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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 15 settembre 2023

Cassazione n. 50536/2023

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 09/12/2022 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; R.G. n. 17898/2023 [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO Visti gli atti, la sentenza impugnata (condanna per i reati previsti dall'art. 73, commi 1-4, d.P.R. n. 309 del 1990); Esaminato il motivo di ricorso, relativo al mancato riconoscimento della fattispecie di cui al comma 5 della norma indicata quanto meno in relazione alla contestazione di cui al comma 1 dell'art. 73 cit.

Ritenuto il motivo inammissibile perché generico rispetto alla motivazione della sentenza impugnata, con la quale obiettivamente non si confronta, e sostanzialmente volti a sollecitare una diversa valutazione delle prove e una rivisitazione dei fatti (cfr., pagg. 1- 2 e ss. sentenza); Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 15 settembre 2023.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 09/12/2022 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; R.G. n. 17898/2023 [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO Visti gli atti, la sentenza impugnata (condanna per i reati previsti dall'art. 73, commi 1-4, d.P.R. n. 309 del 1990); Esaminato il motivo di ricorso, relativo al mancato riconoscimento della fattispecie di cui al comma 5 della norma indicata quanto meno in relazione alla contestazione di cui al comma 1 dell'art. 73 cit. Ritenuto il motivo inammissibile perché generico rispetto alla motivazione della sentenza impugnata, con la quale obiettivamente non si confronta, e sostanzialmente volti a sollecitare una diversa valutazione delle prove e una rivisitazione dei fatti (cfr., pagg. 1- 2 e ss. sentenza); Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 15 settembre 2023.
Sentenza Cassazione n. 50536/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris