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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 26 luglio 2026

Cassazione n. 24035/2026

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-ricorrente-controAgenzia Delle Entrate, in persona del legale rappresentante protempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura generale dello Stato-controricorrente-avverso la sentenza della [OSCURATO:PERSONA] dellaCampania n. 7402/2019 depositata il 01/10/2019.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 23/06/2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA].Numero registro generale 13736/2020Numero sezionale 5071/2026Numero di raccolta generale 24035/2026Data pubblicazione 26/07/20261.

A seguito di presentazione di dichiarazione di variazione perfusione e cambio destinazione d’uso di alcuni immobili siti in Capri, viaVeruotto n. 4, censiti in catasto al foglio 4, p.lla 178, sub. 6 e sub. 7,l’Agenzia delle Entrate notificò alla contribuente l’avviso di accertamentocatastale n.

NA0278070/2016 con il quale riclassava gli immobili neiseguenti termini: il sub 6 in categoria A/2, con una consistenza di 10 vani(a fronte dei 7 proposti) e rendita catastale di euro 4.234,00; il sub 7 incategoria A/2, classe 5, con una consistenza di 7 vani (in luogo dei 5proposti) e la conseguente rendita di Euro 2.964,46.2.

La contribuente propose ricorso che fu parzialmente accolto.

Ilgiudice di merito respinse l’eccezione di difetto di motivazione dell’avvisoimpugnato mentre accolse le ulteriori censure in ordine all’erroneoriclassamento in quanto effettuato senza tener conto dei corretti parametridi riferimento.3.

La decisione fu impugnata dall’Agenzia e l’appello fu accolto.Il giudice di merito ritenne che, essendosi al cospetto di unaprocedura Docfa, l’avviso fosse correttamente motivato, atteso che nel“caso di classamento di atti non è sempre necessaria una motivazionetestuale ed analitica, essendo sufficiente l’enunciazione degli elementioggettivi della categoria della classe e della rendita in quanto l’obbligo dimotivare gli atti tributari si atteggia diversamente a seconda della naturae funzione che essi svolgono; per cui accanto ad atti che costituisconoespressione di una funzione di prelievo articolata e complessa, ve ne sonoaltri, la cui funzione viene esercitata in forme semplici e contratte comenel caso di classamento”.3.1.

Nel merito, l’accertamento fu ritenuto corretto poiché l’Agenziaaveva effettuato la revisione tenendo conto della consistenza del numerodei bagni compresi all’interno degli immobili, della dislocazione su piùlivelli e degli spazi coperti annessi agli stessi, tutte caratteristiche tipichedelle abitazioni di tipo civile.

Fu osservato che l’Ufficio si era limitato adNumero registro generale 13736/2020Numero sezionale 5071/2026Numero di raccolta generale 24035/2026Data pubblicazione 26/07/2026aggiornare il classamento all’esito della fusione di particelle operata dallacontribuente.

Si chiarì che il classamento proposto in sede di mediazionedall’Agenzia fosse in linea con l’elenco degli immobili allegato all’atto diappello, siti tutti in via Veruotto e classati in categoria A/2, alcuni dei qualiavevano “persino lo stesso numero civico di quelli di proprietà dellaMagliano”.4.

Avverso la predetta decisione ricorre la contribuente con ricorsoaffidato a due motivi.

Resiste con controricorso l’Agenzia delle Entrate.RAGIONI DELLA DECISIONE1.

Con la prima censura si denuncia la violazione e falsa applicazionedell’art. 3 della legge n. 241 del 1990 e dell’art. 7 della legge n. 212 del2000, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3 c.p.c. perché il giudicedi merito ha ritenuto correttamente motivato l’avviso di accertamentoancorché i dati forniti dalla contribuente fossero stati disattesi (essendostato variato il numero dei vani).1.2.

