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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 21 maggio 2024

Cassazione n. 26006/2024

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 01/12/2023 della CORTE APPELLO di SALERNOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA],- ritenuto che il primo motivo di ricorso, che contesta la correttezza della motivazione posta a base del giudizio di responsabilità in ordine al delitto di cui all'art. 474 cod. pen., è indeducibile perché fondato su motivi che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla corte di merito a pag. 4 della sentenza impugnata, dovendosi gli stessi considerare non specifici ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso, avendo la Corte di merito argomentato circa la la ritenuta grossolanità della contraffazione, trattandosi di reato contro la fede pubblica (Sez. 2, n. 16807/2019); Del pari deve ritenersi per la pluralità di marchi contraffatti, in ragione della non singolarità degli oggetti recanti marchi contraffatti; In tema di particolare tenuità del fatto e negato accesso alle sanzioni sostitutive la Corte argomenta la decisione facendo leva sulle modalità del fatto e sulla abitualità della condotta; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso in Roma, il 21 maggio 2024 Il consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 01/12/2023 della CORTE APPELLO di SALERNOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA],- ritenuto che il primo motivo di ricorso, che contesta la correttezza della motivazione posta a base del giudizio di responsabilità in ordine al delitto di cui all'art. 474 cod. pen., è indeducibile perché fondato su motivi che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla corte di merito a pag. 4 della sentenza impugnata, dovendosi gli stessi considerare non specifici ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso, avendo la Corte di merito argomentato circa la la ritenuta grossolanità della contraffazione, trattandosi di reato contro la fede pubblica (Sez. 2, n. 16807/2019); Del pari deve ritenersi per la pluralità di marchi contraffatti, in ragione della non singolarità degli oggetti recanti marchi contraffatti; In tema di particolare tenuità del fatto e negato accesso alle sanzioni sostitutive la Corte argomenta la decisione facendo leva sulle modalità del fatto e sulla abitualità della condotta; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 21 maggio 2024 Il consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Cassazione n. 26006/2024 — Fons Iuris — Fons Iuris