altresì ribadirsi che nei casi di doppia conforme, lemotivazioni delle sentenze di merito convergono in un apparato motivazionaleintegrato e danno luogo ad un unico complessivo corpo decisionale (Sez. 2 n.37295 del 12/06/2019, E., Rv. 277218; Sez. 3, n. 13926 del 01/12/2011, dep.2012, Valerio, Rv. 252615), che in tali termini deve essere assunto anche nelladenuncia dei vizi di legittimità, nei limiti della loro rilevanza (Sez. 1, n. 33298 del22/04/2024, Fall, non mass.).Deve anche osservarsi come la giurisprudenza di legittimità abbia ormai datempo delineato le coordinate di valutazione della testimonianza della personaoffesa, ripetutamente affermando che la deposizione della persona offesa siconfigura, nel vigente ordinamento processuale, come "prova piena",legittimamente posta da sola a fondamento dell’affermazione di responsabilità,come tale dunque non necessitante di alcun elemento di riscontro.Con riferimento specifico allo statuto dichiarativo della vittima di reatisessuali, la giurisprudenza di questa Corte ha sempre ribadito la necessità diriservare una spiccata attenzione, da parte del giudice, ai racconti della personaoffesa, vagliandone scrupolosamente la credibilità soggettiva e l'attendibilitàintrinseca del narrato, in modo più penetrante e rigoroso rispetto alledichiarazioni rese da qualsiasi testimone, in specie quando vi sia stata lacostituzione di parte civile e, dunque, l'astratta possibilità di uno specificointeresse al riconoscimento della responsabilità dell'imputato (Sez.

U, n. 41461del 19/07/2012, Bell'Arte, Rv. 253214; nello stesso senso, Sez. 5, n. 21135, del26/03/2019, S., Rv. 275312; Sez. 2, n. 43278 del 24/09/2015, Manzini, Rv.265104; Sez. 5, n. 1666 del 8/07/2014, dep. 2015, Pirajno e altro, Rv.261730;).Per chiarire il perimetro del sindacato riservato a questa Corte, va ricordato,quale principio incontroverso nella giurisprudenza di legittimità, che lavalutazione della credibilità della persona offesa dal reato è una questione difatto, la quale ha la propria chiave di lettura nel compendio motivazionale fornitodal giudice di merito, che non può essere rivalutata in sede di legittimità, salvoche il giudice sia incorso in manifeste contraddizioni o abbia fatto ricorso a merecongetture, consistenti in ipotesi non fondate sullo id quod plerumque accidit, edinsuscettibili di verifica empirica, od anche ad una pretesa regola generale privadi una pur minima plausibilità (Sez. 4, n. 10153 del 11/02/2020, C., Rv. 278609;Sez. 2, n. 7667 del 29/01/2015, Cammarota, Rv. 262575; Sez. 2, n. 20806 del05/05/2011, Tosto, Rv. 250362).1.1.

Tanto premesso, il primo motivo di ricorso ed il motivo nuovo,esaminati congiuntamente perché logicamente connessi, sono manifestamenteinfondati.1.2.

La Corte di appello, nel disattendere gli analoghi motivi di appello, haillustrato, senza vizi logici, l’attendibilità del narrato della persona offesa,ritenendo di condividere il giudizio di piena attendibilità formulato dal giudice diprimo grado e sottolineando l’irrilevanza sulla configurabilità del reato dellecircostanze e degli eventi che hanno preceduto o seguìto i fatti contestati,ovverosia la circostanza che la persona offesa avesse manifestato un interesseper l’imputato o l’avesse anche baciato ovvero la circostanza che costei avesseavuto rapporti sessuali che hanno preceduto e seguìto l’abuso sessualedenunciato.

I giudici di merito hanno sottolineato, infatti, per un verso e conlogica linearità, che la sussistenza del consenso all’atto deve essere verificata almomento del compimento dell’atto stesso, sicchè è irrilevante l’eventualeantecedente condotta provocatoria della persona offesa.

Per altro verso, la Corteterritoriale ha precisato che l’aver praticato dei rapporti sessuali attiene a liberescelte che non incidono in alcun modo sulla valutazione di attendibilità.L’argomentare dei giudici di merito è del tutto coerente ai principi affermatida questa Corte, che ha più volte rimarcato l’errore metodologico che risiedenella «idealizzazione della vittima-modello del reato il cui comportamento deveadeguarsi, per essere credibile, a schemi comportamentali predefiniti e astratti,teorizzati da un approccio culturale-morale frutto, a sua volta, di pregiudizi noninfrequentemente alimentati dalla personale esperienza di chi è chiamato ascrutinare il racconto della vittima» (Sez. 3, n. 5234 del 03/03/2022, dep. 2023,S., Rv. 284277).

E’ stato inoltre affermato che i costumi e le abitudini sessualidella vittima di reati sessuali non influiscono sulla sua credibilità e non possonocostituire argomento di prova per l'esistenza, reale o putativa, del suo consenso(Sez. 3, n. 46464 del 09/06/2017, F., Rv. 271124); allo stesso modo, èirrilevante l'antecedente condotta provocatoria tenuta dalla stessa persona offesa(Sez. 3, n. 7873 del 19/01/2022, D., Rv. 282834).1.3.

La Corte di merito, inoltre, nel ricostruire quanto accaduto nellamattinata del 01/01/2023, condividendo la ricostruzione operata nella sentenzadi primo grado, ha sottolineato che la persona offesa, immediatamente dopol’abuso subito, era sconvolta, come riferito da XXXXXXXXXXXXXXX che,incontratala in quel frangente, in lacrime ed in preda ad un pianto disperato,aveva ricevuto la confidenza dell’avvenuto stupro e la richiesta di essereriaccompagnata a casa (v. pagina 1 della sentenza di primo grado).

La testel’aveva esortata a denunciare l’accaduto, accompagnandola presso la Compagniadei carabinieri, senza che – precisa non illogicamente la Corte territoriale –l’esortazione a sporgere querela dovesse essere intesa come spinta alla calunnia,non ravvisando la Corte di merito alcun motivo per il quale la denuncianteavrebbe avuto interesse a denunciare falsamente l’imputato, tanto che costei,nel corso della giornata del 01/01/2023, aveva preso sempre maggiore coscienzadi quanto accadutole, augurandosi che l’imputato rispondesse per le condottetenute.Né può essere sostenuto, come fa il ricorrente, che non vi fosse alcunriscontro probatorio delle percosse alla testa e al volto che la denuncianteriferisce di aver subito, posto che i giudici di merito hanno chiarito come i colpiinferti dall’uomo fossero evidentemente finalizzati a coartare la volontà delladonna per vincerne la resistenza e, dunque, era ben possibile che non avesserolasciato segni di sorta (v. pagina 9 della sentenza di primo grado e pagina 12della sentenza impugnata.I giudici di merito hanno, inoltre, ritenuto, non illogicamente, destituita difondamento l’obiezione difensiva circa la inverosimiglianza della tesi che unabuso sessuale fosse stato consumato in un parcheggio nei pressi di unsupermercato e in piena zona residenziale, circondata da abitazioni, senza chenessuno avesse avvertito le urla o fosse intervenuto in soccorso delladenunciante, ritenendo per contro ben possibile che, considerata la grandezzadell’area e la mancanza di afflusso di persone per la chiusura dell’eserciziocommerciale, nessuno avesse percepito le urla o visto la persona offesa usciredall’autovettura per sottrarsi alla violenza (v. pagine 12 e 13 della sentenzaimpugnata).1.4.

