CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 43310/2022
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 28/02/2022 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Posto che con il primo motivo di ricorso viene sollevata questione di illegittimità costituzionale in merito all'art. 6 co. 3 della L. 401/1989 e violazione di legge per avere il giudice di merito confermato la condanna del DASPO per l'attività di bagarinaggio compiuta dal ricorrente, posto che la misura è finalizzata ad evitare che soggetti pericolosi possano reiterare condotte criminose in occasione di manifestazioni sportive, mentre il bagarinaggio costituisce un illecito amministrativo; Rilevato che, la doglianza prospetta enunciati in contrasto con il dato normativo e con la interpretazione giurisprudenziale compiuta sul punto che ha correttamente qualificato la fattispecie di cui all'art. 6, comma sesto, della legge n. 401 del 1989 reato di pericolo, integrato per il solo fatto, consapevole e volontario, della violazione del divieto di accesso ai luoghi ove si svolgono determinate competizioni sportive, non richiedendosi in alcun modo che la condotta sia finalizzata a consentire all'agente di partecipare attivamente ad episodi di violenza. (Fattispecie in cui la Corte ha ritenuto penalmente rilevante l'attività di "bagarinaggio" compiuta da un soggetto al quale era stato interdetto l'accesso anche in aree limitrofe allo stadio, Sez. 3, n. 11566 del 04/03/2014 Ud., Marinacci, Rv. 261504 - 01). Pertanto la questione è manifestamente infondata, posto che anche la condotta contestata costituisce reato e non si ravvisa alcuna irragionevolezza nelle scelte del legislatore; Considerato che con il secondo motivo di ricorso si deduce violazione di legge in ordine al mancato rispetto dei termini per la convalida del provvedimento del Questore, e che questa doglianza è manifestamente infondata, in quanto prospetta enunciati in contrasto con il dato normativo e con la giurisprudenza consolidata (Sez. 3, n. 43107 del 13/10/2021 Cc., PMT, Rv. 282299 — 01); Pertanto, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della Cassa delle Ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammen