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CassazionedecretoSezione 1Decisione del 6 aprile 2026

Cassazione n. 08555/2026

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i mandataria con rappresentanza, [OSCURATO:SOCIETA].,, in personadel legale rappres. p.t., rappresentata e difesa dall’avv. [OSCURATO:PERSONA],per procura speciale in atti;-controricorrente-[OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappres. p.t.;-intimata-Numero registro generale 26881/2021Numero sezionale 1269/2026Numero di raccolta generale 8555/2026Data pubblicazione 06/04/2026avverso la sentenza della Corte di Appello di Roma, n. 5242/2021,pubblicata il 15/07/2021;udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del17.03.2026 dal Cons. rel., dott. [OSCURATO:PERSONA].RILEVATO CHESu conforme ricorso di [OSCURATO:SOCIETA]., e per essa di [OSCURATO:SOCIETA]. quale mandataria (di seguito anche “Banca”),il Tribunale di Latina, con decreto n. 394/12 emesso e depositato in data10/13 marzo 2012, ingiungeva alla [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., qualedebitrice principale, e ai signori [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA],fideiussori, di pagare in via tra loro solidale la somma di € 554.544,03.Con sentenza depositata il 19 gennaio 2015, il Tribunale di Latinarigettava l’opposizione al decreto ingiuntivo.Con sentenza del 15.7.2021, la Corte d’appello di Roma, in parzialeriforma dell’impugnata sentenza, revocava il decreto ingiuntivo oppostonei confronti di [OSCURATO:PERSONA] e condannava il predetto appellante alpagamento in favore della cessionaria intervenuta della sommacomplessiva di euro 554.554,03, con interessi legali dal 14 ottobre 2011al saldo, in solido con gli altri appellanti, rigettando per il resto l’appello.[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] eNicola Caratelli hanno proposto ricorso per cassazione, avverso lasuddetta sentenza d’appello, affidandosi a cinque motivi, illustrati damemoria.[OSCURATO:SOCIETA] resiste con controricorso, illustrato da memoria.RITENUTO CHEIl primo motivo denunzia violazione dell’art. 132 c.p.c. in relazione all’art.360, comma 1, nn. 3, 4 e 5 c.p.c. e nullità della sentenza per omessaindicazione di una parte del giudizio in cui è stata pronunciata.Numero registro generale 26881/2021Numero sezionale 1269/2026Numero di raccolta generale 8555/2026Data pubblicazione 06/04/2026Il secondo motivo denunzia violazione e falsa applicazione in relazioneall’art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c. per omesso esame di un fatto decisivodella controversia oggetto di discussione.Il terzo motivo denunzia violazione e falsa applicazione di legge, ai sensidell’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c., degli artt. 117, comma 3, d.lgs. 385del 1993, deducendo nullità dei contratti bancari per produzione ingiudizio dell’esemplare in cui mancava la sottoscrizione della banca.Il quarto motivo denunzia violazione e/o falsa applicazione di legge aisensi dell’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c. in relazione all’art. 2697 c.c.nonché dell’art. 115 c.p.c. in relazione alla prova della legittimità dellecondizioni applicate per la determinazione del credito.Il quinto motivo denunzia violazione e falsa applicazione di legge inrelazione all’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c. per la violazione dell’art. 2,comma 2, lett. a) l. 287/90, c.d. legge antitrust, nonché nullità dellefideiussione predisposta conformemente al modello ABI e pertantoillegittima.Il ricorso è improcedibile per mancato deposito della relazione di notificadella sentenza impugnata (sia da parte del ricorrente che delcontroricorrente).Invero, nell’indice del ricorso si parla solo di sentenza notificata via pec,il 16.7.2021, ma non anche di relazione di notifica della sentenza.Al riguardo, secondo consolidata giurisprudenza di questa Corte- cui ilcollegio intende dare continuità- nel giudizio di legittimità, oveil ricorrente non abbia allegato l'avvenuta notificazionedella sentenza impugnata, opera il cd. termine "lungo" ex art. 327 c.p.c.;nella contraria ipotesi in cui l'impugnante abbia, espressamente oimplicitamente, allegato che la sentenza impugnata gli èstata notificata (nonché nell'ipotesi in cui tale circostanza sia stataeccepita dal controricorrente o sia emersa dal diretto esame delleNumero registro generale 26881/2021Numero sezionale 1269/2026Numero di raccolta generale 8555/2026Data pubblicazione 06/04/2026produzioni delle parti o del fascicolo d'ufficio), si applica il termine "breve"ex art. 325 c.p.c. e il ricorrente ha l'onere di depositare, ex art. 369,comma 1, c.p.c., a pena di improcedibilità, unitamente al ricorso, la copiaautentica della sentenza