Con la seconda censura è denunciata la violazione e falsaapplicazione, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3 c.p.c. dell’art. 3della legge n. 241 del 1990, della legge n. 212 del 2000, dell’art. 7 deld.m. n. 701 del 1994 e dell’art. 1 del d.l. n. 16 del 1993 e dell’art. 38 deld.P.R. n. 1142 del 1949.

Il giudice di merito avrebbe errato nel ritenerecorretto il riclassamento operato dall’Agenzia delle Entrate sulla base dielementi comparativi offerti per la prima volta in sede di giudizio diappello.2.

Il primo motivo è fondato.Con riferimento all'atto di classamento adottato in esito allaprocedura Docfa (d.m. n. 701 del 1994), procedura, questa, connotata dauna «struttura fortemente partecipativa», questa Corte ha già avuto mododi rilevare che l'obbligo di motivazione «deve ritenersi osservato anchemediante la mera indicazione dei dati oggettivi acclarati dall'ufficio, e dellaclasse conseguentemente attribuita all'immobile, trattandosi di elementiNumero registro generale 13736/2020Numero sezionale 5071/2026Numero di raccolta generale 24035/2026Data pubblicazione 26/07/2026idonei a consentire al contribuente, mediante il raffronto con quelli indicatinella propria dichiarazione, di intendere le ragioni della classificazione, sìda essere in condizione di tutelarsi mediante ricorso alle commissionitributarie» (v., ex plurimis, Cass., 20 febbraio 2023, n. 5245; Cass., 13novembre 2019, n. 29373; Cass., 9 luglio 2018, n. 17971; Cass., 3febbraio 2014, n. 2268; Cass., 21 luglio 2006, n. 16824; Cass., 7 giugno2006, n. 13319).

Si è, quindi, rimarcato che gli indicati termini di riscontrodell'obbligo di motivazione dell'atto di classamento, adottato in esito allaprocedura Docfa, debbono ritenersi inadeguati (solo) a fronte di unaimmutazione della proposta formulata dalla parte (con la dichiarazione diaccatastamento), immutazione rilevante - ai fini dell'assolvimentodell'obbligo di motivazione - qualora incentrata su di una diversavalutazione degli elementi di fatto di detta proposta, non anche qualora (aelementi di fatto immutati) la diversa valutazione della rendita catastaleconsegua «da una diversa valutazione tecnica riguardante il valoreeconomico dei beni» (v., ex plurimis, Cass., 28 ottobre 2020, n. 23674;Cass., 13 novembre 2019, n. 29373; Cass., 22 maggio 2019, n. 13778;Cass., 7 dicembre 2018, n. 31809; Cass., 23 maggio 2018, n. 12777;Cass., 16 giugno 2016, n. 12497; Cass., 24 aprile 2015, n. 8344; Cass.,31 ottobre 2014, n. 23237).2.1.

A riguardo di quest’ultimo profilo, la Corte di cassazione, secondoun primo orientamento interpretativo, ha statuito che la rideterminazionedel numero dei vani catastali impone una più diffusa motivazione dellarettifica catastale in quanto questa incide sul «tipico ed essenzialeelemento di fatto costituito dalla consistenza e dal numero di vanidell'unità urbana, assunto quale parametro in grado, anche da solo, dilegittimare la variazione di classe e rendita in cui si concreta ilriclassamento» (così Cass., 10 maggio 2021, n. 12278, cui adde Cass. 26giugno 2024, n. 17624; Cass., 14 aprile 2023, n. 10001; Cass., 10ottobre 2022, n. 29367; Cass., 15 marzo 2022, n. 8349; contra Cass., 9Numero registro generale 13736/2020Numero sezionale 5071/2026Numero di raccolta generale 24035/2026Data pubblicazione 26/07/2026febbraio 2021, n. 3104).

In particolare, si è, quindi, rilevato – conriferimento alla specifica fattispecie esaminata – che il numero e ladistribuzione dei vani, in quanto idonei «in concreto a determinare unincremento di consistenza», implicano un «accertamento di elementifattuali richiedenti, già nell'avviso e quindi prima che nella sedeprocessuale, una più diffusa motivazione» in quanto espressione di «unadiversa ricostruzione di elementi estimativi di origine prettamentefattuale» (Cass., 10 maggio 2021, n. 12278, cit.).

In senso contrario si è,però, osservato che l'obbligo di motivazione dell’avviso di rettifica delladichiarazione Docfa, in caso di rideterminazione del numero dei vanicatastali, è soddisfatto con la mera indicazione dei dati oggettivi e dellaclasse attribuita, atteso che in tal caso l'eventuale differenza tra la renditaproposta e quella attribuita deriva da una diversa valutazione tecnica deimedesimi elementi di fatto, operata sulla base dei criteri tecnici fissatidalla disciplina regolamentare in materia catastale (Cass., 9 febbraio2021, n. 3104).

Pronuncia, questa, nella quale si è rimarcato che «larideterminazione del numero dei "vani catastali", che non rispecchia lostato materiale della suddivisione interna dell'immobile, … è frutto diplurime operazioni di calcolo aritmetico sulla base di parametri oggettivi,nella cui applicazione si tiene conto della natura, della superficie,dell'utilizzo, della funzione e della redditività in relazione alla destinazioneedilizia dell'immobile (artt. 40 ss. del "Regolamento per la formazione delnuovo catasto edilizio urbano", approvato con il D.P.R. 1 dicembre 1949,n. 1142).

Per cui, è possibile (e, il più delle volte, accade) che la eventualedifformità tra la consistenza denunciata dal contribuente e la consistenzaaccertata dall'amministrazione finanziaria nell'ambito della procedura"DOCFA" derivi da una diversa valutazione, qualificazione o classificazionedei medesimi elementi di fatto (descrizioni, misure, grafici e planimetrie),che vengono elaborati sulla base dei criteri tecnici fissati dalla disciplinaregolamentare in materia catastale.» (v., altresì, Cass., 17 novembreNumero registro generale 13736/2020Numero sezionale 5071/2026Numero di raccolta generale 24035/2026Data pubblicazione 26/07/20262022, n. 33987).

E, in posizione in qualche modo intermedia, si è (anche)sostenuto che, ove sia effettuata una rideterminazione del numero deivani catastali, l'obbligo di motivazione dell'avviso di accertamento èsoddisfatto con la mera indicazione dei dati oggettivi, e della classestruttura e le dimensioni dell'unità immobiliare; laddove, viceversa, ladiversa distribuzione del numero dei vani sottenda una questione circauna diversa estensione dell'unità immobiliare, in termini di ampliamento oriduzione, la motivazione dell'avviso di rettifica deve esplicitare in manierapiù approfondita le ragioni poste a base della rettifica (Cass., 27 luglio2022, n. 23538).2.3.

Reputa il Collegio di dare continuità al primo orientamentointerpretativo in quanto la disciplina degli elementi di valutazione dellatariffa che «per ciascuna categoria e classe … esprime in moneta legale larendita catastale» (r.d.l. 13 aprile 1939, n. 652, art. 8, secondo comma)rende evidente che il vano utile concorre alla determinazione dellaconsistenza delle unità immobiliari a destinazione ordinaria - secondo icriteri di qualificazione delineati dal d.P.R. 1 dicembre 1949, n. 1142, artt.44 e ss. - e che detti criteri di qualificazione hanno ad oggetto, perl’appunto, la destinazione, la connotazione strutturale e la stessaestensione superficiaria del vano e, così, dati fattuali che in vario modoconcorrono alla identificazione del vano utile.2.4.

È ben vero che la rettifica dei vani dichiarati consegue da unadiversa qualificazione degli «elementi di fatto (descrizioni, misure, grafici eplanimetrie), che vengono elaborati sulla base dei criteri tecnici fissatidalla disciplina regolamentare in materia catastale»; ciò nondimeno, però,siffatta qualificazione incide sul (in ipotesi discostandosi dal) datooggettivo rappresentato nella dichiarazione Docfa (quanto al numero deivani) e, così operando, deve dar conto del dato fattuale specifico – perl’appunto oggetto di difforme qualificazione – che sia stato posto a baseNumero registro generale 13736/2020Numero sezionale 5071/2026Numero di raccolta generale 24035/2026Data pubblicazione 26/07/2026della rettifica.

La valutazione in discorso – che viene operata in difformitàdi quella espressa nella dichiarazione Docfa di parte – può, difatti, incideresulla «destinazione principale (camera, stanza, salone, galleria e simili),nell'uso ordinario della unità immobiliare» (d.P.R. n. 1142 del 1949, art.45) – e, dunque, correlarsi alla considerazione (anche) della «superficie …stabilita in ogni zona censuaria per ciascuna categoria e classe» (d.P.R.cit., art. 47) – ovvero su di una destinazione accessoria, a servizio direttoo meno dei vani a destinazione principale, ovvero quale dipendenza(d.P.R. cit., artt. 46 e 51); nell’uno, così come nell’altro caso, evidenterimanendo che la rettifica incide sul dato fattuale oggetto di dichiarazioneperché (in ipotesi) rideterminata la destinazione, la connotazionestrutturale, la stessa estensione superficiaria del vano.

E di una siffattarettifica deve darsi conto non potendosi assumere l’invarianza dei datioggettivi rappresentati nella dichiarazione Docfa se, per l’appunto, larideterminazione del numero complessivo dei vani può trovare la suaragion d’essere in una difforme considerazione (così in una immutazione)degli elementi di fatto che, a vario titolo, concorrono alla identificazionedel vano utile (Cass. 26 giugno 2024, n. 17624).2.5.

Deve, quindi, essere ribadito che «In tema di catasto, qualoral'attribuzione della rendita catastale avvenga a seguito della dichiarazionepresentata dal contribuente con cd. procedura DOCFA, l'obbligo dimotivazione dell’avviso di accertamento, nel caso di rettifica del numerodei vani catastali dichiarati, non è soddisfatto con la mera indicazione deidati oggettivi e della classe attribuita, atteso che la determinazione delvano utile, che incide su classe e rendita catastale dell’unità immobiliare,dipende da una pluralità di dati fattuali che a vario titolo concorrono allasua identificazione in ragione della destinazione funzionale, dellaconnotazione strutturale e della stessa estensione superficiaria del vano,così che della relativa rettifica l’amministrazione deve dare specificoconto» (Cass. 26 giugno 2024 n. 17624).Numero registro generale 13736/2020Numero sezionale 5071/2026Numero di raccolta generale 24035/2026Data pubblicazione 26/07/20263.

Per converso, il secondo motivo di ricorso è destituito difondamento in quanto - una volta definito, nei termini dianzi esposti ariguardo del primo motivo di ricorso, l’ambito di estensione del requisitomotivazionale dell’avviso di accertamento catastale adottato in rettificadella dichiarazione di parte presentata con procedura Docfa -l’utilizzazione di dati istruttori, a riscontro della operata rettifica catastale,opera, per l’appunto, sul piano dell’onere della prova gravantesull’amministrazione e non si riflette - nei termini di una postumaintegrazione del deficit di motivazione dell’atto - sul requisito di struttura(la motivazione) che condiziona la legittimità della rettifica catastale.4.

In conclusione, è accolto il primo motivo di ricorso, respinto ilsecondo, e, non essendovi ulteriori accertamenti di merito, la sentenza ècassata con accoglimento dell’originario ricorso della contribuente.

Lespese di tutti i gradi di giudizio sono compensate per successivoconsolidamento della giurisprudenza di legittimità.

P.Q.MAccoglie il primo motivo di ricorso, respinto il secondo, cassa ladecisione impugnata e, decidendo nel merito, accoglie l’originario ricorsodella contribuente.

Dichiara compensate le spese di tutti i gradi di giudizio.Così deciso in Roma, il 23 giugno 2026Il Presidente

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
-ricorrente-controAgenzia Delle Entrate, in persona del legale rappresentante protempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura generale dello Stato-controricorrente-avverso la sentenza della [OSCURATO:PERSONA] dellaCampania n. 7402/2019 depositata il 01/10/2019.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 23/06/2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA].Numero registro generale 13736/2020Numero sezionale 5071/2026Numero di raccolta generale 24035/2026Data pubblicazione 26/07/20261. A seguito di presentazione di dichiarazione di variazione perfusione e cambio destinazione d’uso di alcuni immobili siti in Capri, viaVeruotto n. 4, censiti in catasto al foglio 4, p.lla 178, sub. 6 e sub. 7,l’Agenzia delle Entrate notificò alla contribuente l’avviso di accertamentocatastale n. NA0278070/2016 con il quale riclassava gli immobili neiseguenti termini: il sub 6 in categoria A/2, con una consistenza di 10 vani(a fronte dei 7 proposti) e rendita catastale di euro 4.234,00; il sub 7 incategoria A/2, classe 5, con una consistenza di 7 vani (in luogo dei 5proposti) e la conseguente rendita di Euro 2.964,46.2. La contribuente propose ricorso che fu parzialmente accolto. Ilgiudice di merito respinse l’eccezione di difetto di motivazione dell’avvisoimpugnato mentre accolse le ulteriori censure in ordine all’erroneoriclassamento in quanto effettuato senza tener conto dei corretti parametridi riferimento.3. La decisione fu impugnata dall’Agenzia e l’appello fu accolto.Il giudice di merito ritenne che, essendosi al cospetto di unaprocedura Docfa, l’avviso fosse correttamente motivato, atteso che nel“caso di classamento di atti non è sempre necessaria una motivazionetestuale ed analitica, essendo sufficiente l’enunciazione degli elementioggettivi della categoria della classe e della rendita in quanto l’obbligo dimotivare gli atti tributari si atteggia diversamente a seconda della naturae funzione che essi svolgono; per cui accanto ad atti che costituisconoespressione di una funzione di prelievo articolata e complessa, ve ne sonoaltri, la cui funzione viene esercitata in forme semplici e contratte comenel caso di classamento”.3.1. Nel merito, l’accertamento fu ritenuto corretto poiché l’Agenziaaveva effettuato la revisione tenendo conto della consistenza del numerodei bagni compresi all’interno degli immobili, della dislocazione su piùlivelli e degli spazi coperti annessi agli stessi, tutte caratteristiche tipichedelle abitazioni di tipo civile. Fu osservato che l’Ufficio si era limitato adNumero registro generale 13736/2020Numero sezionale 5071/2026Numero di raccolta generale 24035/2026Data pubblicazione 26/07/2026aggiornare il classamento all’esito della fusione di particelle operata dallacontribuente. Si chiarì che il classamento proposto in sede di mediazionedall’Agenzia fosse in linea con l’elenco degli immobili allegato all’atto diappello, siti tutti in via Veruotto e classati in categoria A/2, alcuni dei qualiavevano “persino lo stesso numero civico di quelli di proprietà dellaMagliano”.4. Avverso la predetta decisione ricorre la contribuente con ricorsoaffidato a due motivi. Resiste con controricorso l’Agenzia delle Entrate.RAGIONI DELLA DECISIONE1. Con la prima censura si denuncia la violazione e falsa applicazionedell’art. 3 della legge n. 241 del 1990 e dell’art. 7 della legge n. 212 del2000, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3 c.p.c. perché il giudicedi merito ha ritenuto correttamente motivato l’avviso di accertamentoancorché i dati forniti dalla contribuente fossero stati disattesi (essendostato