CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 11 ottobre 2022
Cassazione n. 48086/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 15/10/2021 della CORTE APPELLO di POTENZAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] La Corte di appello di Potenza, con sentenza del 15 ottobre 2021, ha confermato la decisione del Tribunale di Matera pronunciata nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], condannato alla pena di giustizia per i reati di cui agli artt. 582, 585, 576, n. 1, 577 ultimo comma, 61, n. 2, cod. pen. e all'art. 55, comma 9, d.lgs. 231/2007 (ora art. 493 ter cod. pen.). Considerato che il primo motivo di ricorso, con cui si deduce la violazione di legge ed il vizio di motivazione in relazione all'affermazione di responsabilità per il delitto di cui all'art. 582 cod. pen., è manifestamente infondato in quanto dalla lettura della pronuncia impugnata si rileva l'esistenza di un apparato motivazionale connotato da lineare e coerente logicità conforme all'esauriente disamina degli elementi probatori in atti in punto di responsabilità per il delitto di lesioni personali, sicché l'asserita violazione della legge penale sostanziale risulta fondata su assunti volti a proporre una alternativa ricostruzione fattuale della fattispecie concreta, già idoneamente svolta dai giudici di merito. Ebbene, la Corte territoriale ha correttamente ritenuto il concorso formale tra il delitto di lesioni e quello di esercizio arbitrario delle proprie ragioni in forza della connotazione della condotta violenta posta in essere dal prevenuto in danno della persona offesa, che risultava esorbitante rispetto alla "soglia" di tipicità propria della fattispecie di cui all'art. 393 cod. pen. In particolare, i giudici del merito hanno evidenziato come la violenza esercitata "ha assunto una autonoma consistenza", pur essendo finalizzata all'esercizio arbitrario delle proprie ragioni, avendo causato lesioni consistite in "abrasioni del collo e della spalla sinistra", documentate dal certificato medico in atti, e non rilevando la contestualità spazio- temporale della condotta per la diversità delle fattispecie incriminatrici (pag. 5 della pronuncia oggetto di gravame); ritenuto che il secondo motivo di ricorso, con cui si deduce la violazione di legge ed il vizio di motivazione in relazione al mancato riconoscimento della causa di non punibilità di cui all'art.131 bis cod. pen., è manifestamente infondato in quanto la Corte territoriale, anche alla luce del consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità secondo cui l'appello è inammissibile per difetto di specificità dei motivi quando non risultano esplicitamente enunciati e argomentati i rilievi critici rispetto alle ragioni di fatto o di diritto poste a fondamento della decisione impugnata (Sez. U, n. 8825 del 27/10/2016, Rv. 268822), ha legittimamente fondato il diniego sul rilievo della inammissibilità del relativo motivo di appello per la mancanza del necessario confronto con le richiamate argomentazioni del primo giudice, il quale ha indicato una pluralità di elementi aventi valenza negativa ai fini del riconoscimento dell'invocata causa di non punibilità (pag. 11 della pronuncia del Tribunale); osservato che il terzo motivo di ricorso, con cui si lamenta la violazione di legge ed il vizio di motivazione in relazione al mancato riconoscimento delle circostanze di cui all'art. 62 bis cod. pen., oltre ad essere privo di specificità, è manifestamente infondato in quanto dalla lettura della pronuncia impugnata si rileva l'esistenza di una motivazione congrua ed esente da vizi logici, che espone le ragioni fondative del diniego del beneficio. In particolare, la Corte territoriale, espressamente richiamando le argomentazioni del Tribunale, ha valorizzato la gravità del reato, desunta dalla condotta globalmente valutata, e l'assenza di elementi positivamente apprezzabili ai fini della concessione del beneficio invocato (pag. 7 della sentenza impugnata). In tal senso viene in rilievo il principio affermato da questa Corte secondo cui nel motivare il diniego del beneficio richiesto, è sufficiente un congruo riferimento, da parte del giudice di merito, agli elementi ritenuti decisivi o rilevanti ovvero all'assenza di elementi di segno positivo (Sez. 2, n. 23903 del 15/07/2020, Rv. 279549; Sez. 3, n. 24128 del 18/03/2021, Rv. 281590), come è avvenuto nella specie; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione delle cause di inammissibilità, al versamento in favore della Cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti; P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in data 11 ottobre 2022 [OSCURATO:PERSONA]