CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 6 novembre 2025
Cassazione n. 30982/2025
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] e dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] del foro di Roma, giusta procura speciale in atti ricorrente [OSCURATO:PERSONA], in persona del Direttore Generale pro tempore - resistente – avverso la sentenza della [OSCURATO:PERSONA] del Lazio, sez. 5, n. 2245/2018, pubblicata il 10.4.2018, non notificata; udita la relazione svolta all’adunanza camerale del 6 novembre 2025 dal consigliere [OSCURATO:PERSONA] SALI; [OSCURATO:PERSONA]. 1. [OSCURATO:PERSONA] impugnava tre distinti avvisi di accertamento, preceduti da P.V.C. della Guardia di Finanza, relativi agli anni di imposta 2010, 2011 e 2012, a mente dei quali l’Agenzia delle Entrate accertava che il contribuente aveva esercitato attività commerciale consistente nella somministrazione di alimenti e bevande, mediante la gestione della Cantina “Ezzapori di [OSCURATO:PERSONA]” durante la sagra della castagna del comune di Canepina, in totale evasione di imposta. Determinava il reddito imponibile in via induttiva, deducendo i costi nella percentuale del 30% dei ricavi, a loro volta desunti dal prezzo di ogni pasto indicato dallo stesso contribuente, moltiplicato per il numero medio dei clienti rilevato dai militari in occasione degli accessi al locale. 2. La CTP di Viterbo accoglieva il ricorso ed annullava i tre avvisi di accertamento, ritenendo che gli elementi posti a base dell’accertamento erano privi di gravità, precisione e concordanza e non legittimavano l’accertamento induttivo; era credibile che la titolarità della Festa della Castagna fosse in capo alla [OSCURATO:PERSONA]; era irrilevante che il Paparozzi avesse dichiarato di essere il responsabile della cantina dal 2010, in quanto il tipo di responsabilità era molto diverso da quello ipotizzato dagli accertatori, trattandosi di un mero referente della [OSCURATO:PERSONA], con l’incombenza di coordinare la preparazione e la somministrazione di pasti e bevande e consegnare gli incassi. 3. La C.T.R. del Lazio, adita dall’Agenzia delle Entrate, accoglieva l’appello e rigettava l’originario ricorso del contribuente. 4. [OSCURATO:PERSONA] ricorre per cassazione sulla base di due motivi. 5. L’Avvocatura erariale si è costituita al solo fine di partecipare all’eventuale discussione in pubblica udienza. 6. E’ stata fissata l’adunanza camerale [OSCURATO:DATA_NASCITA]. 7. Il ricorrente ha depositato memoria illustrativa. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con il primo motivo – rubricato «Violazione e/o falsa applicazione dell'articolo 39 del d.p.r. numero 600/1973 e dell'articolo 2729 del codice civile, in relazione all'articolo 360, comma 1, numero 3, c.p.c.», il ricorrente assume che la CTR ha errato nel ritenere che l'assenza di qualsiasi documento contabile relativo all'attività di somministrazione di alimenti e bevande costituisse elemento tale da far ritenere che il ricorrente avesse svolto attività commerciale, attività che era imputabile solo ed esclusivamente alla [OSCURATO:PERSONA] di Canepina, come accertato dai giudici di prime cure, per cui non vi erano elementi gravi precisi e concordanti che legittimassero l'accertamento induttivo. 1.1. Il motivo è infondato. 1.2.Ove il contribuente non abbia presentato la dichiarazione dei redditi ovvero in caso di omessa esibizione di documentazione contabile, come nel caso in esame, l’amministrazione finanziaria è legittimata a determinare il reddito con il metodo induttivo puro, come si ricava dall’art. 39, comma 2, lettere a) e c) del d.p.r. n. 600/73. 1.3. Questa Corte ha più volte chiarito che l'art. 39, comma secondo, lett. c), del D.p.r. 29 settembre 1973 n. 600, consente l'accertamentoinduttivo quando dal verbale d'ispezione risulta che il contribuente non ha tenuto o ha comunque sottratto all'ispezione una o più delle scritturecontabili, previste dall'art 14 dello stesso D.P.R.. Pertanto, l'Ufficio ha il potere di accertare induttivamente il reddito di un'impresa, qualora il contribuente non abbia prodotto le scritturecontabili e non si sia dimostrato disponibile a fornire le notizie e i chiarimenti richiestigli, non rispondendo all'invito rivoltogli a mezzo del questionario previsto dall'art. 32 dello stesso D.P.R.. In tal caso, l'amministrazione, nel procedere in viainduttiva, deve soltanto motivare in ordine ai presupposti che consentono il ricorso almetodo induttivo, emergendo la legittimità presuntiva del calcolo in rettifica dalla stessa constatazione dell'assenzadi scritture, restando a carico del contribuente di provare la regolarità delle scritturazioni, mentre, sotto il profilo della sufficienza di motivazione di tale avviso, non è necessario che l'amministrazione offra la prova della maggior pretesa tributaria, dovendo la fondatezza sostanziale di tale pretesa essere verificata nel processo aperto dall'opposizione all'avviso stesso ( Cass. n. 11222/1995, Cass. n. 19191/2019). 