variato il numero dei vani).1.2. Con la seconda censura è denunciata la violazione e falsaapplicazione, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3 c.p.c. dell’art. 3della legge n. 241 del 1990, della legge n. 212 del 2000, dell’art. 7 deld.m. n. 701 del 1994 e dell’art. 1 del d.l. n. 16 del 1993 e dell’art. 38 deld.P.R. n. 1142 del 1949. Il giudice di merito avrebbe errato nel ritenerecorretto il riclassamento operato dall’Agenzia delle Entrate sulla base dielementi comparativi offerti per la prima volta in sede di giudizio diappello.2. Il primo motivo è fondato.Con riferimento all'atto di classamento adottato in esito allaprocedura Docfa (d.m. n. 701 del 1994), procedura, questa, connotata dauna «struttura fortemente partecipativa», questa Corte ha già avuto mododi rilevare che l'obbligo di motivazione «deve ritenersi osservato anchemediante la mera indicazione dei dati oggettivi acclarati dall'ufficio, e dellaclasse conseguentemente attribuita all'immobile, trattandosi di elementiNumero registro generale 13736/2020Numero sezionale 5071/2026Numero di raccolta generale 24035/2026Data pubblicazione 26/07/2026idonei a consentire al contribuente, mediante il raffronto con quelli indicatinella propria dichiarazione, di intendere le ragioni della classificazione, sìda essere in condizione di tutelarsi mediante ricorso alle commissionitributarie» (v., ex plurimis, Cass., 20 febbraio 2023, n. 5245; Cass., 13novembre 2019, n. 29373; Cass., 9 luglio 2018, n. 17971; Cass., 3febbraio 2014, n. 2268; Cass., 21 luglio 2006, n. 16824; Cass., 7 giugno2006, n. 13319). Si è, quindi, rimarcato che gli indicati termini di riscontrodell'obbligo di motivazione dell'atto di classamento, adottato in esito allaprocedura Docfa, debbono ritenersi inadeguati (solo) a fronte di unaimmutazione della proposta formulata dalla parte (con la dichiarazione diaccatastamento), immutazione rilevante - ai fini dell'assolvimentodell'obbligo di motivazione - qualora incentrata su di una diversavalutazione degli elementi di fatto di detta proposta, non anche qualora (aelementi di fatto immutati) la diversa valutazione della rendita catastaleconsegua «da una diversa valutazione tecnica riguardante il valoreeconomico dei beni» (v., ex plurimis, Cass., 28 ottobre 2020, n. 23674;Cass., 13 novembre 2019, n. 29373; Cass., 22 maggio 2019, n. 13778;Cass., 7 dicembre 2018, n. 31809; Cass., 23 maggio 2018, n. 12777;Cass., 16 giugno 2016, n. 12497; Cass., 24 aprile 2015, n. 8344; Cass.,31 ottobre 2014, n. 23237).2.1. A riguardo di quest’ultimo profilo, la Corte di cassazione, secondoun primo orientamento interpretativo, ha statuito che la rideterminazionedel numero dei vani catastali impone una più diffusa motivazione dellarettifica catastale in quanto questa incide sul «tipico ed essenzialeelemento di fatto costituito dalla consistenza e dal numero di vanidell'unità urbana, assunto quale parametro in grado, anche da solo, dilegittimare la variazione di classe e rendita in cui si concreta ilriclassamento» (così Cass., 10 maggio 2021, n. 12278, cui adde Cass. 26giugno 2024, n. 17624; Cass., 14 aprile 2023, n. 10001; Cass., 10ottobre 2022, n. 29367; Cass., 15 marzo 2022, n. 8349; contra Cass., 9Numero registro generale 13736/2020Numero sezionale 5071/2026Numero di raccolta generale 24035/2026Data pubblicazione 26/07/2026febbraio 2021, n. 3104). In particolare, si è, quindi, rilevato – conriferimento alla specifica fattispecie esaminata – che il numero e ladistribuzione dei vani, in quanto idonei «in concreto a determinare unincremento di consistenza», implicano un «accertamento di elementifattuali richiedenti, già nell'avviso e quindi prima che nella sedeprocessuale, una più diffusa motivazione» in quanto espressione di «unadiversa ricostruzione di