CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 21 febbraio 2023
Cassazione n. 13181/2023
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 26/02/19'90 avverso la sentenza del 04/07/2022 della CORTE APPELLO di GENOVAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] La Corte di appello di Genova, con sentenza emessa in data 04/07/2022, ha confermato la sentenza resa dal Tribunale di Genova in data 04/06/2021 nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], con cui l'imputato è stato condannato alla pena di giustizia in ordine al reato di cui all'art. 640 cod. pen. Considerato che l'unico motivo di ricorso, che contesta il vizio di violazione di legge e l'erronea applicazione degli artt. 192 e 530 cpv cod. proc. pen., non è consentito in sede di legittimità; in tal senso si deve richiamare e ribadire l'orientamento di questa Corte secondo il quale le doglianze relative alla violazione del suddetto articolo, riguardanti la valutazione delle risultanze probatorie, non possono essere dedotte con il motivo di violazione di legge (Sez. 4, n. 51525 del 04/10/2018, M., Rv. 274191-01; Sez. 1, n. 42207 del 20/10/2016, dep. 2017, Pecorelli, Rv. 271294-01; Sez. 3, n. 44901 del 17/10/2012, F., Rv. 253567-01; Sez. 6, n. 7336 del 08/01/2004, Meta, Rv. 229159-01). Di recente anche le Sezioni Unite di questa Corte hanno ribadito detto principio (Sez. U, n. 29541 del 16/07/2020, Filardo, Rv. 280027-04, in motivazione); attesa inoltre l'assoluta genericità della censura articolata con l'unico motivo di ricorso proposto, non ricorrendo nel caso in esame alcun vizio della motivazione, attesa la persuasiva e logica ricostruzione della Corte di appello; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali ed alla somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 21 febbraio 2023