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CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 27 giugno 2025

Cassazione n. 23496/2025

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ciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 29084/2020R.G. proposto [OSCURATO:PERSONA], domiciliato ex lege in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] –ricorrente – contro [OSCURATO:PERSONA], domicilio digitale presso PEC avvludo- [OSCURATO:EMAIL], rappresentato e difeso dall'av- vocato [OSCURATO:PERSONA] –controricorrente – avverso la sentenza della CORTE D'APPELLO DI L'AQUILA n. 959/2020 depositata il 30/06/2020.

Oggetto: Pubblica ammi- nistrazione – Prestazioni professionali – azione ex art. 2041 c.c. - Prescri- zione –Interruzione –art.2945 c.c.

R.G.N. 29084/2020 Ud. 27/06/2025CC Sez.

S1 - R.G. 29084/2020 – CC 27/06/2025 - Pagina nr. 2 di 9 Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del giorno 27/06/2025dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con sentenza n. 959/2020, pubblicata in data 30 giugno 2020 , la Corte d'appello di L'Aquila, nella regolare costituzione dell'appellato [OSCURATO:PERSONA], ha respinto l'appello proposto da [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza del Tribunale di Chieti n. 627/2016, pubblicata il 16settembre 2016.

2. FULVIO CATALANOaveva agito ex art. 2041 c.c. nei confronti del [OSCURATO:PERSONA], in relazione all ' espletamento di un inca- rico professionale che –sosteneva lo stesso ricorrente ‒indipendente- mente dall'assenza di valido conferimento per nullità ex art. 284 T.U.L.C.P. della delibera e per mancanza di un contratto scritto sotto- scritto dalle parti, si era comunque tradotto in una utilità per lo stesso COMUNE.

Aveva ulteriormente precisato di avere già in precedenza azionato la pretesa economica in sede monitoria innanzi al Tribunale di Vasto ma che il giudizio scaturito dall'opposizione dello stesso COMUNE si era concluso:in primo grado con sentenza del Tribunale di Vasto n. 177/ 1995, che aveva revocato i decreti ingiuntivi ottenuti dallo stesso ri- corrente; in secondo grado con la sentenza n. 923/2002 della Corte di Appello di L'Aquila, che aveva dichiarato il difetto di competenza del giudice ordinario, essendo la controversia rimessa a giudizio arbitrale; in sede di legittimità con la sentenza della Suprema Corte n. 10068/ 2008, che aveva dichiarato inammissibile il ricorso; in sede arbitrale con la declaratoria di estinzione.

Costituitosi regolarmente il [OSCURATO:PERSONA], il Tribu- nale di Chieti aveva dichiarato la domanda inammissibile, sul rilievo Sez.

S1 - R.G. 29084/2020 – CC 27/06/2025 - Pagina nr. 3 di 9 che la stessa non era stata tempestivamente proposta nel precedente giudizio svoltosi dinanzi al Tribunale di Vasto.

3. La Corte d'appello di L'Aquila ha disatteso il gravame di [OSCURATO:PERSONA],ritenendo tuttavia fondate le censure mosse alla decisione di prime cure, nella parte in cui la stessa aveva affermato l'inammissi- bilità della domanda.

La Corte territoriale, infatti, ha osservato che dalla mancata tem- pestiva proposizione della domanda ex art. 2041 c.c. nel precedente giudizio non poteva in alcun modo farsi derivare la preclusione alla pro- posizione della domanda stessa in un successivo e separato giudizio, come era avvenuto nella specie.

Dopo avere esclusa l'inammissibilità della domanda per difetto del requisito della sussidiarietà, la Corte d'appello ha tuttavia ritenuto che la stessa fosse prescritta.

A tal riguardo, infatti, la Corte territoriale ha rilevato che: − l ' odierno ricorrente aveva azionato la domanda ex art. 2041 c.c. anche nel precedente giudizio ma solo in grado di appello e non in primo grado né, ancor prima, con i ricorsi per decreto ingiuntivo; − tale domanda, seppur tardivamente proposta, aveva costituito idoneo atto di interruzione del termine di prescrizione ai sensi dell'art. 2943, secondo comma, c.c., con conseguente applica- bilità dell'art. 2945 c.c.; − tuttavia, nella specie, si doveva escludere che l ' effetto inter- ruttivo si fosse protratto sino alla decisione di questa Corte n. 10068/2008 del 16 aprile 2008,che aveva dichiarato inammis- sibile il ricorso avverso la (prima) decisione della Corte d'ap- pello di L'Aquila,e ciò in quanto tale decisione aveva definito il giudizio dichiarando il difetto di competenza dell ' autorità giu- Sez.

S1 - R.G. 29084/2020 – CC 27/06/2025 - Pagina nr. 4 di 9 diziaria ordinaria, per essere la controversia devoluta ad arbi- tri,mentre il giudizio arbitrale successivamente instaurato era stato dichiarato estinto per mancata tempestiva riassunzione dinanzi agli arbitri; − conseguentemente, ai sensi dell ' art. 2945, terzo comma, c.c. doveva ritenersi venuto meno l'effetto interruttivo della pre- scrizione previsto dall'art. 2945, secondo comma, c.c. per tutta la durata del giudizio, operando unicamente l'effetto interrut- tivo istantaneo connesso alla proposizione della domanda ex art. 2041 c.c. in sede di appello; − p ertanto , avuto riguardo alla data di formulazione della do- manda ex art. 2041 c.c. in sede di appello –1995– ed essendo stato proposto il successivo giudizio nell'anno 2015, era venuto a maturare il termine di prescrizione; − era, infine da escludere, la sussistenza di altri validi atti inter- ruttivi, tali non essendo né una nota in data 5 aprile 2003 a firma del legale del ricorrente – non essendo provata né la spedizione né la ricezione di tale nota e contenendo la mede- sima una mera disponibilità da parte del professionista alla transazione della vertenza– né ulteriori note comunque con- tenenti proposte transattive – in quanto risalenti agli anni 2008, 2010 e 2011e quindi successive al maturare del termine decennale decorrentedal 1995 – né la proposizione del giudi- zio arbitrale –in quanto avvenuta nel 2012 a termine di pre- scrizione decorso –risultando quindi il diritto estinto per pre- scrizione.

4. Per la cassazione della sentenza della Corte d'appello di L'Aquila ricorre ora [OSCURATO:PERSONA].

Resiste con controricorso il [OSCURATO:PERSONA].

Sez.

S1 - R.G. 29084/2020 – CC 27/06/2025 - Pagina nr. 5 di 9

5. La trattazione del ricorso è stata fissata in camera di consiglio, a norma degli artt. 375, secondo comma, e 380-bis.1, c.p.c.

Il controricorrente ha depositato memoria. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con l'unico motivo il ricorso deduce, in relazione all ' art. 360, n. 3, c.p.c., violazione o falsa applicazione degli artt. 2943, 2945 e 2947 c.c.

Il ricorrente censura la decisione impugnata, argomentando chela Corte territoriale: − avrebbe applicato in modo errato l ' art. 2945 c.c. omettendo di considerare il fatto che la precedente sentenza declinatoria di competenza adottata dalla Corte d'appello era stata impugnata in sede di legittimità, con la conseguenza che l'effetto interrut- tivo si era protratto sino al passaggio in giudicato della deci- sione di questa Corte nel 2008; − avrebbe omesso di rilevare che il termine decennale di prescri- zione era stato comunque nuovamente interrotto dal ricorrente sempre nel giudizio innanzi a questa Corte, essendo stato in quella sede proposto ricorso incidentale; − avrebbe erroneamente negato valenza interruttiva alle missive successivamente inviate per assenza di prova della ricezione delle medesime, sebbene la circostanza della ricezione non fosse mai stata contestata dall'odierno controricorrente.

2. Deve essere in primo luogo disattesa l'eccezione di inammissibi- lità del ricorso per difetto di valida procura, sollevata dal controricor- rente.

È bensì vero che nell'intestazione del ricorso si dichiara che il ricor- rente è difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] “in virtù di procura a margine dello Sez.

