CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 18 maggio 2023
Cassazione n. 22448/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
unciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 24654/2021 R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in ROMA, via dei Gracchi n. 278, presso lo studio legale dell ’ avv. [OSCURATO:PERSONA] , rappresenta e difesa dall’avv. [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] S.P.A., in persona del procuratore del legale rappresentante pro tempore , quale mandataria di 2 WORDLS S . R . L . , in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’avv. [OSCURATO:PERSONA], domiciliat o per legge in ROMA, presso la Cancelleria della Corte di cassazione, piazza Cavour; -controricorrente - Oggetto:Opposizione a precetto- Mutuo fondiario. CC 18.05.2023 Ric. n. 24654/2021 Pres F. [OSCURATO:PERSONA]. I. Ambrosi. avverso la sentenza n. 163 /20 2 1 del la CORTE D ’ APPELLO di PERUGIA, pubblicata il 22/03/2021; udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 1 8/0 5 /202 3 dalla ConsiglieraDott.ssa [OSCURATO:PERSONA] ; Rilevato che [OSCURATO:PERSONA], nella qualità di terza datrice di ipoteca, proponeva dinanzi al Tribunale di Spoleto opposizione a precetto, notificatole in data 27 maggio 2015 , dalla Banca popolare di Spoleto s.p.a., sulla scorta di un contratto di mutuo fondiario intercorso tra la [OSCURATO:PERSONA] di Spoleto, mutuante e la mutuataria, società Ornamentum s . n . c . di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]; la opponente deduceva la nullità del contratto di mutuo in quantostipulato in frode alla legge, in difetto di causa in concreto, per usurarietà dei tassi applicati ai contratti di mutuo (contratti collegati al conto corrente, contratto di mutuo e contratto di finanziamento); il Tribunale di Spoleto rigettava l ’ opposizione e per quanto ancora di interesse, in particolare, rilevava che il mutuo fondiario stipulato non costituiva un mutuo di scopo, poiché il patto di destinazione della somma mutuata non era elemento essenziale, non poteva considerarsi quale contratto in frode alla legge, poiché in relazione al contratto di conto ordinario non era stata fornita prova del contratto di apertura di conto corrente e quindi, la prova degli illegittimi addebiti denunciati; inoltre, non era stata fornita prova dell’usurarietà degli interessi; [OSCURATO:PERSONA] proponeva gravame avverso la sentenza di prime cure e la Corte d’appello di Perugia lo rigettava e confermava la sentenza impugnata; per la cassazione della richiamata sentenza ha proposto ricorso [OSCURATO:PERSONA] sulla base di un unico motiv o ; ha resistito con controricorso [OSCURATO:PERSONA] S.P.A.; CC 18.05.2023 Ric. n. 24654/2021 Pres F. [OSCURATO:PERSONA]. I. Ambrosi. la trattazione del ricorso è stata fissata in adunanza camerale ai sensi dell’art.380-bis.1 c.p.c.; il Pubblico Ministero non ha depositato conclusioni; il Collegio ha riservatoil deposito della decisione in sessanta giorni ; Considerato che con l’unico motivo di ricorso, la ricorrente denuncia la “violazione e falsa applicazione dell’art. 115 c.p.c. e dell ’ art. 2697 c.c. in relazione all’art. 360 n. 3 c.p.c. ” , e censura la parte di sentenza in cui la Corte d ’ appello ha rigettato la domanda ritenendola non provata, stante la mancata produzione degli allegati disciplinanti le condizioni economiche del conto corrente n.11501; a parere della ricorrente, il giudice d’appello avrebbe non correttamente addossato l’onere probatorio dell’allegazione in capo allaparte opponente, nonostante la posizione di fatto assunta dalla stessa in ordine alla inesistenza delle condizioni economiche del contratto di apertura del conto corrente, non ponendolo a carico della banca opposta; avrebbeinver tito, quindi , il principio di riparto degli oneri probatori e travalicato il principio di non contestazione atteso che l ’ istituto di credito non aveva contestato l ’ assunto secondo cui il contratto di apertura del contro corrente fosse privo dell’allegato contenente dettecondizioni; in via preliminare, il Collegio rileva che al giudizio non è stata chiamataa partecipare sin dal primo grado la società Ornamentum