elementi estimativi di origine prettamentefattuale» (Cass., 10 maggio 2021, n. 12278, cit.). In senso contrario si è,però, osservato che l'obbligo di motivazione dell’avviso di rettifica delladichiarazione Docfa, in caso di rideterminazione del numero dei vanicatastali, è soddisfatto con la mera indicazione dei dati oggettivi e dellaclasse attribuita, atteso che in tal caso l'eventuale differenza tra la renditaproposta e quella attribuita deriva da una diversa valutazione tecnica deimedesimi elementi di fatto, operata sulla base dei criteri tecnici fissatidalla disciplina regolamentare in materia catastale (Cass., 9 febbraio2021, n. 3104). Pronuncia, questa, nella quale si è rimarcato che «larideterminazione del numero dei "vani catastali", che non rispecchia lostato materiale della suddivisione interna dell'immobile, … è frutto diplurime operazioni di calcolo aritmetico sulla base di parametri oggettivi,nella cui applicazione si tiene conto della natura, della superficie,dell'utilizzo, della funzione e della redditività in relazione alla destinazioneedilizia dell'immobile (artt. 40 ss. del "Regolamento per la formazione delnuovo catasto edilizio urbano", approvato con il D.P.R. 1 dicembre 1949,n. 1142). Per cui, è possibile (e, il più delle volte, accade) che la eventualedifformità tra la consistenza denunciata dal contribuente e la consistenzaaccertata dall'amministrazione finanziaria nell'ambito della procedura"DOCFA" derivi da una diversa valutazione, qualificazione o classificazionedei medesimi elementi di fatto (descrizioni, misure, grafici e planimetrie),che vengono elaborati sulla base dei criteri tecnici fissati dalla disciplinaregolamentare in materia catastale.» (v., altresì, Cass., 17 novembreNumero registro generale 13736/2020Numero sezionale 5071/2026Numero di raccolta generale 24035/2026Data pubblicazione 26/07/20262022, n. 33987). E, in posizione in qualche modo intermedia, si è (anche)sostenuto che, ove sia effettuata una rideterminazione del numero deivani catastali, l'obbligo di motivazione dell'avviso di accertamento èsoddisfatto con la mera indicazione dei dati oggettivi, e della classestruttura e le dimensioni dell'unità immobiliare; laddove, viceversa, ladiversa distribuzione del numero dei vani sottenda una questione circauna diversa estensione dell'unità immobiliare, in termini di ampliamento oriduzione, la motivazione dell'avviso di rettifica deve esplicitare in manierapiù approfondita le ragioni poste a base della rettifica (Cass., 27 luglio2022, n. 23538).2.3. Reputa il Collegio di dare continuità al primo orientamentointerpretativo in quanto la disciplina degli elementi di valutazione dellatariffa che «per ciascuna categoria e classe … esprime in moneta legale larendita catastale» (r.d.l. 13 aprile 1939, n. 652, art. 8, secondo comma)rende evidente che il vano utile concorre alla determinazione dellaconsistenza delle unità immobiliari a destinazione ordinaria - secondo icriteri di qualificazione delineati dal d.P.R. 1 dicembre 1949, n. 1142, artt.44 e ss. - e che detti criteri di qualificazione hanno ad oggetto, perl’appunto, la destinazione, la connotazione strutturale e la stessaestensione superficiaria del vano e, così, dati fattuali che in vario modoconcorrono alla identificazione del vano utile.2.4. È ben vero che la rettifica dei vani dichiarati consegue da unadiversa qualificazione degli «elementi di fatto (descrizioni, misure, grafici eplanimetrie), che vengono elaborati sulla base dei criteri tecnici fissatidalla disciplina regolamentare in materia catastale»; ciò nondimeno, però,siffatta qualificazione incide sul (in ipotesi discostandosi dal) datooggettivo rappresentato nella dichiarazione Docfa (quanto al numero deivani) e, così operando, deve dar conto del dato fattuale specifico – perl’appunto oggetto di difforme qualificazione – che sia stato posto a baseNumero registro generale 13736/2020Numero sezionale 5071/2026Numero di raccolta generale 24035/2026Data pubblicazione 26/07/2026della rettifica. La valutazione in discorso – che viene operata in difformitàdi quella espressa nella dichiarazione Docfa di parte – può, difatti, incideresulla «destinazione principale (camera, stanza, salone, galleria e simili),nell'uso ordinario della unità immobiliare» (d.P.R. n. 1142 del 1949, art.45) – e, dunque, correlarsi alla considerazione (anche) della «superficie …stabilita in ogni zona censuaria per ciascuna categoria e classe» (d.P.R.cit., art. 47) – ovvero su di una destinazione accessoria, a servizio direttoo meno dei vani a destinazione principale, ovvero quale dipendenza(d.P.R. cit., artt. 46 e 51); nell’uno, così come nell’altro caso, evidenterimanendo che la rettifica incide sul dato fattuale oggetto di dichiarazioneperché (in ipotesi) rideterminata la destinazione, la connotazionestrutturale, la stessa estensione superficiaria del vano. E di una siffattarettifica deve darsi conto non potendosi assumere l’invarianza dei datioggettivi rappresentati nella dichiarazione Docfa se, per l’appunto, larideterminazione del numero complessivo dei vani può trovare la suaragion d’essere in una difforme considerazione (così in una immutazione)degli elementi di fatto che, a vario titolo, concorrono alla identificazionedel vano utile (Cass. 26 giugno 2024, n. 17624).2.5. Deve, quindi, essere ribadito che «In tema di catasto, qualoral'attribuzione della rendita catastale avvenga a seguito della dichiarazionepresentata dal contribuente con cd. procedura DOCFA, l'obbligo dimotivazione dell’avviso di accertamento, nel caso di rettifica del numerodei vani catastali dichiarati, non è soddisfatto con la mera indicazione deidati oggettivi e della classe attribuita, atteso che la determinazione delvano utile, che incide su classe e rendita catastale dell’unità immobiliare,dipende da una pluralità di dati fattuali che a vario titolo concorrono allasua identificazione in ragione della destinazione funzionale, dellaconnotazione strutturale e della stessa estensione superficiaria del vano,così che della relativa rettifica l’amministrazione deve dare specificoconto» (Cass. 26 giugno 2024 n. 17624).Numero registro generale 13736/2020Numero sezionale 5071/2026Numero di raccolta generale 24035/2026Data pubblicazione 26/07/20263. Per converso, il secondo motivo di ricorso è destituito difondamento in quanto - una volta definito, nei termini dianzi esposti ariguardo del primo motivo di ricorso, l’ambito di estensione del requisitomotivazionale dell’avviso di accertamento catastale adottato in rettificadella dichiarazione di parte presentata con procedura Docfa -l’utilizzazione di dati istruttori, a riscontro della operata rettifica catastale,opera, per l’appunto, sul piano dell’onere della prova gravantesull’amministrazione e non si riflette - nei termini di una postumaintegrazione del deficit di motivazione dell’atto - sul requisito di struttura(la motivazione) che condiziona la legittimità della rettifica catastale.4. In conclusione, è accolto il primo motivo di ricorso, respinto ilsecondo, e, non essendovi ulteriori accertamenti di merito, la sentenza ècassata con accoglimento dell’originario ricorso della contribuente. Lespese di tutti i gradi di giudizio sono compensate per successivoconsolidamento della giurisprudenza di legittimità. P.Q.MAccoglie il primo motivo di ricorso, respinto il secondo, cassa ladecisione impugnata e, decidendo nel merito, accoglie l’originario ricorsodella contribuente. Dichiara compensate le spese di tutti i gradi di giudizio.Così deciso in Roma, il 23 giugno 2026Il Presidente