S1 - R.G. 29084/2020 – CC 27/06/2025 - Pagina nr. 6 di 9 atto di citazione notificato il 30.04.2015” ma tale indicazione deve ri- tenersi frutto di un mero lapsus calami, in quanto il ricorso reca in calce una regolare procura speciale (oggetto di notifica unitamente al ri- corso) contenente l'espresso riferimento alla decisione che è in questa sede impugnata ed al rilascio della procura medesima ai fini della pro- posizione del ricorso in cassazione.

3. Nel merito, il ricorso è infondato.

3.1. Il primo dei tre profili in cui si viene ad articola re il mezzo risulta infondato, in quanto la decisione impugnata risulta essersi pie- namente conformata al principio di diritto – reiteratamente enunciato da questa Corte –a mente del quale l'instaurazione del giudizio inter- rompe la prescrizione e ne sospende il decorso fino al passaggio in giudicato della sentenza (anche di rito) che lo definisce, ma nell'ipotesi in cui il processosi concluda con una pronuncia declinatoria della com- petenza -insuscettibile di passaggio in giudicato in senso sostanziale – e venga ad estinguersi per mancata tempestiva riassunzione – il con- seguente venir meno dell'unicità del processo non permette il prodursi dell'effetto sospensivo ex art. 2945, secondo comma, c.c. - operante solo se l'estinzione viene evitata- e la prescrizione decorre dalla noti- ficazione dell'atto introduttivo del giudizio estinto (Cass. Sez. 3, Ordi- nanza n. 29554 del 15/11/2024; Cass. Sez. 1, Ordinanza n. 34100 del 19/12/2019; Cass. 6-3, Ordinanza n.22002 del 06/12/2012).

Ne consegue che l'impugnazione in sede di legittimità della prece- dente sentenza declinatoria di competenza n. 923/2002 adottata dalla Corte d'appello di L'Aquila non poteva valere a determinare il prodursi dell'effetto interruttivo permanente di cui all'art. 2945, secondo comma, c.c., perché questa Corte, con la decisione n. 10068/2008, aveva respinto il ricorso proposto dall'odierno controricorrente, deter- minando la necessità di instaurare quel procedimento arbitrale il cui Sez.

S1 - R.G. 29084/2020 – CC 27/06/2025 - Pagina nr. 7 di 9 esito erastato, appunto, quello della mera estinzione per tardiva rias- sunzione, con conseguente venir meno dell'unicità del processoed ap- plicazione dell'art. 2945, terzo comma, c.c.

Nessun effetto di giudicato, invece,poteva ricollegarsi alla sentenza declinatoria di competenza, con la conseguenza che risulta infondata la tesi del ricorrente, secondo il quale l'effetto interruttivo si sarebbe protratto sino al passaggio in giudicato della precedente decisione di questa Corten. 10068/2008.

3.2. Inammissibile, invece, è il secondo profilo dedotto dal ricor- rente.

L'argomentazione svolta dal ricorrente – e cioè che il termine de- cennale di prescrizione sarebbe stato nuovamente interrotto nel pre- cedente giudizio innanzi a questa Corte, essendo stato in quella sede proposto ricorso incidentale, azionando nuovamente la pretesa – ri- sulta radicalmente viziata, in quanto omette radicalmente riprodurre o adeguatamente localizzare il ricorso incidentale nel quale tale domanda sarebbe stata formulata, violando in tal modo irrimediabilmente la re- gola di specificità di cui all'art. 366, n. 6, c.p.c.

3.3. Altrettanto inammissibile risulta l'ulteriore deduzione svolta sempre nell'ambito del medesimo mezzo , e cioè l ' avere la decisione impugnata erroneamente negato valenza interruttiva ad una serie di missive successivamente inviate dal ricorrente, a causa dell'assenza di prova della ricezione delle missive medesime, omettendo di conside- rare che la circostanza della loro ricezione non era mai stata contestata dall'odierno controricorrente.

Anche in questo caso, infatti, si deve constatare il mancato rispetto dell'art. 366, n. 6, c.p.c.,non essendo in alcun modo riprodotte o lo- calizzate le difese dell'odierno controricorrente, dalle quali si sarebbe Sez.

S1 - R.G. 29084/2020 – CC 27/06/2025 - Pagina nr. 8 di 9 dovuto evincere un atteggiamento di non contestazione delle allega- zioni dell'odierno ricorrente.