impugnata, munita della relata di notificazione,a meno che il ricorso risulti notificato entro sessanta giorni dallapubblicazione del provvedimento impugnato (da ultimo Cass., n.23982/2025).Infatti, la dichiarazione contenuta nel ricorso per cassazione di avvenutanotificazione della sentenza impugnata, attesta un "fatto processuale" -la notificazione della sentenza - idoneo a far decorrere il termine "breve"di impugnazione e, quale manifestazione di "autoresponsabilità" dellaparte, impegna quest'ultima a subire le conseguenze di quantodichiarato, facendo sorgere in capo ad essa l'onere di depositare, neltermine stabilito dall'art. 369 c.p.c., copia della sentenza munita dellarelata di notifica (ovvero delle copie cartacee dei messaggi di spedizionee di ricezione, in caso di notificazione a mezzo PEC), senza che siapossibile recuperare alla relativa omissione mediante la successiva, eormai tardiva, produzione ai sensi dell'art. 372 c.c. (SU, n. 21349/2022).Nella specie, come detto, parte ricorrente ha dichiarato che la sentenzaera stata notificata con pec, ma non ha assolto l'onere di depositare, neltermine stabilito dall'art. 369 c.p.c., la relata di notifica con gli allegati,con il conseguente decorso del termine breve per l’impugnazione.Né la notifica del ricorso rispetta la prova di resistenza, dato che lasentenza impugnata è stata pubblicata il 15.07.2021, mentre il ricorsorisulta notificato con pec il 15.10.2021, a fronte della scadenza deltermine di 60 giorni dalla pubblicazione della sentenza impugnata in data14.10.2021.Le spese seguono la soccombenza.Numero registro generale 26881/2021Numero sezionale 1269/2026Numero di raccolta generale 8555/2026Data pubblicazione 06/04/2026 P.Q.MLa Corte dichiara improcedibile il ricorso;condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della partecontroricorrente, delle spese del giudizio che liquida in euro 9.000,00 percompensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agliesborsi liquidati in euro 200,00, ed agli accessori di legge.Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.p.r. n.115/02, dà atto dellasussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente,dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovutoper il ricorso principale, a norma del comma 1bis dello stesso articolo 13,ove dovuto.Così deciso, in Roma, nella camera di consiglio del 17 marzo 2026.Il PresidenteDott. [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
i mandataria con rappresentanza, [OSCURATO:SOCIETA].,, in personadel legale rappres. p.t., rappresentata e difesa dall’avv. [OSCURATO:PERSONA],per procura speciale in atti;-controricorrente-[OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappres. p.t.;-intimata-Numero registro generale 26881/2021Numero sezionale 1269/2026Numero di raccolta generale 8555/2026Data pubblicazione 06/04/2026avverso la sentenza della Corte di Appello di Roma, n. 5242/2021,pubblicata il 15/07/2021;udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del17.03.2026 dal Cons. rel., dott. [OSCURATO:PERSONA].RILEVATO CHESu conforme ricorso di [OSCURATO:SOCIETA]., e per essa di [OSCURATO:SOCIETA]. quale mandataria (di seguito anche “Banca”),il Tribunale di Latina, con decreto n. 394/12 emesso e depositato in data10/13 marzo 2012, ingiungeva alla [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., qualedebitrice principale, e ai signori [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA],fideiussori, di pagare in via tra loro solidale la somma di € 554.544,03.Con sentenza depositata il 19 gennaio 2015, il Tribunale di Latinarigettava l’opposizione al decreto ingiuntivo.Con sentenza del 15.7.2021, la Corte d’appello di Roma, in parzialeriforma dell’impugnata sentenza, revocava il decreto ingiuntivo oppostonei confronti di [OSCURATO:PERSONA] e condannava il predetto appellante alpagamento in favore della cessionaria intervenuta della sommacomplessiva di euro 554.554,03, con interessi legali dal 14 ottobre 2011al saldo, in solido con gli altri appellanti, rigettando per il resto l’appello.[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] eNicola Caratelli hanno proposto ricorso per cassazione, avverso lasuddetta sentenza d’appello, affidandosi a cinque motivi, illustrati damemoria.