Alla stregua di quanto esposto, le motivazioni spese dei giudici dimerito, che si saldano tra loro, appaiono corrette e logicamente lineari, secondoun percorso che non segnala deficienze o contraddizioni e le deduzioni difensivenon sono valse ad evidenziare salti logici o lacune della motivazione e adinfirmare il percorso argomentativo.E’ stato infatti illustrato, con ampia e diffusa motivazione, il percorso logicoin base al quale è stato ritenuto che, durante i fatti accaduti nella mattina del01/01/2023, la persona offesa avesse comunque manifestato il proprio dissensoad avere un rapporto sessuale con l’imputato (v., in particolare, pagine da 8 a 14della sentenza impugnata e da 8 a 10 della sentenza di primo grado), cosicchèneppure può individuarsi nella resa finale della donna e nella assenza di segni diviolenza fisica l’individuazione di una mancata espressione di dissenso, essendostati logicamente chiariti dai giudici di merito sia l’assenza di segni di violenza,sia l’assenza di lesioni a carico dei genitali esterni e delle pareti vaginali,essendosi la donna, a seguito dell’azione costrittiva dell’uomo, sostanzialmentearresa e conseguentemente passivamente subìto la violenza sessuale.Costituisce, infatti, principio consolidato, sotto l’angolo prospettico delsoggetto attivo, che l'esimente putativa del consenso dell'avente diritto non èmai configurabile nel delitto di violenza sessuale, in quanto la mancanza delconsenso costituisce requisito esplicito della fattispecie e l'errore sul dissenso sisostanzia, pertanto, in un errore inescusabile sulla legge penale (Sez. 3, n. 2400del 05/10/2017, S., Rv. 272074; Sez. 4, n. 38110 del 18.7.2014, B.F., nonmass.; Sez. 3, n. 44641 del 17/04/2013, M.G., non mass.; Sez. 3, n. 17210 del10/03/2011, I., Rv. 250141).

Ed invero, ai fini della sussistenza dell’elementosoggettivo del reato, è sufficiente che l’agente abbia la consapevolezza del fattoche non sia stato chiaramente manifestato il consenso da parte del soggettopass ivo a l compimento deg l i a t t i sessua l i , d iventando perc iòirrilevante l’eventuale errore sull’espressione del dissenso anche ove questo nonsia stato esplicitato.1.5.

In definitiva, le censure mosse dal ricorrente, nel riproporre temi giàesposti con l’atto di appello e disattesi dalla Corte di merito, concretizzanovalutazioni in punto di fatto intese ad offrire una lettura alternativa a quellavalorizzata dai giudici di primo e secondo grado, e non sono pertanto consentitenel giudizio di legittimità, non intaccando sul piano della manifesta illogicità odella contraddittorietà o della carenza, unici vizi deducibili ai sensi dell’art. 606cod. proc. pen., l’apparato argomentativo costituito dalle due sentenze di merito.La verifica che la Corte di cassazione è abilitata a compiere sullacompletezza e sulla correttezza della motivazione di una sentenza non puòessere confusa con una rinnovata valutazione delle risultanze acquisite, dacontrapporre a quella fornita dal giudice di merito: il controllo di legittimità,infatti, concerne il rapporto tra motivazione e decisione, non già il rapporto traprova e decisione; sicchè il ricorso per cassazione che devolva il vizio dimotivazione, per essere valutato ammissibile, deve rivolgere le censure neiconfronti della motivazione posta a fondamento della decisione, non già neiconfronti della valutazione probatoria sottesa, riservata esclusivamente al giudicedi merito, che è estranea al perimetro cognitivo e valutativo della Corte dicassazione.Deve, infine, essere ribadito che nella motivazione della sentenza il giudicedel gravame di merito non è tenuto a compiere un'analisi approfondita di tutte lededuzioni delle parti e a prendere in esame dettagliatamente tutte le risultanzeprocessuali, essendo invece sufficiente che, anche attraverso una lorovalutazione globale, spieghi, in modo logico e adeguato, le ragioni del suoconvincimento, dimostrando di aver tenuto presente ogni fatto decisivo.

Neconsegue che, in tal caso, debbono considerarsi implicitamente disattese lededuzioni difensive che, anche se non espressamente confutate, sianologicamente incompatibili con la decisione adottata (cfr., Sez. 6, n. 49970 del19/10/2012, Muià, Rv. 254107).2.

E’ manifestamente infondato il secondo motivo di ricorso con il quale ladifesa si duole del mancato accoglimento del motivo di appello concernente larichiesta di rinnovazione dibattimentale, con l’acquisizione delle provespecificamente indicate.Infatti, la giurisprudenza di legittimità è ferma nel ritenere che «nel giudizioabbreviato d'appello, le parti sono titolari di una mera facoltà di sollecitazione delpotere di integrazione istruttoria, esercitabile dal giudice "ex officio" nei limitidella assoluta necessità ai sensi dell'art. 603, comma terzo, cod. proc. pen.,diritto alla raccolta della prova in termini diversi e più ampi rispetto a quelli cheincidono su tale facoltà nel giudizio di primo grado» (Sez. 2, n. 5629 del30/11/2021, dep. 2022, Granato, Rv. 282585; Sez. 2, n. 17103 del 24/03/2017,A., Rv. 270069).Di conseguenza, con il ricorso per cassazione può essere censurata lamancata assunzione in appello, in sede di giudizio abbreviato non condizionato,di prove richieste dalle parti solo qualora si dimostri l'esistenza, nell'apparatomotivazionale posto a base della decisione impugnata, di lacune o manifesteillogicità, ricavabili dal testo del medesimo provvedimento e concernenti punti didecisiva rilevanza, le quali sarebbero state presumibilmente evitateprovvedendosi all'assunzione o alla riassunzione di determinate prove in appello(cfr. Sez. 3, n. 3028 del 15/12/2023, dep. 2024, D., Rv. 285745; Sez. 2, n.48630 del 15/09/2015, Pircher, Rv. 265323; Sez. 6, n. 1400 del 22/10/2014,dep. 2015, PR., Rv. 261799; Sez. 6, n. 1256 del 28/11/2013, dep. 2014,Cozzetto, Rv. 258236).La sentenza impugnata indica specificamente le ragioni per le quali ritienenon necessaria l'attività di rinnovazione dell'istruzione dibattimentale richiesta,ovverosia l’espletamento di una perizia psicologica o psichiatrica per accertarel’attendibilità della persona offesa, spiegando come la denunciante avessemanifestato il dissenso al compimento dell’atto sessuale con un comportamentoesplicito ed inequivocabile, non avendo l’assunzione di bevande alcolicheimpedito alla donna di reagire, opponendosi, né potendo ritenersi alterata lapercezione della realtà da parte dell’imputato, non senza precisare infine lamancanza di chiarezza sulla finalità dell’accertamento richiesto, anche alla lucedelle emergenze acquisite in atti.Orbene, le conclusioni della Corte di appello di respingere la richiesta dirinnovazione istruttoria sono immuni da vizi, dal momento che la sentenzaimpugnata spiega, all'esito di una valutazione completa del compendioistruttorio, sulla base di precisi elementi, desunti da una logica valutazione deglielementi acquisiti, perché gli accertamenti istruttori richiesti, quale che ne sial'esito, non avrebbero potuto in alcun modo infirmare il risultato probatorioraggiunto.Di conseguenza, non sono rilevabili, nell'apparato motivazionale posto abase della decisione impugnata, lacune o manifeste illogicità concernenti punti didecisiva rilevanza, le quali sarebbero state presumibilmente evitateprovvedendosi all'assunzione di determinate prove in appello, con conseguenteinammissibilità delle censure proposte avverso la decisione di non procedere allarinnovazione istruttoria sollecitata dalla difesa.3.