Si deve, del resto, rammentare che spetta al giudice del merito ap- prezzare, nell'ambito del giudizio di fatto al medesimo riservato, l'esi- stenza ed il valore di una condotta di non contestazione dei fatti rile- vanti, allegati dalla controparte, la quale, ex art. 115 c.p.c., produce l'effetto della relevatio ab onere probandi (Cass. Sez. 2 , Ordinanza n. 27490 del 28/10/2019; Cass. Sez. 6-1, Ordinanza n. 3680 del 07/02/ 2019), in quanto tale apprezzamento esige l'interpretazione del conte- nuto e dell'ampiezza della domanda e delle deduzioni delle parti da ciò derivando che l'accertamento della sussistenza di una contestazione ovvero d'una non contestazione risulta sindacabile in cassazione solo per solo per difetto assoluto o apparenza di motivazione o per manife- sta illogicità della stessa (Cass. Sez. 2,Ordinanza n. 27490 del 28/10/ 2019; Cass. Sez.

L, Sentenza n. 10182 del 03/05/2007).

3. Il ricorso deve quindi essere respinto, con conseguente condanna del ricorrent e alla rifusione in favore d el controricorrent e delle spese del giudizio di legittimità, liquidate direttamente in dispositivo.

4. Stante il tenore della pronuncia, va dato atto, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater D.P.R. n. 115/02, della "sussistenza dei presup- posti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulte- riore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto", spettando all'Amministrazione giudiziaria verificare la debenza in con- creto del contributo, per la inesistenza di cause originarie o sopravve- nute di esenzione dal suo pagamento (Cass. Sez.

U, Sentenza n. 4315 del 20/02/2020).

P.Q.M Sez.

S1 - R.G. 29084/2020 – CC 27/06/2025 - Pagina nr. 9 di 9 La Corte, rigetta il ricorso, condanna il ricorrent e a rifondere a l controricorrent e le spese del giudizio di Cassazione, che liquida in € 6.200,00, di cui € 200,00 per esborsi, oltre spese generali al 15% ed accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13 comma 1-qua- ter, nel testo introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 29084/2020R.G. proposto [OSCURATO:PERSONA], domiciliato ex lege in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] –ricorrente – contro [OSCURATO:PERSONA], domicilio digitale presso PEC avvludo- [OSCURATO:EMAIL], rappresentato e difeso dall'av- vocato [OSCURATO:PERSONA] –controricorrente – avverso la sentenza della CORTE D'APPELLO DI L'AQUILA n. 959/2020 depositata il 30/06/2020. Oggetto: Pubblica ammi- nistrazione – Prestazioni professionali – azione ex art. 2041 c.c. - Prescri- zione –Interruzione –art.2945 c.c. R.G.N. 29084/2020 Ud. 27/06/2025CC Sez. S1 - R.G. 29084/2020 – CC 27/06/2025 - Pagina nr. 2 di 9 Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del giorno 27/06/2025dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza n. 959/2020, pubblicata in data 30 giugno 2020 , la Corte d'appello di L'Aquila, nella regolare costituzione dell'appellato [OSCURATO:PERSONA], ha respinto l'appello proposto da [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza del Tribunale di Chieti n. 627/2016, pubblicata il 16settembre 2016. 2. FULVIO CATALANOaveva agito ex art. 2041 c.c. nei confronti del [OSCURATO:PERSONA], in relazione all ' espletamento di un inca- rico professionale che –sosteneva lo stesso ricorrente ‒indipendente- mente dall'assenza di valido conferimento per nullità ex art. 284 T.U.L.C.P. della delibera e per mancanza di un contratto scritto sotto- scritto dalle parti, si era comunque tradotto in una utilità per lo stesso COMUNE. Aveva ulteriormente precisato di avere già in precedenza azionato la pretesa economica in sede monitoria innanzi al Tribunale di Vasto ma che il giudizio scaturito dall'opposizione dello stesso COMUNE si era concluso:in primo grado con sentenza del Tribunale di Vasto n. 177/ 1995, che aveva revocato i decreti ingiuntivi ottenuti dallo stesso ri- corrente; in secondo grado con la sentenza n. 923/2002 della Corte di Appello di L'Aquila, che aveva dichiarato il difetto di competenza del giudice ordinario, essendo la controversia rimessa a giudizio arbitrale; in sede di legittimità con la sentenza della Suprema Corte n. 10068/ 2008, che aveva dichiarato inammissibile il ricorso; in sede arbitrale con la declaratoria di estinzione. Costituitosi regolarmente il [OSCURATO:PERSONA], il Tribu- nale di Chieti aveva dichiarato la domanda inammissibile, sul rilievo Sez. S1 - R.G. 29084/2020 – CC 27/06/2025 - Pagina nr. 3 di 9 che la stessa non era stata tempestivamente proposta nel precedente giudizio svoltosi dinanzi al Tribunale di Vasto. 3. La Corte d'appello di L'Aquila ha disatteso il gravame di [OSCURATO:PERSONA],ritenendo tuttavia fondate le censure mosse alla decisione di prime cure, nella parte in cui la stessa aveva affermato l'inammissi- bilità della domanda. La Corte territoriale, infatti, ha osservato che dalla mancata tem- pestiva proposizione della domanda ex art. 2041 c.c. nel precedente giudizio non poteva in alcun modo farsi derivare la preclusione alla pro- posizione della domanda stessa in un successivo e separato giudizio, come era avvenuto nella specie. Dopo avere esclusa l'inammissibilità della domanda per difetto del requisito della sussidiarietà, la Corte d'appello ha tuttavia ritenuto che la stessa fosse prescritta. A tal riguardo, infatti, la Corte territoriale ha rilevato che: − l ' odierno ricorrente aveva azionato la domanda ex art. 2041 c.c. anche nel precedente giudizio ma solo in grado di appello e non in primo grado né, ancor prima, con i ricorsi per decreto ingiuntivo; − tale domanda, seppur tardivamente proposta, aveva costituito idoneo atto di interruzione del termine di prescrizione ai sensi dell'art. 2943, secondo comma, c.c., con conseguente applica- bilità dell'art. 2945 c.c.; − tuttavia, nella specie, si doveva escludere che l ' effetto inter- ruttivo si fosse protratto sino alla decisione di questa Corte n. 10068/2008 del 16 aprile 2008,che aveva dichiarato inammis- sibile il ricorso avverso la (prima) decisione della Corte d'ap- pello di L'Aquila,e ciò in quanto tale decisione aveva definito il giudizio dichiarando il difetto di competenza dell ' autorità giu- Sez. S1 - R.G. 29084/2020 – CC 27/06/2025 - Pagina nr. 4 di 9 diziaria ordinaria, per essere la controversia devoluta ad arbi- tri,mentre il giudizio arbitrale