s.n.c. di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], mutuataria, debitrice originaria; essendo stata l’opposizione proposta dalla terz a pignorata, [OSCURATO:PERSONA], quale datrice di ipoteca, nei cui confronti il creditore Banca popolare di Spoleto aveva intrapreso l’esecuzione forzata; è ormai consolidato nella giurisprudenza di questa Corte , il principio secondo cui in sede di espropriazion e promossa dal creditore contro il terzo proprietario, nei casi e modi di cui agli artt.602 e seguenti cod. proc. civ., sono parti tanto il terzo CC 18.05.2023 Ric. n. 24654/2021 Pres F. [OSCURATO:PERSONA]. I. Ambrosi. assoggettato all’espropriazione, quanto il debitore, per cui, nel giudizio di opposizione all’esecuzione, promosso contro il creditore procedente dal terzo assoggettato all’esecuzione, il debitore, assieme al creditore, assume la veste di legittimo e necessario contraddittore, quale soggetto nei cui confronti l’accertamento della ricorrenza o meno dell’azione esecutiva contro il terzo è destinato a produrre effetti immediati e diretti; ne consegue che le sentenze rese in un giudizio di opposizione all’esecuzione promossa nei confronti di beni del terzo in cui non sia stato evocato in causa anche il debitore necessario sono inutiliter datae e tale nullità, ove non rilevata dai giudici di merito, va rilevata d’ufficio dal giudice di legittimità con remissione della causa al giudice di primo grado (in tal senso: Cass. Sez. 3, 29/09/2004 n. 19562; in senso conforme, Cass. Sez. 3, 22/03/2011 n. 6546; Cass. Sez. 6 - 3, 19/02/2019 n. 4763; Cass. Sez. 3 16/03/2023 n.7692); detto principio è stato di recente temperato, ma esclusivamente in relazione all’ipotesi di improponibilità originaria della domanda (Cass. Sez. 3, n. 37847 del 01/12/2021); si è precisato in proposito che ove il difetto di integrità del contraddittorio venga rilevato in sede di legittimità, appare superfluo - benché ne sussistano i presupposti - provvedere ai sensi degli artt. 383, comma 3, e 354 c.p.c., rimettendo la causa al primo giudice, quando l’azione sia ab origine improponibile, giacché la stessa rimessione determinerebbe un allungamento dei tempi per la definizione del giudizio, in contrasto col principio di ragionevole durata del processo, ex art. 111, comma 2, Cost., senza nel contempo attribuire alcun vantaggio alla parte pretermessa, ai fini della garanzia dell’effettività dei suoi diritti processuali; ne consegue che, in siffatta ipotesi, ben può disporsi la cassazione senza rinvio della sentenza impugnata; l’ipotesi di improponibilità originaria dell’azione non ricorre nella fattispecie in esame - di esecuzione forzata nei conf ro nti della terza datrice di CC 18.05.2023 Ric. n. 24654/2021 Pres F. [OSCURATO:PERSONA]. I. Ambrosi. ipoteca - per la quale la non integrità del contraddittorio derivant e dalla pretermissione del debitore principale nell ’ opposizione esecutiva determina un vizio rilevabile d’ufficio anche in sede di legittimità e comporta la cassazione della decisione impugnata con rinvio al giudice di primo grado (Cass. 19/02/2019 n. 4763); in applicazione del principio sopra richiamato, al giudizio in esame avrebbe dovuto partecipare anche il debitore originario esecutato, il che non è avvenuto; tanto premesso, il difetto di integrazione necessaria del contraddittorio nei confronti del debitore principale va rilevato in questa sede, in applicazione del generale principio per il quale la mancata partecipazione al giudizio di un litisconsorte necessario, quando non ha formato oggetto di discussione nei gradi di merito, deve essere rilevata d’ufficio da questo giudice di legittimità, che, pertanto, in applicazione della norma dell’art. 383, terzo comma, cod. proc. civ., deve cassare la gravata sentenza e rimettere la causa al Tribunale di Spoleto, giudice di primo grado, che provvederà, riesaminata la controversia a contraddittorio in fine integro, pure sulle spese del presente giudizio di legittimità;d a quanto precede resta assorbito l ’ esame di tutti i motivi di ricorso proposti. Per questi motivi La Corte cassa la sentenza impugnata e rimette le parti dinanzi al Tribunale di Spoleto, in persona di diverso magistrato, ai sensi dell’art. 383, terzo comma, cod. proc. civ.,