Il terzo motivo di ricorso, con il quale è stato invocato il riconoscimentodella circostanza attenuante speciale di cui all’art. 609-bis, comma 3, cod. pen.,è inammissibile perché nuovo.Non risulta, infatti, che la censura sia stata proposta con il gravame diappello, tanto che la Corte di merito, nella sentenza impugnata, non ne hafatto menzione nella parte dedicata al riepilogo dei motivi di appello prospettatidal ricorrente; né il riepilogo è stato contestato nei motivi di ricorso percassazione (Sez. 2, n. 9028 del 05/11/2013, dep. 2014, Carrieri, Rv. 259066).In tali casi, infatti, secondo il costante insegnamento di legittimità, la Cortedi cassazione, a seguito della presentazione di motivo nuovo dell'imputato nonenunciato in appello, può procedere alla riqualificazione giuridica delfatto, perché rientra nel novero delle questioni sulle quali la Corte di cassazionepuò decidere ex art. 609, comma 2, cod. pen., ma solo entro i limiti in cui essosia stato storicamente ricostruito dai giudici di merito: i limiti di cognizione dellaCorte di legittimità non consentono, infatti, alcun accesso e confronto con ilcontenuto probatorio degli atti e con le valutazioni di merito (Sez. 5, n. 23391del 17/03/2017, Alama, Rv. 270144; Sez. 1, n. 3763 del 15/11/2013, dep.2014, Torrisi, Rv. 258262), residuando alla Corte di legittimità solo il controllodella tenuta logica della motivazione offerta al riguardo (Sez. 2, n. 7462 del30/01/2018, Lunardi, Rv. 272091), e sempre che il ricorso non sia di per séinammissibile (cfr., Sez. 2, n. 17235 del 17/01/2018, Tucci, Rv. 272651), comenel caso in esame, in ragione della manifesta infondatezza di tutti i motivi cui èstato affidato.Di qui l’inammissibilità del motivo.4.

Il quarto motivo di ricorso sul trattamento sanzionatorio èmanifestamente infondato.I giudici di merito hanno negato il riconoscimento delle circostanzel’insufficienza dell’incensuratezza e non ravvisando la presenza di elementipositivi, né ritenendo di poter desumere tali elementi dall’età del soggetto,venticinquenne e, quindi, adulto all’epoca dei fatti, ovvero dal comportamentoprocessuale, traducendosi la presenza alle udienze del ricorrente in un elementodel tutto neutro; la Corte territoriale ha, per contro, evidenziato elementinegativi, quali la gravità del fatto (percosse e penetrazione vaginale) e l’intensitàdel dolo (esercizio di notevole violenza fisica per vincere l’opposizione dellavittima).La motivazione si pone in linea con la costante giurisprudenza di questaCorte (cfr. Sez. 5, n. 43952 del 13/04/2017, Pettinelli, Rv. 271269), secondocui il riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche non costituisce undiritto dell'imputato, conseguente all'assenza di elementi negativi, ma richiedeelementi di segno positivo (sez. 3, n. 24128 del 18/3/2021, [OSCURATO:PERSONA], Rv.281590), sicchè il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generichepuò essere legittimamente motivato dal giudice con l’assenza di elementi ocircostanze di segno positivo, a maggior ragione dopo la riforma dell’art. 62-bis,disposta con il d.l. 23 maggio 2008, n. 92, convertito con modifiche nella legge24 luglio 2008, n. 125, per effetto della quale, ai fini della concessione delladiminuente, non é più sufficiente il solo stato di incensuratezza dell’imputato(Sez. 1, n. 39566 del 16/02/2017, Starace, Rv. 270986; nello stesso senso, Sez.4, n. 32872 del 08/06/2022, Guarnieri, Rv. 283489), rientrando la relativamotivazione nell’ambito di un giudizio di fatto, la cui motivazione è insindacabilein sede di legittimità, purchè non sia contraddittoria e dia conto, ancherichiamandoli, degli elementi, tra quelli indicati nell’art. 133 cod. pen.,considerati preponderanti ai fini della concessione o dell’esclusione (Sez. 2, n.43952 del 13/04/2017, Pettinelli, cit., fattispecie nella quale la Corte dicassazione ha ritenuto sufficiente, ai fini dell’esclusione delle attenuantigeneriche, il richiamo in sentenza ai numerosi precedenti penali dell’imputato);motivazione che, purché congrua e non contraddittoria – come nel caso di specie–, a rigore non può essere sindacata nella presente sede di legittimità neppurequando difetti di uno specifico apprezzamento per ciascuno dei pretesi fattori13/04/2017, Pettinelli, cit.; Sez. 6, n. 7707 del 04/12/2003, dep. 2004,Anaclerio, Rv. 229768; nello stesso senso, più di recente, Sez. 5, n. 30177 del09/07/2025, M., Rv. 288615, non massimata sul punto).In presenza di un apparato argomentativo non irrazionale ed in linea con iprincipi affermati in sede di legittimità, non vi è dunque spazio per l’accoglimentodelle obiezioni difensive, che sollecitano differenti apprezzamenti di merito chenon possono trovare ingresso in sede di legittimità.5.

In conclusione, stante la manifesta infondatezza delle doglianzeformulate, il ricorso proposto nell’interesse del ricorrente deve essere dichiaratoinammissibile, con conseguente onere per il ricorrente stesso, ai sensi dell’art.616 cod. proc. pen., di sostenere le spese del procedimento.Tenuto conto della sentenza della Corte costituzionale n. 186 del 13 giugno2000, e considerato che non vi è ragione di ritenere che il ricorso sia statopresentato senza “versare in colpa nella determinazione della causa diinammissibilità”, si dispone che il ricorrente versi la somma, determinata in viaequitativa, di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende, esercitando lafacoltà introdotta dall’art. 1, comma 64, l. n. 103 del 2017, di aumentare oltre ilmassimo la sanzione prevista dall’art. 616 cod. proc. pen. in caso diinammissibilità del ricorso, considerate le ragioni dell’inammissibilità stessa comesopra indicate.Si condanna, infine, l’imputato alla rifusione delle spese di rappresentanza edifesa sostenute nel presente giudizio dalla parte civile, ammessa al patrocinio aspese dello Stato, nella misura che sarà liquidata dalla Corte di appellodi L’Aquila con separato decreto di pagamento ai sensi degli artt. 82 e 83 d.P.R.n. 115 del 2002, disponendo il pagamento in favore dello Stato.

P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento dellespese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delleammende.

Condanna, inoltre, l'imputato alla rifusione delle spese dirappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalla parte civileammessa al patrocinio a spese dello stato, nella misura che sara' liquidata dallaCorte di appello di L'Aquila con separato decreto di pagamento ai sensi degli artt.82 e 83 d.P.R. 115/2002, disponendo il pagamento in favore dello Stato.Così è deciso, 01/07/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteGIOVANNI [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]' E [OSCURATO:PERSONA] A NORMA DELL'ART. 52 D.LGS.196/03 E SS.MM.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ostituto Procuratore generaledott. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per il rigetto del ricorso;udito l’avv. [OSCURATO:PERSONA], del foro di Roma, in sostituzione dell’avv. [OSCURATO:PERSONA]Rita [OSCURATO:PERSONA], difensore di fiducia della parte civile, che ha conclusoriportandosi alla memoria e alla nota spese depositate in atti;udito l’avv. [OSCURATO:PERSONA], del foro di Teramo, difensore di fiducia delricorrente, che ha concluso per l’accoglimento del ricorso;udito l’avv. [OSCURATO:PERSONA], del foro di Latina, difensore di fiducia del ricorrente,che ha concluso per l’accoglimento del ricorso.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. Con sentenza in data 7 dicembre 2023, il G.U.P. del Tribunale diTeramocondannava XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXalla pena di quattro anni e seimesi di reclusione, oltre statuizioni civili, in quanto ritenuto colpevole del reato dicui al l ’art. 609-bis cod. pen., per aver, con violenza, costrettoXXXXXXXXXXXXXXXX a subire atti sessuali, congiungendosi carnalmente con lei.Con sentenza in data 3 febbraio 2026, la Corte di appello di L’Aquilaconfermava la sentenza di primo grado.2 . Avverso la sentenza de l la Cor te d i appe l lo d i L ’Aqu i la ,XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, tramite il difensore, avv. [OSCURATO:PERSONA], haproposto ricorso per cassazione, sollevando quattro motivi.2.1. Con un primo motivo il ricorrente denuncia ex art. 606, comma 1, lett.b) ed e), cod. proc. pen., violazione dell’art. 192 cod. proc. pen., percontraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione, nella parte in cui èstata ritenuta credibile la versione dei fatti resa dalla persona offesa.In sintesi, la difesa deduce che la sentenza impugnata si fonda unicamentesulla deposizione della persona offesa, il cui comportamento ne rendeinattendibile la deposizione, essendo costei incline ad avere rapporti sessualianche in cambio di banali regalìe, tanto da aver avuto, nel giorno antecedente alfatto di reato e la sera medesima dei fatti, rapporti sessuali con soggetti diversidall’imputato, e tanto da legittimare un normale e genuino rapporto sessualeconsenziente, all’esito di una nottata di capodanno festaiolo, tra imputato epersona offesa.Aggiunge la difesa che emerge la mancanza di volontà di sporgere querela incapo alla denunciante, per timore di essere successivamente identificata comecalunniatrice, ed emerge, altresì, che la volontà di presentare denuncia sia stataingenerata da XXXXXXXXXXXXXXX, anche perché del presunto rapporto sessualeestorto mediante l’utilizzo di violenza, con pugni in zone estremamente delicatedel corpo umano, come la testa ed il volto, non vi è alcun riscontro probatorioesterno, né testimoniale, né documentale, non essendovi traccia di violenze nelcertificato nosocomiale.Osserva ancora la difesa che l’intera vicenda si sarebbe consumata in unparcheggio, nei pressi di un supermercato, alle 8.00 del mattino, in piena zonaresidenziale, quindi in una località circondata da unità immobiliari abitativesovrastanti l’esercizio, nonché nelle immediate vicinanze, laddove nessuno hasentito le urla o visto alcunchè, né è intervenuto in soccorso di una ragazza che,sottraendosi al violentatore, era riuscita provvisoriamente ad uscire dallavettura, per poi essere ripresa, picchiata e ricondotta a forza nella vetturamedesima.2.2. Con un secondo motivo il ricorrente denuncia ex art. 606, comma 1,lett. d) ed e), cod. proc. pen., per mancata assunzione di una prova decisiva, daindividuarsi nella richiesta perizia psicologica o psichiatrica, finalizzata al vagliodella attendibilità della persona offesa, nonché per mancanza, contraddittorietà emanifesta illogicità della motivazione nella parte in cui non ha ritenuto di disporrela rinnovazione dell’istruttoria ex art. 603 cod. proc. pen.In sintesi, la difesa censura la sentenza impugnata nella parte in cui haritenuto che la perizia della dott.ssa [OSCURATO:PERSONA] fosse esaustiva per la decisionedel processo, focalizzandosi unicamente sulla riconduzione delle paternità delletracce biologiche rinvenute sul corpo della persona offesa e all’internodell’autovettura del prevenuto, senza considerare che, rispetto a quantodenunciato dalla persona offesa, non vi sia traccia delle violenze in viso e in testache dice di aver subito, che la persona offesa abbia consumato un rapportosessuale con altro uomo il giorno stesso in cui riferisce di essere stata vittima diviolenza sessuale, che la denunciante non voleva sporgere querela nei confrontidell’imputato, per timore di un eventuale procedimento a suo carico per il reatodi calunnia.2.3. Con un terzo motivo il ricorrente denuncia ex art. 606, comma 1, lett.b) ed e), cod. proc. pen., violazione dell’art. 609-bis, ultimo comma, cod. pen.,per totale mancanza di motivazione sulla concedibilità della circostanzaIn sintesi, la difesa deduce che, sul piano psico-fisico, può dirsi che alcuntipo di lesione sia scaturita dall’evento, sia per l’assenza di qualsivoglia tipo dilesione emergente dal certificato nosocomiale, sia perché la denunciante, già lastessa sera del fatto non si è fatta scrupolo di consumare un altro rapportosessuale con un altro soggetto, all’esito di una banalissima cena offerta.Aggiunge la difesa che la persona offesa, tanto per la maggiore età, quantoper il lavoro dalla medesima svolto presso locali notturni, quanto ancora per lasua propensione ad avere rapporti sessuali con numerosi soggetti di sessomaschile in cambio delle più svariate regalìe, fosse perfettamente in grado dimanifestare validamente il proprio consenso, considerata anche la circostanzache la persona offesa aveva passato tutta la serata in compagnia dell’imputato,durante la quale non erano mancate sollecitazioni sessuali da ambo le parti.Per cui giammai si evidenzierebbe la rilevante compromissione della libertàsessuale, come prospettata nella sentenza impugnata, dolendosi di non aver laCorte territoriale per nulla motivato sulla concedibilità della circostanza2.4. Con un quarto motivo il ricorrente