successivamente instaurato era stato dichiarato estinto per mancata tempestiva riassunzione dinanzi agli arbitri; − conseguentemente, ai sensi dell ' art. 2945, terzo comma, c.c. doveva ritenersi venuto meno l'effetto interruttivo della pre- scrizione previsto dall'art. 2945, secondo comma, c.c. per tutta la durata del giudizio, operando unicamente l'effetto interrut- tivo istantaneo connesso alla proposizione della domanda ex art. 2041 c.c. in sede di appello; − p ertanto , avuto riguardo alla data di formulazione della do- manda ex art. 2041 c.c. in sede di appello –1995– ed essendo stato proposto il successivo giudizio nell'anno 2015, era venuto a maturare il termine di prescrizione; − era, infine da escludere, la sussistenza di altri validi atti inter- ruttivi, tali non essendo né una nota in data 5 aprile 2003 a firma del legale del ricorrente – non essendo provata né la spedizione né la ricezione di tale nota e contenendo la mede- sima una mera disponibilità da parte del professionista alla transazione della vertenza– né ulteriori note comunque con- tenenti proposte transattive – in quanto risalenti agli anni 2008, 2010 e 2011e quindi successive al maturare del termine decennale decorrentedal 1995 – né la proposizione del giudi- zio arbitrale –in quanto avvenuta nel 2012 a termine di pre- scrizione decorso –risultando quindi il diritto estinto per pre- scrizione. 4. Per la cassazione della sentenza della Corte d'appello di L'Aquila ricorre ora [OSCURATO:PERSONA]. Resiste con controricorso il [OSCURATO:PERSONA]. Sez. S1 - R.G. 29084/2020 – CC 27/06/2025 - Pagina nr. 5 di 9 5. La trattazione del ricorso è stata fissata in camera di consiglio, a norma degli artt. 375, secondo comma, e 380-bis.1, c.p.c. Il controricorrente ha depositato memoria. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con l'unico motivo il ricorso deduce, in relazione all ' art. 360, n. 3, c.p.c., violazione o falsa applicazione degli artt. 2943, 2945 e 2947 c.c. Il ricorrente censura la decisione impugnata, argomentando chela Corte territoriale: − avrebbe applicato in modo errato l ' art. 2945 c.c. omettendo di considerare il fatto che la precedente sentenza declinatoria di competenza adottata dalla Corte d'appello era stata impugnata in sede di legittimità, con la conseguenza che l'effetto interrut- tivo si era protratto sino al passaggio in giudicato della deci- sione di questa Corte nel 2008; − avrebbe omesso di rilevare che il termine decennale di prescri- zione era stato comunque nuovamente interrotto dal ricorrente sempre nel giudizio innanzi a questa Corte, essendo stato in quella sede proposto ricorso incidentale; − avrebbe erroneamente negato valenza interruttiva alle missive successivamente inviate per assenza di prova della ricezione delle medesime, sebbene la circostanza della ricezione non fosse mai stata contestata dall'odierno controricorrente. 2. Deve essere in primo luogo disattesa l'eccezione di inammissibi- lità del ricorso per difetto di valida procura, sollevata dal controricor- rente. È bensì vero che nell'intestazione del ricorso si dichiara che il ricor- rente è difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] “in virtù di procura a margine dello Sez. S1 - R.G. 29084/2020 – CC 27/06/2025 - Pagina nr. 6 di 9 atto di citazione notificato il 30.04.2015” ma tale indicazione deve ri- tenersi frutto di un mero lapsus calami, in quanto il ricorso reca in calce una regolare procura speciale (oggetto di notifica unitamente al ri- corso) contenente l'espresso riferimento alla decisione che è in questa sede impugnata ed al rilascio della procura medesima ai fini della pro- posizione del ricorso in cassazione. 3. Nel merito, il ricorso è infondato. 3.1. Il primo dei tre profili in cui si viene ad articola re il mezzo risulta infondato, in quanto la decisione impugnata risulta essersi pie- namente conformata al principio di diritto – reiteratamente enunciato da questa Corte –a mente del quale l'instaurazione del giudizio inter- rompe la prescrizione e ne sospende il decorso fino al passaggio in giudicato della sentenza (anche di rito) che lo definisce, ma nell'ipotesi in cui il processosi concluda con una pronuncia declinatoria della com- petenza -insuscettibile di passaggio in giudicato in senso sostanziale – e venga ad estinguersi per mancata tempestiva riassunzione – il con- seguente venir meno dell'unicità del processo non permette il prodursi dell'effetto sospensivo ex art. 2945, secondo comma, c.c. - operante solo se l'estinzione viene evitata- e la prescrizione decorre dalla noti- ficazione dell'atto introduttivo del giudizio estinto (Cass. Sez. 3, Ordi- nanza n. 29554 del 15/11/2024; Cass. Sez. 1, Ordinanza