2. Con il secondo motivo, rubricato «violazione e/o falsa applicazione dell'articolo 1, comma 1 e articolo 6, commi 1, 4 e 5 del decreto legislativo n. 471 del 1997, in relazione all'articolo 360, comma 1, numero 3 c. p.c.», il ricorrente sostiene che la C.T.R. avrebbe erroneamente dato per sussistente l'esercizio dell'attività produttiva di somministrazione di alimenti e bevande durante la sagra della castagna di Canepina in capo ad esso ricorrente, tralasciando totalmente di considerare il ragionamento logico giuridico dei giudici di primo grado. In particolare, la CTR aveva accolto l'appello dell'agenzia, valutando il tipo di attività esercitata durante la Sagra della castagna, non ponderando l’aspetto dell'individuazione del soggetto che aveva posto in essere tale attività. Ai giudici di secondo grado era sfuggito il reale punto nodale dirimente della controversia ovvero l'individuazione del soggetto in capo al quale attribuire l'esercizio dell'attività produttiva svolta durante la sagra della castagna di Canepina. La CTR non aveva valutato in alcun modo la documentazione prodotta in primo grado dal ricorrente, analizzata compiutamente dai giudici di prime cure, dalla quale era chiaramente emerso che l'attività commerciale era da imputare sotto ogni aspetto, compreso quello contabile e fiscale, alla [OSCURATO:PERSONA], la quale si era occupata di richiedere e ricevere le autorizzazioni per l'apertura delle cantine, aveva presentato richiesta di inizio attività nel settore alimentare e aveva gestito gli acquisti dei generi alimentari e la loro distribuzione tra le varie cantine e che alla [OSCURATO:PERSONA] venivano consegnati tutti i ricavi delle cantine partecipanti. I giudici di secondo cure avevano omesso di spiegare le ragioni per cui la contestata attività fosse attribuibile al ricorrente, stante l'accertamento effettuato in primo grado circa l'imputabilità dell'esercizio di tale attività commerciale in capo alla [OSCURATO:PERSONA], fondato sulle prove documentali prodotte in atti. 2.1. Il motivo è inammissibile per difetto di autosufficienza. Il ricorrente non individua in modo specifico i documenti che la C.T.R. avrebbe omesso di esaminare e che invece i giudici di primo grado avrebbero posto a base dell’accoglimento del ricorso. Peraltro, dalla sentenza di appello si evince, all’opposto, che la C.T.P. aveva ritenuto meramente “credibile” ossia verosimile che l’attività fosse imputabile alla [OSCURATO:PERSONA], senza tuttavia accennare ad alcun tipo di documentazione: “Con la sentenza di primo grado la [OSCURATO:PERSONA] di Viterbo ha accolto il ricorso del contribuente ritenendo che gli elementi posti dall’ufficio a base dell’accertamento non erano gravi, precisi e concordanti in modo tale da legittimare l’accertamento induttivo e, in sostanza, appariva credibile che la somministrazione di pasti e bevande era stata organizzata dall’associazione [OSCURATO:PERSONA], a quale aveva affidato ai propri soci la gestione operative di cantine concesse in uso alla stessa associazione, la quale curava le incombenze economico- fiscali”. 2.2. Nella sentenza qui impugnata si dà anzi atto della mancata produzione di documentazione a fondamento dell’assunto che l’attività era attribuibile alla [OSCURATO:PERSONA]: “Va in primo luogo rilevata la legittimità del procedimento induttivo svolto dall'Agenzia delle Entrate, essendo stata riscontrata, durante l'accesso nei locali dove si svolgeva l'attività, l'assenza di qualsiasi documento contabile relativo all'attività che vi veniva esercitata di somministrazione di alimenti e bevande, la quale, in base al disposto dell'articolo 4, comma 5, del DPR 633 del 1972 si considera in ogni caso commerciale. In secondo luogo, fondatamente l'Agenzia delle entrate ha ritenuto insussistenti le condizioni per l'applicazione dell'articolo 143, comma 3, lettera a) del TUIR, che esclude dal reddito imponibile e dall'Iva i fondi raccolti da associazioni e organizzazioni di volontariato per la somministrazione di pasti al pubblico durante manifestazioni e sagre paesane. Da un lato, infatti, l'occasionalità dell'attività era esclusa dal suo ripetersi per numerosi giorni, almeno 9, durante il mese di ottobre di ogni anno e, dall'altro, non era stato redatto secondo quanto rilevato dalla Guardia di finanza, il rendiconto dimostrativo delle entrate e delle spese, condizione essenziale per poter beneficiare dell'anzidetta esenzione. Non è contestato il conseguimento dei ricavi rilevati dalla Guardia di finanza, né il contribuente può essere considerato estraneo alla gestione dell'attività, avendo lui stesso fornito alla Guardia di finanza tutti gli elementi dell'organizzazione della medesima. L'assenza di qualsiasi documentazione impedisce, contrariamente a quanto sostenuto dal contribuente, di ritenere che i ricavi della somministrazione di cibi e bevande siano stati trasmessi alla pro loco, la quale, del resto, negli anni 2010, 2011 e 2012, secondo quanto riscontrato dai finanzieri, non aveva acquistato generi alimentari sufficienti a soddisfare le esigenze delle altre 9 cantine, partecipanti alla sagra della castagna pure esse sottoposte ad accertamento, le quali secondo l'appellante Agenzia delle entrate, hanno definito le loro posizioni beneficiando di sanzioni ridotte.” 4. Il ricorso va conclusivamente respinto. 5. Nulla per le spese. 6. Ai sensi dell'art. 13, comma 1 -quater, del d.P.R. 115/2002, la Corte dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma del comma 1 -bis dello stesso articolo 13, se dovuto. P.Q.M La Corte rigetta il ricorso; nulla per le spese; Ai sensi dell'art. 13, comma 1 -quater, del d.P.R. 115/2002, la Corte dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principa