[OSCURATO:SOCIETA] resiste con controricorso, illustrato da memoria.RITENUTO CHEIl primo motivo denunzia violazione dell’art. 132 c.p.c. in relazione all’art.360, comma 1, nn. 3, 4 e 5 c.p.c. e nullità della sentenza per omessaindicazione di una parte del giudizio in cui è stata pronunciata.Numero registro generale 26881/2021Numero sezionale 1269/2026Numero di raccolta generale 8555/2026Data pubblicazione 06/04/2026Il secondo motivo denunzia violazione e falsa applicazione in relazioneall’art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c. per omesso esame di un fatto decisivodella controversia oggetto di discussione.Il terzo motivo denunzia violazione e falsa applicazione di legge, ai sensidell’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c., degli artt. 117, comma 3, d.lgs. 385del 1993, deducendo nullità dei contratti bancari per produzione ingiudizio dell’esemplare in cui mancava la sottoscrizione della banca.Il quarto motivo denunzia violazione e/o falsa applicazione di legge aisensi dell’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c. in relazione all’art. 2697 c.c.nonché dell’art. 115 c.p.c. in relazione alla prova della legittimità dellecondizioni applicate per la determinazione del credito.Il quinto motivo denunzia violazione e falsa applicazione di legge inrelazione all’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c. per la violazione dell’art. 2,comma 2, lett. a) l. 287/90, c.d. legge antitrust, nonché nullità dellefideiussione predisposta conformemente al modello ABI e pertantoillegittima.Il ricorso è improcedibile per mancato deposito della relazione di notificadella sentenza impugnata (sia da parte del ricorrente che delcontroricorrente).Invero, nell’indice del ricorso si parla solo di sentenza notificata via pec,il 16.7.2021, ma non anche di relazione di notifica della sentenza.Al riguardo, secondo consolidata giurisprudenza di questa Corte- cui ilcollegio intende dare continuità- nel giudizio di legittimità, oveil ricorrente non abbia allegato l'avvenuta notificazionedella sentenza impugnata, opera il cd. termine "lungo" ex art. 327 c.p.c.;nella contraria ipotesi in cui l'impugnante abbia, espressamente oimplicitamente, allegato che la sentenza impugnata gli èstata notificata (nonché nell'ipotesi in cui tale circostanza sia stataeccepita dal controricorrente o sia emersa dal diretto esame delleNumero registro generale 26881/2021Numero sezionale 1269/2026Numero di raccolta generale 8555/2026Data pubblicazione 06/04/2026produzioni delle parti o del fascicolo d'ufficio), si applica il termine "breve"ex art. 325 c.p.c. e il ricorrente ha l'onere di depositare, ex art. 369,comma 1, c.p.c., a pena di improcedibilità, unitamente al ricorso, la copiaautentica della sentenza impugnata, munita della relata di notificazione,a meno che il ricorso risulti notificato entro sessanta giorni dallapubblicazione del provvedimento impugnato (da ultimo Cass., n.23982/2025).Infatti, la dichiarazione contenuta nel ricorso per cassazione di avvenutanotificazione della sentenza impugnata, attesta un "fatto processuale" -la notificazione della sentenza - idoneo a far decorrere il termine "breve"di impugnazione e, quale manifestazione di "autoresponsabilità" dellaparte, impegna quest'ultima a subire le conseguenze di quantodichiarato, facendo sorgere in capo ad essa l'onere di depositare, neltermine stabilito dall'art. 369 c.p.c., copia della sentenza munita dellarelata di notifica (ovvero delle copie cartacee dei messaggi di spedizionee di ricezione, in caso di notificazione a mezzo PEC), senza che siapossibile recuperare alla relativa omissione mediante la successiva, eormai tardiva, produzione ai sensi dell'art. 372 c.c. (SU, n. 21349/2022).Nella specie, come detto, parte ricorrente ha dichiarato che la sentenzaera stata notificata con pec, ma non ha assolto l'onere di depositare, neltermine stabilito dall'art. 369 c.p.c., la relata di notifica con gli allegati,con il conseguente decorso del termine breve per l’impugnazione.Né la notifica del ricorso rispetta la prova di resistenza, dato che lasentenza impugnata è stata pubblicata il 15.07.2021, mentre il ricorsorisulta notificato con pec il 15.10.2021, a fronte della scadenza deltermine di 60 giorni dalla pubblicazione della sentenza impugnata in data14.10.2021.Le spese seguono la soccombenza.Numero registro generale 26881/2021Numero sezionale 1269/2026Numero di raccolta generale 8555/2026Data pubblicazione 06/04/2026 P.Q.MLa Corte dichiara improcedibile il ricorso;condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della partecontroricorrente, delle spese del giudizio che liquida in euro 9.000,00 percompensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agliesborsi liquidati in euro 200,00, ed agli accessori di legge.Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.p.r. n.115/02, dà atto dellasussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente,dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovutoper il ricorso principale, a norma del comma 1bis dello stesso articolo 13,ove dovuto.Così deciso, in Roma, nella camera di consiglio del 17 marzo 2026.Il PresidenteDott. [OSCURATO:PERSONA]
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