denuncia ex art. 606, comma 1, lett.b) ed e), cod. proc. pen., violazione dell’art. 62-bis cod. pen., per manifestacontraddittorietà ed illogicità della motivazione nella mancata concessione dellecircostanze attenuanti generiche.In sintesi, lamenta la difesa che la Corte territoriale, nel rimarcare la gravitàdel fatto e la intensità del dolo, come motivi ostativi alla concessione dellecircostanze attenuanti generiche, avrebbe valorizzato degli elementi che nontrovavano riscontro nella realtà fattuale, per la assoluta assenza di qualsivogliatipologia di lesione, senza tener conto della incensuratezza dell’imputato e delsuo comportamento processuale, improntato alla collaborazione e alla speditezzaprocessuale.3. E’ pervenuta memoria dell’avv. [OSCURATO:PERSONA], difensore di fiducia delricorrente, contenente un motivo nuovo, con il quale si denuncia manifestaillogicità della motivazione per aver affermato la responsabilità dell’imputato,nonostante la sussistenza del ragionevole dubbio sulla consumazione di unacondotta violenta e minatoria attuata per costringere la vittima allaconsumazione di un rapporto sessuale, non avendo adeguatamente coordinato lemolteplici specificità della fattispecie concreta.Ribadisce la difesa che la responsabilità dell’imputato è stata affermata sullabase delle sole dichiarazioni della donna, costituitasi parte civile, tanto che itestimoni escussi sono de relato dalla stessa persona offesa e che le violenzedenunciate da quest’ultima sono smentite dalla rilevata mancanza di ecchimosi edi altri segni fisici, anche meno gravi, sul corpo e sul volto. Aggiunge la difesache la persona offesa aveva notevoli propensioni per rapporti sessualioccasionali, anche in cambio di non rilevanti utilità economiche, tanto che, lasera precedente i fatti, la persona offesa aveva avuto un rapporto sessuale conun avventore del locale notturno da lei frequentato come escort, ed anche la serasuccessiva al verificarsi dei fatti la donna aveva avuto un altro rapporto sessualecon un uomo che pagò la prestazione, offrendole una cena, come riscontratodalla presenza di due diversi DNA maschili sui residui organici rinvenuti sulperizoma indossato dalla donna. Osserva ancora la difesa che, come testimoniatoda XXXXXXXXXXXXXXXX, la denunciante aveva mostrato forte attrazionesessuale verso l’imputato ed era stata in ciò ricambiata, con un clima di grandeeuforia e di effusioni esagerate, tale da non lasciar presagire condotte violente ominacciose per costringere la donna all’amplesso sessuale, tanto che l’amicoXXXXXXXXXXXXXXXX chiese di essere accompagnato a casa per primo, facendosì che i due continuassero ad abbandonarsi alle loro effusioni. Sottolinea la difesache l’aver subito passivamente la violenza sessuale, come precisato dallasentenza impugnata alla pagina 17, in quanto susseguente alla resa, si traducein una consumazione non respinta del rapporto sessuale e suscita forteinquietudine se messa in correlazione con i dati suesposti e, soprattutto, con ilresponso del Pronto soccorso che attesta che la donna non subì alcuna violenzafisica, sicchè la resa ed il rapporto passivamente subito descritti dalla personaoffesa sono dimostrativi di una mancata espressione di dissenso o di consensotout court e comunque di un contesto in cui la percezione dell’imputato nonpoteva essere di dissenso.4. E’ pervenuta altresì memoria dell’avv. [OSCURATO:PERSONA], in replica alleconclusioni del Procuratore generale, con la quale, nel ribadire le censure mossein ricorso, si precisa che i motivi di impugnativa sono specifici e centrati suprecisi vizi di legittimità, non limitandosi ad una richiesta di rivalutazione nelmerito, non essendovi alcuna prova che il rapporto sessuale sia stato estortomediante l’utilizzo di violenza, reiterando la necessità della perizia psicologica-psichiatrica finalizzata al vaglio dell’attendibilità intrinseca ed oggettiva delledichiarazioni della persona offesa e rimarcando, in ordine al corredocircostanziale, ed anche alla invocata circostanza attenuante di cui all’art. 609-bis, comma 3, cod. pen., come le violenze asseritamente perpetrate nei confrontidella persona offesa non trovassero alcun riscontro sul piano fattuale eprobatorio, neppure nel certificato nosocomiale prodotto dalla denunciante.5. E’ pervenuta infine memoria dell’avv. [OSCURATO:PERSONA], difensoredi fiducia della parte civile, con la quale si sostiene la infondatezza del primomotivo di ricorso, richiamando giurisprudenza di legittimità sulla valutazionedelle dichiarazioni della persona offesa, nonché la infondatezza del secondo,terzo e quarto motivo di ricorso, relativi al mancato espletamento di una periziasulla persona offesa e alla mancata concessione della circostanza attenuante delfatto di minore gravità e delle circostanze attenuanti generiche, trattandosi dirichieste tutte implicanti una nuova valutazione del merito, non consentita nelgiudizio di cassazione.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Occorre premettere che, nel caso in esame, ci si trova al cospetto dellaconferma nei medesimi termini della sentenza di condanna pronunciata in primogrado, cioè ad una c.d. "doppia conforme". Tale costruzione postula che il vizio dimotivazione deducibile e censurabile in sede di legittimità sia soltanto quello che,a presidio del devolutum, discende dalla pretermissione dell'esame di temiprobatori decisivi, ritualmente indicati come motivi di appello e trascurati inquella sede (Sez. 5, n. 1927 del 20/12/2017, dep. 2018, Petrocelli, Rv. 272324;Sez. 2, n. 10758 del 29/01/2015, Giugliano, Rv. 263129; Sez. 5, n. 2916 del13/12/2013, dep. 2014, Dall'Agnola, Rv. 257967); o anche manifestamentetravisati in entrambi i gradi di giudizio (Sez. 2, n. 5336 del 09/01/2018, L., Rv.272018).Al di fuori di tale perimetro, resta precluso il rilievo del vizio di motivazionesecondo la nuova espressione dell'art. 606, comma 1, lett. e) cod. proc. pen. nelcaso di adeguata e logica valutazione conforme nei gradi di merito del medesimocompendio probatorio. Deve altresì ribadirsi che nei casi di doppia conforme, lemotivazioni delle sentenze di merito convergono in un apparato motivazionaleintegrato e danno luogo ad un unico complessivo corpo decisionale (Sez. 2 n.37295 del 12/06/2019, E., Rv. 277218; Sez. 3, n. 13926 del 01/12/2011, dep.2012, Valerio, Rv. 252615), che in tali termini deve essere assunto anche nelladenuncia dei vizi di legittimità, nei limiti della loro rilevanza (Sez. 1, n. 33298 del22/04/2024, Fall, non mass.).Deve anche osservarsi come la giurisprudenza di legittimità abbia ormai datempo delineato le coordinate di valutazione della testimonianza della personaoffesa, ripetutamente affermando che la deposizione della persona offesa siconfigura, nel vigente ordinamento processuale, come "prova piena",legittimamente posta da sola a fondamento dell’affermazione di responsabilità,come tale dunque non necessitante di alcun elemento di riscontro.Con riferimento specifico allo statuto dichiarativo della vittima di reatisessuali, la giurisprudenza di questa Corte ha sempre ribadito la necessità diriservare una spiccata attenzione, da parte del giudice, ai racconti della personaoffesa, vagliandone scrupolosamente la credibilità soggettiva e l'attendibilitàintrinseca del narrato, in modo più penetrante e rigoroso rispetto alledichiarazioni rese da qualsiasi testimone, in specie quando vi sia stata lacostituzione di parte civile e, dunque, l'astratta possibilità di uno specificointeresse al riconoscimento della responsabilità dell'imputato (Sez. U, n. 41461del 19/07/2012, Bell'Arte, Rv. 253214; nello stesso senso, Sez. 5, n. 21135, del26/03/2019, S., Rv. 275312; Sez. 2, n. 43278 del 24/09/2015, Manzini, Rv.265104; Sez. 5, n. 1666 del 8/07/2014, dep. 2015, Pirajno e altro, Rv.261730;).Per chiarire il perimetro del sindacato riservato a questa Corte, va ricordato,quale principio incontroverso nella giurisprudenza di legittimità, che lavalutazione della credibilità della persona offesa dal reato è una questione difatto, la quale ha la propria chiave di lettura nel compendio motivazionale fornitodal giudice di merito, che non può essere rivalutata in sede di legittimità, salvoche il giudice sia incorso in manifeste contraddizioni o abbia fatto ricorso a merecongetture, consistenti in ipotesi non fondate sullo id quod plerumque accidit, edinsuscettibili di verifica empirica, od anche ad una pretesa regola generale privadi una pur minima plausibilità (Sez. 4, n. 10153 del 11/02/2020, C., Rv. 278609;Sez. 2, n. 7667 del 29/01/2015, Cammarota, Rv. 262575; Sez. 2, n. 20806 del05/05/2011, Tosto, Rv. 250362).1.1. Tanto premesso, il primo motivo di ricorso ed il motivo nuovo,esaminati congiuntamente perché logicamente connessi, sono manifestamenteinfondati.1.2. La Corte di appello, nel disattendere gli analoghi motivi di appello, haillustrato, senza vizi logici, l’attendibilità del narrato della persona offesa,ritenendo di condividere il giudizio di piena attendibilità formulato dal giudice diprimo grado e sottolineando l’irrilevanza sulla configurabilità del reato dellecircostanze e degli eventi che hanno preceduto o seguìto i fatti contestati,ovverosia la circostanza che la persona offesa avesse manifestato un interesseper l’imputato o l’avesse anche baciato ovvero la circostanza che costei avesseavuto rapporti sessuali che hanno preceduto e seguìto l’abuso sessualedenunciato. I giudici di merito hanno sottolineato, infatti, per un verso e conlogica linearità, che la sussistenza del consenso all’atto deve essere verificata almomento del compimento dell’atto stesso, sicchè è irrilevante l’eventualeantecedente condotta provocatoria della persona offesa. Per altro verso, la Corteterritoriale ha precisato che l’aver praticato dei rapporti sessuali attiene a liberescelte che non incidono in alcun modo sulla valutazione di attendibilità.L’argomentare dei giudici di merito è del tutto coerente ai principi affermatida questa Corte, che ha più volte rimarcato l’errore metodologico che risiedenella «idealizzazione della vittima-modello del reato il cui comportamento deveadeguarsi, per essere credibile, a schemi comportamentali predefiniti e astratti,teorizzati da un approccio culturale-morale frutto, a sua volta, di pregiudizi noninfrequentemente alimentati dalla personale esperienza di chi è chiamato ascrutinare il racconto della vittima» (Sez. 3, n. 5234 del 03/03/2022, dep. 2023,S., Rv. 284277). E’ stato inoltre affermato che i costumi e le abitudini sessualidella vittima di reati sessuali non influiscono sulla sua credibilità e non possonocostituire argomento di prova per l'esistenza, reale o putativa, del suo consenso(Sez. 3, n. 46464 del 09/06/2017, F., Rv. 271124); allo stesso modo, èirrilevante l'antecedente condotta provocatoria tenuta dalla stessa persona offesa(Sez. 3, n. 7873 del 19/01/2022, D., Rv. 282834).1.3. La Corte di merito, inoltre, nel ricostruire quanto accaduto nellamattinata del 01/01/2023, condividendo la ricostruzione operata nella sentenzadi primo grado, ha sottolineato che la persona offesa, immediatamente dopol’abuso subito, era sconvolta, come riferito da XXXXXXXXXXXXXXX che,incontratala in quel frangente, in lacrime ed in preda ad un pianto disperato,aveva ricevuto la confidenza dell’avvenuto stupro e la richiesta di essereriaccompagnata a casa (v. pagina 1 della sentenza di primo grado). La testel’aveva esortata a denunciare l’accaduto, accompagnandola presso la Compagniadei carabinieri, senza che – precisa non illogicamente la Corte territoriale –l’esortazione a sporgere querela dovesse essere intesa come spinta alla calunnia,non ravvisando la Corte di merito alcun motivo per il quale la denuncianteavrebbe avuto interesse a denunciare falsamente l’imputato, tanto che costei,nel corso della giornata del 01/01/2023, aveva preso sempre maggiore coscienzadi quanto accadutole, augurandosi che l’imputato rispondesse per le condottetenute.Né può essere sostenuto, come fa il ricorrente, che non vi fosse alcunriscontro probatorio delle percosse alla testa e al volto che la denuncianteriferisce di aver subito, posto che i giudici di merito hanno chiarito come i colpiinferti dall’uomo fossero evidentemente finalizzati a coartare la volontà delladonna per vincerne la resistenza e, dunque, era ben possibile che non avesserolasciato segni di sorta (v. pagina 9 della sentenza di primo grado e pagina 12della sentenza impugnata.I giudici di merito hanno, inoltre, ritenuto, non illogicamente, destituita difondamento l’obiezione difensiva circa la inverosimiglianza della tesi che unabuso sessuale fosse stato consumato in un parcheggio nei pressi di unsupermercato e in piena zona residenziale, circondata da abitazioni, senza chenessuno avesse avvertito le urla o fosse intervenuto in soccorso delladenunciante, ritenendo per contro ben possibile che, considerata la grandezzadell’area e la mancanza di afflusso di persone per la chiusura dell’eserciziocommerciale, nessuno avesse percepito le urla o visto la persona offesa usciredall’autovettura per sottrarsi alla violenza (v. pagine 12 e 13 della sentenzaimpugnata).1.4. Alla stregua di quanto esposto, le motivazioni spese dei giudici dimerito, che si saldano tra loro, appaiono corrette e logicamente lineari, secondoun percorso che non segnala deficienze o contraddizioni e le deduzioni difensivenon sono valse ad evidenziare salti logici o lacune della motivazione e adinfirmare il percorso argomentativo.E’ stato infatti illustrato, con ampia e diffusa motivazione, il percorso logicoin base al quale è stato ritenuto che, durante i fatti accaduti nella mattina del01/01/2023, la persona offesa avesse comunque manifestato il proprio dissensoad avere