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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 17 marzo 2022

Cassazione n. 14861/2022

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 27/09/2021 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Motivi della decisione [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per Cassazione avverso la sentenza della Corte di appello di Milano, in epigrafe indicata, con cui è stata dichiarata l'estinzione per prescrizione del reato a lui ascritto di guida in stato di ebbrezza aggravato dall'avere cagionato un sinistro stradale.

La difesa lamenta che il Giudice non avrebbe espresso adeguata motivazione in ordine alla eventuale ricorrenza di cause di immediato proscioglimento dell'imputato ai sensi dell'art. 129, comma 2, cod. proc. pen.; lamenta mancata specificazione delle ragioni sottese alla declaratoria di assenza di situazioni di evidenza circa la contestata aggravante di cui all'art. 186, comma 2-bis cod. strada.

Il ricorso è inammissibile.

La Corte di merito ha valutato la mancata ricorrenza delle condizioni di cui all'art. 129, comma 2, cod. proc. pen. dando conto che non risulta evidente la prova della insussistenza del fatto reato e della estraneità ad esso dell'imputato.

Per altro verso, secondo consolidato orientamento di questa Corte, in presenza di una causa di estinzione del reato, non rileva la sussistenza di eventuali nullità, anche di ordine generale in quanto il giudice del rinvio avrebbe comunque l'obbligo di procedere immediatamente alla declaratoria della causa estintiva (cfr. Sez.

U, n. 1021 del 28/11/2001, dep. 2002, Cremonese, Rv. 220511; Sez.

U, n. 35490 del 28/05/2009, Tettamanti, Rv. 244275).

Consegue alla declaratoria d'inammissibilità del ricorso la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., al versamento della somma di euro tremila ciascuno in favore della Cassa delle ammende, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa d'inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000), P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 17 marzo 2022 Il Consigliere estensore Il ,F,residerlé [OSCURATO:PERSONA],r4'u'ele . 4 Ivo I [OSCURATO:PERSONA] 5 h oggi, ----

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 27/09/2021 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Motivi della decisione [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per Cassazione avverso la sentenza della Corte di appello di Milano, in epigrafe indicata, con cui è stata dichiarata l'estinzione per prescrizione del reato a lui ascritto di guida in stato di ebbrezza aggravato dall'avere cagionato un sinistro stradale. La difesa lamenta che il Giudice non avrebbe espresso adeguata motivazione in ordine alla eventuale ricorrenza di cause di immediato proscioglimento dell'imputato ai sensi dell'art. 129, comma 2, cod. proc. pen.; lamenta mancata specificazione delle ragioni sottese alla declaratoria di assenza di situazioni di evidenza circa la contestata aggravante di cui all'art. 186, comma 2-bis cod. strada. Il ricorso è inammissibile. La Corte di merito ha valutato la mancata ricorrenza delle condizioni di cui all'art. 129, comma 2, cod. proc. pen. dando conto che non risulta evidente la prova della insussistenza del fatto reato e della estraneità ad esso dell'imputato. Per altro verso, secondo consolidato orientamento di questa Corte, in presenza di una causa di estinzione del reato, non rileva la sussistenza di eventuali nullità, anche di ordine generale in quanto il giudice del rinvio avrebbe comunque l'obbligo di procedere immediatamente alla declaratoria della causa estintiva (cfr. Sez. U, n. 1021 del 28/11/2001, dep. 2002, Cremonese, Rv. 220511; Sez. U, n. 35490 del 28/05/2009, Tettamanti, Rv. 244275). Consegue alla declaratoria d'inammissibilità del ricorso la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., al versamento della somma di euro tremila ciascuno in favore della Cassa delle ammende, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa d'inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000), P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 17 marzo 2022 Il Consigliere estensore Il ,F,residerlé [OSCURATO:PERSONA],r4'u'ele . 4 Ivo I [OSCURATO:PERSONA] 5 h oggi, ----
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