n. 34100 del 19/12/2019; Cass. 6-3, Ordinanza n.22002 del 06/12/2012). Ne consegue che l'impugnazione in sede di legittimità della prece- dente sentenza declinatoria di competenza n. 923/2002 adottata dalla Corte d'appello di L'Aquila non poteva valere a determinare il prodursi dell'effetto interruttivo permanente di cui all'art. 2945, secondo comma, c.c., perché questa Corte, con la decisione n. 10068/2008, aveva respinto il ricorso proposto dall'odierno controricorrente, deter- minando la necessità di instaurare quel procedimento arbitrale il cui Sez. S1 - R.G. 29084/2020 – CC 27/06/2025 - Pagina nr. 7 di 9 esito erastato, appunto, quello della mera estinzione per tardiva rias- sunzione, con conseguente venir meno dell'unicità del processoed ap- plicazione dell'art. 2945, terzo comma, c.c. Nessun effetto di giudicato, invece,poteva ricollegarsi alla sentenza declinatoria di competenza, con la conseguenza che risulta infondata la tesi del ricorrente, secondo il quale l'effetto interruttivo si sarebbe protratto sino al passaggio in giudicato della precedente decisione di questa Corten. 10068/2008. 3.2. Inammissibile, invece, è il secondo profilo dedotto dal ricor- rente. L'argomentazione svolta dal ricorrente – e cioè che il termine de- cennale di prescrizione sarebbe stato nuovamente interrotto nel pre- cedente giudizio innanzi a questa Corte, essendo stato in quella sede proposto ricorso incidentale, azionando nuovamente la pretesa – ri- sulta radicalmente viziata, in quanto omette radicalmente riprodurre o adeguatamente localizzare il ricorso incidentale nel quale tale domanda sarebbe stata formulata, violando in tal modo irrimediabilmente la re- gola di specificità di cui all'art. 366, n. 6, c.p.c. 3.3. Altrettanto inammissibile risulta l'ulteriore deduzione svolta sempre nell'ambito del medesimo mezzo , e cioè l ' avere la decisione impugnata erroneamente negato valenza interruttiva ad una serie di missive successivamente inviate dal ricorrente, a causa dell'assenza di prova della ricezione delle missive medesime, omettendo di conside- rare che la circostanza della loro ricezione non era mai stata contestata dall'odierno controricorrente. Anche in questo caso, infatti, si deve constatare il mancato rispetto dell'art. 366, n. 6, c.p.c.,non essendo in alcun modo riprodotte o lo- calizzate le difese dell'odierno controricorrente, dalle quali si sarebbe Sez. S1 - R.G. 29084/2020 – CC 27/06/2025 - Pagina nr. 8 di 9 dovuto evincere un atteggiamento di non contestazione delle allega- zioni dell'odierno ricorrente. Si deve, del resto, rammentare che spetta al giudice del merito ap- prezzare, nell'ambito del giudizio di fatto al medesimo riservato, l'esi- stenza ed il valore di una condotta di non contestazione dei fatti rile- vanti, allegati dalla controparte, la quale, ex art. 115 c.p.c., produce l'effetto della relevatio ab onere probandi (Cass. Sez. 2 , Ordinanza n. 27490 del 28/10/2019; Cass. Sez. 6-1, Ordinanza n. 3680 del 07/02/ 2019), in quanto tale apprezzamento esige l'interpretazione del conte- nuto e dell'ampiezza della domanda e delle deduzioni delle parti da ciò derivando che l'accertamento della sussistenza di una contestazione ovvero d'una non contestazione risulta sindacabile in cassazione solo per solo per difetto assoluto o apparenza di motivazione o per manife- sta illogicità della stessa (Cass. Sez. 2,Ordinanza n. 27490 del 28/10/ 2019; Cass. Sez. L, Sentenza n. 10182 del 03/05/2007). 3. Il ricorso deve quindi essere respinto, con conseguente condanna del ricorrent e alla rifusione in favore d el controricorrent e delle spese del giudizio di legittimità, liquidate direttamente in dispositivo. 4. Stante il tenore della pronuncia, va dato atto, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater D.P.R. n. 115/02, della "sussistenza dei presup- posti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulte- riore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto", spettando all'Amministrazione giudiziaria verificare la debenza in con- creto del contributo, per la inesistenza di cause originarie o sopravve- nute di esenzione dal suo pagamento (Cass. Sez. U, Sentenza n. 4315 del 20/02/2020). P.Q.M Sez. S1 - R.G. 29084/2020 – CC 27/06/2025 - Pagina nr. 9 di 9 La Corte, rigetta il ricorso, condanna il ricorrent e a rifondere a l controricorrent e le spese del giudizio di Cassazione, che liquida in € 6.200,00, di cui € 200,00 per esborsi, oltre spese generali al 15% ed accessori di legge. Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13 comma 1-qua- ter, nel testo introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da
Sentenza Cassazione n. 23496/2025 — Fons Iuris — Fons Iuris