un rapporto sessuale con l’imputato (v., in particolare, pagine da 8 a 14della sentenza impugnata e da 8 a 10 della sentenza di primo grado), cosicchèneppure può individuarsi nella resa finale della donna e nella assenza di segni diviolenza fisica l’individuazione di una mancata espressione di dissenso, essendostati logicamente chiariti dai giudici di merito sia l’assenza di segni di violenza,sia l’assenza di lesioni a carico dei genitali esterni e delle pareti vaginali,essendosi la donna, a seguito dell’azione costrittiva dell’uomo, sostanzialmentearresa e conseguentemente passivamente subìto la violenza sessuale.Costituisce, infatti, principio consolidato, sotto l’angolo prospettico delsoggetto attivo, che l'esimente putativa del consenso dell'avente diritto non èmai configurabile nel delitto di violenza sessuale, in quanto la mancanza delconsenso costituisce requisito esplicito della fattispecie e l'errore sul dissenso sisostanzia, pertanto, in un errore inescusabile sulla legge penale (Sez. 3, n. 2400del 05/10/2017, S., Rv. 272074; Sez. 4, n. 38110 del 18.7.2014, B.F., nonmass.; Sez. 3, n. 44641 del 17/04/2013, M.G., non mass.; Sez. 3, n. 17210 del10/03/2011, I., Rv. 250141). Ed invero, ai fini della sussistenza dell’elementosoggettivo del reato, è sufficiente che l’agente abbia la consapevolezza del fattoche non sia stato chiaramente manifestato il consenso da parte del soggettopass ivo a l compimento deg l i a t t i sessua l i , d iventando perc iòirrilevante l’eventuale errore sull’espressione del dissenso anche ove questo nonsia stato esplicitato.1.5. In definitiva, le censure mosse dal ricorrente, nel riproporre temi giàesposti con l’atto di appello e disattesi dalla Corte di merito, concretizzanovalutazioni in punto di fatto intese ad offrire una lettura alternativa a quellavalorizzata dai giudici di primo e secondo grado, e non sono pertanto consentitenel giudizio di legittimità, non intaccando sul piano della manifesta illogicità odella contraddittorietà o della carenza, unici vizi deducibili ai sensi dell’art. 606cod. proc. pen., l’apparato argomentativo costituito dalle due sentenze di merito.La verifica che la Corte di cassazione è abilitata a compiere sullacompletezza e sulla correttezza della motivazione di una sentenza non puòessere confusa con una rinnovata valutazione delle risultanze acquisite, dacontrapporre a quella fornita dal giudice di merito: il controllo di legittimità,infatti, concerne il rapporto tra motivazione e decisione, non già il rapporto traprova e decisione; sicchè il ricorso per cassazione che devolva il vizio dimotivazione, per essere valutato ammissibile, deve rivolgere le censure neiconfronti della motivazione posta a fondamento della decisione, non già neiconfronti della valutazione probatoria sottesa, riservata esclusivamente al giudicedi merito, che è estranea al perimetro cognitivo e valutativo della Corte dicassazione.Deve, infine, essere ribadito che nella motivazione della sentenza il giudicedel gravame di merito non è tenuto a compiere un'analisi approfondita di tutte lededuzioni delle parti e a prendere in esame dettagliatamente tutte le risultanzeprocessuali, essendo invece sufficiente che, anche attraverso una lorovalutazione globale, spieghi, in modo logico e adeguato, le ragioni del suoconvincimento, dimostrando di aver tenuto presente ogni fatto decisivo. Neconsegue che, in tal caso, debbono considerarsi implicitamente disattese lededuzioni difensive che, anche se non espressamente confutate, sianologicamente incompatibili con la decisione adottata (cfr., Sez. 6, n. 49970 del19/10/2012, Muià, Rv. 254107).2. E’ manifestamente infondato il secondo motivo di ricorso con il quale ladifesa si duole del mancato accoglimento del motivo di appello concernente larichiesta di rinnovazione dibattimentale, con l’acquisizione delle provespecificamente indicate.Infatti, la giurisprudenza di legittimità è ferma nel ritenere che «nel giudizioabbreviato d'appello, le parti sono titolari di una mera facoltà di sollecitazione delpotere di integrazione istruttoria, esercitabile dal giudice "ex officio" nei limitidella assoluta necessità ai sensi dell'art. 603, comma terzo, cod. proc. pen.,diritto alla raccolta della prova in termini diversi e più ampi rispetto a quelli cheincidono su tale facoltà nel giudizio di primo grado» (Sez. 2, n. 5629 del30/11/2021, dep. 2022, Granato, Rv. 282585; Sez. 2, n. 17103 del 24/03/2017,A., Rv. 270069).Di conseguenza, con il ricorso per cassazione può essere censurata lamancata assunzione in appello, in sede di giudizio abbreviato non condizionato,di prove richieste dalle parti solo qualora si dimostri l'esistenza, nell'apparatomotivazionale posto a base della decisione impugnata, di lacune o manifesteillogicità, ricavabili dal testo del medesimo provvedimento e concernenti punti didecisiva rilevanza, le quali sarebbero state presumibilmente evitateprovvedendosi all'assunzione o alla riassunzione di determinate prove in appello(cfr. Sez. 3, n. 3028 del 15/12/2023, dep. 2024, D., Rv. 285745; Sez. 2, n.48630 del 15/09/2015, Pircher, Rv. 265323; Sez. 6, n. 1400 del 22/10/2014,dep. 2015, PR., Rv. 261799; Sez. 6, n. 1256 del 28/11/2013, dep. 2014,Cozzetto, Rv. 258236).La sentenza impugnata indica specificamente le ragioni per le quali ritienenon necessaria l'attività di rinnovazione dell'istruzione dibattimentale richiesta,ovverosia l’espletamento di una perizia psicologica o psichiatrica per accertarel’attendibilità della persona offesa, spiegando come la denunciante avessemanifestato il dissenso al compimento dell’atto sessuale con un comportamentoesplicito ed inequivocabile, non avendo l’assunzione di bevande alcolicheimpedito alla donna di reagire, opponendosi, né potendo ritenersi alterata lapercezione della realtà da parte dell’imputato, non senza precisare infine lamancanza di chiarezza sulla finalità dell’accertamento richiesto, anche alla lucedelle emergenze acquisite in atti.Orbene, le conclusioni della Corte di appello di respingere la richiesta dirinnovazione istruttoria sono immuni da vizi, dal momento che la sentenzaimpugnata spiega, all'esito di una valutazione completa del compendioistruttorio, sulla base di precisi elementi, desunti da una logica valutazione deglielementi acquisiti, perché gli accertamenti istruttori richiesti, quale che ne sial'esito, non avrebbero potuto in alcun modo infirmare il risultato probatorioraggiunto.Di conseguenza, non sono rilevabili, nell'apparato motivazionale posto abase della decisione impugnata, lacune o manifeste illogicità concernenti punti didecisiva rilevanza, le quali sarebbero state presumibilmente evitateprovvedendosi all'assunzione di determinate prove in appello, con conseguenteinammissibilità delle censure proposte avverso la decisione di non procedere allarinnovazione istruttoria sollecitata dalla difesa.3. Il terzo motivo di ricorso, con il quale è stato invocato il riconoscimentodella circostanza attenuante speciale di cui all’art. 609-bis, comma 3, cod. pen.,è inammissibile perché nuovo.Non risulta, infatti, che la censura sia stata proposta con il gravame diappello, tanto che la Corte di merito, nella sentenza impugnata, non ne hafatto menzione nella parte dedicata al riepilogo dei motivi di appello prospettatidal ricorrente; né il riepilogo è stato contestato nei motivi di ricorso percassazione (Sez. 2, n. 9028 del 05/11/2013, dep. 2014, Carrieri, Rv. 259066).In tali casi, infatti, secondo il costante insegnamento di legittimità, la Cortedi cassazione, a seguito della presentazione di motivo nuovo dell'imputato nonenunciato in appello, può procedere alla riqualificazione giuridica delfatto, perché rientra nel novero delle questioni sulle quali la Corte di cassazionepuò decidere ex art. 609, comma 2, cod. pen., ma solo entro i limiti in cui essosia stato storicamente ricostruito dai giudici di merito: i limiti di cognizione dellaCorte di legittimità non consentono, infatti, alcun accesso e confronto con ilcontenuto probatorio degli atti e con le valutazioni di merito (Sez. 5, n. 23391del 17/03/2017, Alama, Rv. 270144; Sez. 1, n. 3763 del 15/11/2013, dep.2014, Torrisi, Rv. 258262), residuando alla Corte di legittimità solo il controllodella tenuta logica della motivazione offerta al riguardo (Sez. 2, n. 7462 del30/01/2018, Lunardi, Rv. 272091), e sempre che il ricorso non sia di per séinammissibile (cfr., Sez. 2, n. 17235 del 17/01/2018, Tucci, Rv. 272651), comenel caso in esame, in ragione della manifesta infondatezza di tutti i motivi cui èstato affidato.Di qui l’inammissibilità del motivo.4. Il quarto motivo di ricorso sul trattamento sanzionatorio èmanifestamente infondato.I giudici di merito hanno negato il riconoscimento delle circostanzel’insufficienza dell’incensuratezza e non ravvisando la presenza di elementipositivi, né ritenendo di poter desumere tali elementi dall’età del soggetto,venticinquenne e, quindi, adulto all’epoca dei fatti, ovvero dal comportamentoprocessuale, traducendosi la presenza alle udienze del ricorrente in un elementodel tutto neutro; la Corte territoriale ha, per contro, evidenziato elementinegativi, quali la gravità del fatto (percosse e penetrazione vaginale) e l’intensitàdel dolo (esercizio di notevole violenza fisica per vincere l’opposizione dellavittima).La motivazione si pone in linea con la costante giurisprudenza di questaCorte (cfr. Sez. 5, n. 43952 del 13/04/2017, Pettinelli, Rv. 271269), secondocui il riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche non costituisce undiritto dell'imputato, conseguente all'assenza di elementi negativi, ma richiedeelementi di segno positivo (sez. 3, n. 24128 del 18/3/2021, [OSCURATO:PERSONA], Rv.281590), sicchè il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generichepuò essere legittimamente motivato dal giudice con l’assenza di elementi ocircostanze di segno positivo, a maggior ragione dopo la riforma dell’art. 62-bis,disposta con il d.l. 23 maggio 2008, n. 92, convertito con modifiche nella legge24 luglio 2008, n. 125, per effetto della quale, ai fini della concessione delladiminuente, non é più sufficiente il solo stato di incensuratezza dell’imputato(Sez. 1, n. 39566 del 16/02/2017, Starace, Rv. 270986; nello stesso senso, Sez.4, n. 32872 del 08/06/2022, Guarnieri, Rv. 283489), rientrando la relativamotivazione nell’ambito di un giudizio di fatto, la cui motivazione è insindacabilein sede di legittimità, purchè non sia contraddittoria e dia conto, ancherichiamandoli, degli elementi, tra quelli indicati nell’art. 133 cod. pen.,considerati preponderanti ai fini della concessione o dell’esclusione (Sez. 2, n.43952 del 13/04/2017, Pettinelli, cit., fattispecie nella quale la Corte dicassazione ha ritenuto sufficiente, ai fini dell’esclusione delle attenuantigeneriche, il richiamo in sentenza ai numerosi precedenti penali dell’imputato);motivazione che, purché congrua e non contraddittoria – come nel caso di specie–, a rigore non può essere sindacata nella presente sede di legittimità neppurequando difetti di uno specifico apprezzamento per ciascuno dei pretesi fattori13/04/2017, Pettinelli, cit.; Sez. 6, n. 7707 del 04/12/2003, dep. 2004,Anaclerio, Rv. 229768; nello stesso senso, più di recente, Sez. 5, n. 30177 del09/07/2025, M., Rv. 288615, non massimata sul punto).In presenza di un apparato argomentativo non irrazionale ed in linea con iprincipi affermati in sede di legittimità, non vi è dunque spazio per l’accoglimentodelle obiezioni difensive, che sollecitano differenti apprezzamenti di merito chenon possono trovare ingresso in sede di legittimità.5. In conclusione, stante la manifesta infondatezza delle doglianzeformulate, il ricorso proposto nell’interesse del ricorrente deve essere dichiaratoinammissibile, con conseguente onere per il ricorrente stesso, ai sensi dell’art.616 cod. proc. pen., di sostenere le spese del procedimento.Tenuto conto della sentenza della Corte costituzionale n. 186 del 13 giugno2000, e considerato che non vi è ragione di ritenere che il ricorso sia statopresentato senza “versare in colpa nella determinazione della causa diinammissibilità”, si dispone che il ricorrente versi la somma, determinata in viaequitativa, di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende, esercitando lafacoltà introdotta dall’art. 1, comma 64, l. n. 103 del 2017, di aumentare oltre ilmassimo la sanzione prevista dall’art. 616 cod. proc. pen. in caso diinammissibilità del ricorso, considerate le ragioni dell’inammissibilità stessa comesopra indicate.Si condanna, infine, l’imputato alla rifusione delle spese di rappresentanza edifesa sostenute nel presente giudizio dalla parte civile, ammessa al patrocinio aspese dello Stato, nella misura che sarà liquidata dalla Corte di appellodi L’Aquila con separato decreto di pagamento ai sensi degli artt. 82 e 83 d.P.R.n. 115 del 2002, disponendo il pagamento in favore dello Stato. P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento dellespese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delleammende. Condanna, inoltre, l'imputato alla rifusione delle spese dirappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalla parte civileammessa al patrocinio a spese dello stato, nella misura che sara' liquidata dallaCorte di appello di L'Aquila con separato decreto di pagamento ai sensi degli artt.82 e 83 d.P.R. 115/2002, disponendo il pagamento in favore dello Stato.Così è deciso, 01/07/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteGIOVANNI [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]' E [OSCURATO:PERSONA] A NORMA DELL'ART. 52 D.LGS.196/03 E SS.MM.
Sentenza Cassazione n. 31073/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris