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CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 14 giugno 2022

Cassazione n. 32963/2022

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la seguente ORDINANZA sul ricorso 23732-2021 proposto da: [OSCURATO:PERSONA]() [OSCURATO:PERSONA] 16 [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 67, presso lo studio dell'[OSCURATO:PERSONA] GRADARA, che lo rappresenta e difende; - ric~ente - contro [OSCURATO:PERSONA] I [OSCURATO:PERSONA] 40 [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIALE PINTURICCIII0 214, presso lo studio dell'[OSCURATO:PERSONA] V [OSCURATO:PERSONA])] ,IZI, che lo rappresenta e difende; - con troricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] 1)1 VIA N tCOLA [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore, Attivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 48/1), presso lo studio dell'[OSCURATO:PERSONA] GULLO, che lo rappresenta e difende; - controricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA] in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] 911, presso lo studio degli [OSCURATO:PERSONA] MA RC111 e l .eopoldo M U RAR )1G, che lo rappresentano e difendono; - controricorrente e ricorrente incidentale - avverso la sentenza n. 1146/2021 della CORTE D'APPELLO di ROMA, depositata il 15/02/2021; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 14/06/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] GUIZZI.

Ritenuto in fatto - che il [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] n. 16, in Roma, ricorre, sulla base di tre motivi, per la cassazione della sentenza n. 1146/21, del 15 febbraio 2021, della Corte di Appello di Roma, che — respingendo il gravame esperito, tra gli altri, dall'odierno ricorrente avverso l'ordinanza emessa dal Tribunale di Roma, ex art. 702-ter, comma 5, cod. proc. civ., il 15 dicembre 2014 — ha confermato la condanna dei Condomini di [OSCURATO:PERSONA] nn. 16, 26, 20 e 14, in Roma, all'esecuzione dei lavori di ripristino dell'a condotta fumarli di [OSCURATO:PERSONA]. 2021 n. 23732 sez.

M3 - ud. 14-06-2022 -2- Marchese e al risarcimento del danno, quantiticato in C 919,35 oltre Iva, cagionato al [OSCURATO:PERSONA] di via [OSCURATO:PERSONA] n. 40, in Roma; - che, in punto di fatto, l'odierno ricorrente riferisce di essere stato convenuto in giudizio — unitamente ad altri Condomini ubicati nella medesima via cittadina, contrassegnati con i numeri civici 10, 14, 20 e 26 — dal [OSCURATO:PERSONA] di via.jacopo Sannazzaro n. 40, il quale assumeva che, a seguito di infiltrazioni di acque piovane reflue verificatesi in un garage sito al civico n. 36 della stessa via Sannazzaro, era stato instaurato, nei confronti dei Comune di Roma e di ACEA (azienda municipale che provvede, tra l'altro, all'erogazione del servizio idrico), un accertamento tecnico preventivo, al fine di accertare le cause del fenomeno infiltrativo e di individuare i rimedi per porvi fine; - che l'espletata ATP — dalla quale, innanzitutto, emergeva come via Marchese sia percorsa, nel sottosuolo, da un tratto fognario di natura privata, utilizzata dai soprastami Condomini — accertava clic le infiltrazioni traevano origine da lesioni nel raccordo di collegamento di tra il pozzetto dell'area condominiale di via Marchese 26 e la condotta tognana, lamette net natio ii)gnam, ~une a tutti - che venivano, inoltre, individuati opere e costi necessari per la sostituzione delle parti ammalorate; - LI1L IUSIAULAW, Z,Ill.A.A-Z,11V ALI IlAILL UI di tecnico preventivo, un giudizio ex art. 702-bis cod. proc. civ. da parte del [OSCURATO:PERSONA] di via Sannazzaro n. 40, il quale formulava anche richiesta di ristoro dei danni derivati — a suo dire — dei Condomini di via Marchese, l'adito Tribunale di Roma, dopo aver dato corso ad una CTU (affidata al medesimo professionista g,ià incaricato 'lein,\TP) e‘I aver 11 i t-1 z; onr, 1,1 Ric. 2021 n. 23732 sez.

M3 - ud. 14-06-2022 -3- contraddittorio verso il Comune di Roma e ACEA avanzata dai convenuti, accoglieva il ricorso; - che il gravame esperito dai convenuti soccombenti veniva rigettato dal giudice di appello; - che avverso la sentenza della Corte capitolina ricorre per cassazione ricorre il [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] n. 16, sulla base — come detto — di tre motivi; - che il primo motivo denuncia — ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 3), cod. proc. civ. — violazione e falsa applicazione dell'art. 102 cod. proc. civ., lamentando il rigetto dell'eccezione di difetto di legittimazione passiva dei Condomini appellanti e della consequenziale istanza di integrazione del contraddittorio verso il Comune di Roma e ACEA (l'uno, perché indicato quale custode dell'impianto fognario, l'altra per aver realizzato il collettore di via Bertelli, al quale risulta collegato il tratto fognario di via Marchese); - che il secondo motivo denuncia — sempre ai sensi dell'ari. 300, comma 1, n. 3), cod. proc. civ. — violazione e falsa applicazione dell'art.2051 cod. civ., sul presupposto che l'inserimento dell'impianto Logi-larici fiCna n:te-2 Cittaulfia eSC1Udei:ebbe l'esiStiCtiZa di Un fapporto di custodia in capo ai Condomini di [OSCURATO:PERSONA]; - che il terzo motivo denuncia — ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. \ Ll proc. civ. — omessa, kisUI ildidiliL o contraddittoria motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio, e ciò in relazione al mancato accoglimento della richiesta di ammissione di Una nuova ('TI che sarebbe stata decisiv-a per il Oudizio; - che il [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] n. 26 ha proposto controricorso, chiedendo a questa Corte di accogliere il ricorso del (2,Liti--dr)rninio via Marchese n. 16 "in ragione dei motivi sopra esposti da intendersi [...] richiamati e trascritti"; Ric. 2021 n. 23732 sez.

M3 - ud. 14-06-2022 -4- - che hanno resistito) all'impugnazione, con distinti controricorsi, il [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] n. 40 e il [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] n. 10, chiedendo che la stessa sia dichiarata inammissibile e, comunque, rigettata; - che la proposta del relatore, ai sensi dell'art. 380-bis cod. proc. civ., è stata ritualmente comunicata alle parti, unitamente al decreto di fissazione dell'adunanza in camera di consiglio per il 14 giugno 2022; - che hanno depositato memoria sia i Condomini di [OSCURATO:PERSONA] nn. 16 e 26, che il [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] n. 40.

Considerato in diritto - che, in via preliminare, va rilevato che l'atto posto in essere dal [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] n. 26, litisconsorte processuale del [OSCURATO:PERSONA] di via Marchese n. 16, ancorché sia qualificato come controricorso, si presenta come integralmente adesivo alla proposta impugnazione; - che esso, pertanto, si pone alla stregua di un ricorso incidentale, tale dovendosi ritenere anche l'impugnazione di tipo adesivo che venga proposta dal litiseonsofte Liuti impugnante . . priiielpate e . . persegua i-1 medesimo intento di rimuovere il capo della sentenza sfavorevole ad entrambi, purché esperita — come nel caso che occupa — nel rispetto uei termine UI muitrama giutut ‘it_Atti veltu) tauttautc uat cutuunrato disposto degli artt. 370 e 371 cod. proc. civ., indipendentemente dai termini di impugnazione (l'abbreviato e l'ordinario) in astratto operativi (Cass.

S,ez. 3, ord. 23 novembre 2021, n. 36057,1).-v.. 663183- 01); - che entrambi i ricorsi sono inammissibili; Ric. 2021 n. 23732 sez.

M3 - ud. 14-06-2022 -5- - che ritiene, infatti, questo Collegio che le conclusioni in tal senso rassegnate nella proposta del consigliere relatore non siano state superate dai rilievi svolti dal ricorrente principale e da quello incidentale nelle rispettive memorie ex art. 380-bis, comma 2, cod. proc. civ.; - che il primo motivo — con cui è lamentata la mancata integrazione del contraddittorio verso il Comune di Roma e VACUA — è inammissibile; - che esso, invero, si basa sul rilievo che la via Marchese "è inserita nel sistema di gestione del Comune, ad iniziare dalla toponomastica, dalla manutenzione delle strade, dalla presenza di illuminazione e dalle concessioni per posti auto degli invalidi", per far così derivare dalla natura pubblica della strada anche quella del tratto fognario che serve i Condomini ivi esistenti; - che il motivo, dunque, non coglie la "ratio deadendi", che è quella dei riconoscimento Iella naiura privata non della strada, 'Densi del n tratto fognario ad essa sottostante, ponendo, così, una questione che è estranea al "decisum" del giudice di appello e, come tale, inammissibile 7,17 "ioni o n_ f. -7 A A Il i. oCZ. 0-1, oiu. t SencinuiC , n '2 10, 1NAT. / -r-h-U 1, la senso conforme Cass. Sez. 6-3, ord. 3 luglio 2020, n. 13735 Rv. 658411-01); - \.11L. pl..1 le MCdesime ragioni pure il secondo motivo — che denuncia violazione e falsa applicazione dell'art. 2051 cod. civ., sul presupposto (su cui insistono anche le memorie depositate dal • 11 vi:iiicipale e da quelle) incidentale) che la sentenza impugnata. avrebbe posto l'obbligo di custodia a carico di soggetti privi di poteri di vigilanza e controllo della "res" — è inammissibile; - che la decisione della Corte territoriale, come 'letto, assume che il tratto fognario interessato dalle lesioni all'origine dell'infiltrazione Ric. 2021 n. 23732 sez.

M3 - ud. 14-06-2022 -6- presenti natura privata, sicché invano i ricorrenti richiamano — ancora nelle memorie ex art. 380-bis, comma 2, cod. proc. civ. — il principio, enunciato da questa Corte, secondo cui gli "impianti fognari, da chiunque realizzati, una volta inseriti nel sistema delle fognature comunali, rientrano nella sfera di controllo dell'ente pubblico che, come custode, risponde, ai sensi dell'art. 2051 cod. civ., dei danni eziologicamente collegati alla cosa, salva la prova del fortuito" (Cass. Sez. 3, sent. 19 marzo 2009, n. 6665, Rv. 607357 -01), giacché tale principio presuppone che il danno origini, appunto, da un tratto che sia "inserito nel sistema delle fognature comunali" e non di proprietà privata; - che, del resto, dei pregiudizi originati da condotte fognarie possa rispondere, ai sensi dell'art. 2051 cod. civ., anche un singolo condominio — e ciò in relazione "ai danni subiti da un terzo" che "siano connessi ad un tratto del detto impianto posto ad esclusivo servizio di quel [OSCURATO:PERSONA] — ovvero, secondo la uiscipnna uena 1 1" 1• 1 11 comunione, pure più Condomini, e ciò rispetto "ad un impianto fognario posto in rapporto di accessorietà con una pluralità di edifici costituiti in distinti condomini, g,iacché oggettivamente e stabilmente destinato all'uso od al godimento di tutti i fabbricati", è evenienza ammessa dalla giurisprudenza di questa Corte (cfr. Cass. Sez. 2, sent. 4 nry-,1 f_e•:(111 z 11LULLIctll3 1 ,

11. C-UL—J, 1'V. 1.JUUJ I 3-1J - che, infine, anche il terzo motivo di ricorso è inammissibile, perché prospetta il mancato accoglimento della richiesta di ammissione una nuova CTL quale vizio di omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti; - che, tuttavia, tale vizio è ipotizzabile solo quando l'omissione investa un "fatto vero e pror”iio" (.-ion una "questione" o un "punto" della sentenza) e, quindi, "un fatto principale, ex art. 2697 cod. civ.

Ric. 2021 n. 23732 sez.

M3 - ud. 14-06-2022 -7- (cioè un tatto costitutivo, modificativo, impedinvo o estintivo) od anche un fatto secondario (cioè un fatto dedotto in funzione di prova di un fatto principale), purché controverso e decisivo" (così, in motivazione, Cass. Sez. 5, sent. 8 settembre 2016, n. 1 / /61, Rv. 641174-01; nello stesso senso Cass. Sez. 6-5, ord. 4 ottobre 2017, n. 23238, Rv. 646308-01), vale a dire "un preciso accadimento, ovvero una precisa circostanza da intendersi in senso storico-naturalistico" (Cass. Sez. 5, sent. 8 ottobre 2014, n. 21152, Rv. 632989-01; Cass. Sez.

Un., sent. 23 marzo 2015, n. 5745, non massimata), "un dato materiale, un episodio fenomenico rilevante, e le relative ricadute di esso in termini di diritto" (cfr. Cass. Sez. 1, ord. 5 marzo 2014, n. 5133, Rv. 629647-01) e "non deduzioni difensive" (così Cass. Sez. 2, sent. 14 giugno 2017, n. 14802, Rv. 644485-01) - che, pertanto, se fuoriesce dalla previsione di cui all'art. 360, comma 1, n. 5), cod. proc. civ. persino l'ipotesi dell'omesso esame delle critiche rivolta alla CTU recepita in sentenza, trattandosi di esposizione di mere argomentazioni difensive contro un elemento istruttorio (cfr. Cass. Sez. 1, sent. 16 marzo 2022, n. 8584, Rv. 664367- ., _11 .

A i 1), t-C1.170 non imo integnue n v udo iìOfiTia StluuCtia la decisione del giudice di non dare corso alla consulenza; - che, invero, non sembra ozioso rammentare come la CTU sia "mezzo istruttori() diverso dalla prova vera e proFià, sottratto alla disponibilità delle parti e affidato al prudente apprezzamento del giudice di merito, rientrando nel suo potere discrezionale la vt aluzion dporr s n l' aomin delausiliario e potendo la motivazione dell'eventuale diniego del giudice di ammissione del mezzo essere anche implicitamente desumibile dal contesto generale (1,11r, n.rn-rveinr,4-11,-e.r1rAtin ,r-\ 11-‘, d• /1 ,311 ,1 rn 1 i 31-n ,Z1e-Itlt‘ rs1 laílt•rn rn-er-11-1,11-r‘l-tr‘ Ric. 2021 n. 23732 sez.

M3 - ud. 14-06-2022 -8- unitariamente considerato" Cass. Sez. 6-1, ord. 13 gennaio 2020, n. 326, Rv. 656801-01); - che, parimenti, "rientra nei poteri discrezionali del giudice di merito la valutazione dell'opportunità di disporre indagini tecniche suppletive o integrative, di sentire a chiarimenti il consulente sulla relazione già depositata ovvero di rinnovare, in parte o «in toto», le indagini, sostituendo l'ausiliare del giudice", l'esercizio di tale potere non essendo "sindacabile in sede di legittimità, ove ne sia data adeguata motivazione, immune da vizi logici e giuridici" (da ultimo, Cass. Sez. 6-I,av., ord. 24 gennaio 2019, n. 2103, Rv. 652615-01); - che le spese seguono la soccombenza e vanno liquidate come da dispositivo, tenendo conto, però, che i controricorrenti [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] n. 40 e [OSCURATO:PERSONA] n. 10 hanno resistito solo all'impugnazione principale; - che, infine, in ragione della declaratoria di inammissibilità del ricorso principale e di quello incidentale va dato atto — ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228 — della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dei ricorrenti [OSCURATO:PERSONA], se dovuto secondo un accertamento spettante all'amministrazione giudiziaria (Cass. Sez.

Un., sent. 20 febbraio 2020, n. 4315, Rv. 657198-01), dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13.

PQM Ric. 2021 n. 23732 sez.

M3 - ud. 14-06-2022 -9- La Corte dichiara inammissibile i ricorsi dei Condomini di [OSCURATO:PERSONA] nn. 16 e 26, condannando il primo a rifondere, ai Condomini di [OSCURATO:PERSONA] n. 40 e di [OSCURATO:PERSONA] n. 10, le spese del presente giudizio di legittimità, liquidandole, per l'uno, in C 6.200,00, fulc oltre C 200,00 per esborsi, più 15% per spese generali ed accessori di legge, per l'altro, in C 5.200,00, oltre C 200,00 per esborsi, più 15% per spese generali ed accessori di legge.

Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quata; del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, la Corte dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente principale e di quello incidentale, se dovuto, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previs

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso 23732-2021 proposto da: [OSCURATO:PERSONA]() [OSCURATO:PERSONA] 16 [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 67, presso lo studio dell'[OSCURATO:PERSONA] GRADARA, che lo rappresenta e difende; - ric~ente - contro [OSCURATO:PERSONA] I [OSCURATO:PERSONA] 40 [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIALE PINTURICCIII0 214, presso lo studio dell'[OSCURATO:PERSONA] V [OSCURATO:PERSONA])] ,IZI, che lo rappresenta e difende; - con troricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] 1)1 VIA N tCOLA [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore, Attivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 48/1), presso lo studio dell'[OSCURATO:PERSONA] GULLO, che lo rappresenta e difende; - controricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA] in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] 911, presso lo studio degli [OSCURATO:PERSONA] MA RC111 e l .eopoldo M U RAR )1G, che lo rappresentano e difendono; - controricorrente e ricorrente incidentale - avverso la sentenza n. 1146/2021 della CORTE D'APPELLO di ROMA, depositata il 15/02/2021; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 14/06/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] GUIZZI. Ritenuto in fatto - che il [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] n. 16, in Roma, ricorre, sulla base di tre motivi, per la cassazione della sentenza n. 1146/21, del 15 febbraio 2021, della Corte di Appello di Roma, che — respingendo il gravame esperito, tra gli altri, dall'odierno ricorrente avverso l'ordinanza emessa dal Tribunale di Roma, ex art. 702-ter, comma 5, cod. proc. civ., il 15 dicembre 2014 — ha confermato la condanna dei Condomini di [OSCURATO:PERSONA] nn. 16, 26, 20 e 14, in Roma, all'esecuzione dei lavori di ripristino dell'a condotta fumarli di [OSCURATO:PERSONA]. 2021 n. 23732 sez. M3 - ud. 14-06-2022 -2- Marchese e al risarcimento del danno, quantiticato in C 919,35 oltre Iva, cagionato al [OSCURATO:PERSONA] di via [OSCURATO:PERSONA] n. 40, in Roma; - che, in punto di fatto, l'odierno ricorrente riferisce di essere stato convenuto in giudizio — unitamente ad altri Condomini ubicati nella medesima via cittadina, contrassegnati con i numeri civici 10, 14, 20 e 26 — dal [OSCURATO:PERSONA] di via.jacopo Sannazzaro n. 40, il quale assumeva che, a seguito di infiltrazioni di acque piovane reflue verificatesi in un garage sito al civico n. 36 della stessa via Sannazzaro, era stato instaurato, nei confronti dei Comune di Roma e di ACEA (azienda municipale che provvede, tra l'altro, all'erogazione del servizio idrico), un accertamento tecnico preventivo, al fine di accertare le cause del fenomeno infiltrativo e di individuare i rimedi per porvi fine; - che l'espletata ATP — dalla quale, innanzitutto, emergeva come via Marchese sia percorsa, nel sottosuolo, da un tratto fognario di natura privata, utilizzata dai soprastami Condomini — accertava clic le infiltrazioni traevano origine da lesioni nel raccordo di collegamento di tra il pozzetto dell'area condominiale di via Marchese 26 e la condotta tognana, lamette net natio ii)gnam, ~une a tutti - che venivano, inoltre, individuati opere e costi necessari per la sostituzione delle parti ammalorate; - LI1L IUSIAULAW, Z,Ill.A.A-Z,11V ALI IlAILL UI di tecnico preventivo, un giudizio ex art. 702-bis cod. proc. civ. da parte del [OSCURATO:PERSONA] di via Sannazzaro n. 40, il quale formulava anche richiesta di ristoro dei danni derivati — a suo dire — dei Condomini di via Marchese, l'adito Tribunale di Roma, dopo aver dato corso ad una CTU (affidata al medesimo professionista g,ià incaricato 'lein,\TP) e‘I aver 11 i t-1 z; onr, 1,1 Ric. 2021 n. 23732 sez. M3 - ud. 14-06-2022 -3- contraddittorio verso il Comune di Roma e ACEA avanzata dai convenuti, accoglieva il ricorso; - che il gravame esperito dai convenuti soccombenti veniva rigettato dal giudice di appello; - che avverso la sentenza della Corte capitolina ricorre per cassazione ricorre il [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] n. 16, sulla base — come detto — di tre motivi; - che il primo motivo denuncia — ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 3), cod. proc. civ. — violazione e falsa applicazione dell'art. 102 cod. proc. civ., lamentando il rigetto dell'eccezione di difetto di legittimazione passiva dei Condomini appellanti e della consequenziale istanza di integrazione del contraddittorio verso il Comune di Roma e ACEA (l'uno, perché indicato quale custode dell'impianto fognario, l'altra per aver realizzato il collettore di via Bertelli, al quale risulta collegato il tratto fognario di via Marchese); - che il secondo motivo denuncia — sempre ai sensi dell'ari. 300, comma 1, n. 3), cod. proc. civ. — violazione e falsa applicazione dell'art.2051 cod. civ., sul presupposto che l'inserimento dell'impianto Logi-larici fiCna n:te-2 Cittaulfia eSC1Udei:ebbe l'esiStiCtiZa di Un fapporto di custodia in capo ai Condomini di [OSCURATO:PERSONA]; - che il terzo motivo denuncia — ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. \ Ll proc. civ. — omessa, kisUI ildidiliL o contraddittoria motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio, e ciò in relazione al mancato accoglimento della richiesta di ammissione di Una nuova ('TI che sarebbe stata decisiv-a per il Oudizio; - che il [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] n. 26 ha proposto controricorso, chiedendo a questa Corte di accogliere il ricorso del (2,Liti--dr)rninio via Marchese n. 16 "in ragione dei motivi sopra esposti da intendersi [...] richiamati e trascritti"; Ric. 2021 n. 23732 sez. M3 - ud. 14-06-2022 -4- - che hanno resistito) all'impugnazione, con distinti controricorsi, il [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] n. 40 e il [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] n. 10, chiedendo che la stessa sia dichiarata inammissibile e, comunque, rigettata; - che la proposta del relatore, ai sensi dell'art. 380-bis cod. proc. civ., è stata ritualmente comunicata alle parti, unitamente al decreto di fissazione dell'adunanza in camera di consiglio per il 14 giugno 2022; - che hanno depositato memoria sia i Condomini di [OSCURATO:PERSONA] nn. 16 e 26, che il [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] n. 40. Considerato in diritto - che, in via preliminare, va rilevato che l'atto posto in essere dal [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] n. 26, litisconsorte processuale del [OSCURATO:PERSONA] di via Marchese n. 16, ancorché sia qualificato come controricorso, si presenta come integralmente adesivo alla proposta impugnazione; - che esso, pertanto, si pone alla stregua di un ricorso incidentale, tale dovendosi ritenere anche l'impugnazione di tipo adesivo che venga proposta dal litiseonsofte Liuti impugnante . . priiielpate e . . persegua i-1 medesimo intento di rimuovere il capo della sentenza sfavorevole ad entrambi, purché esperita — come nel caso che occupa — nel rispetto uei termine UI muitrama giutut ‘it_Atti veltu) tauttautc uat cutuunrato disposto degli artt. 370 e 371 cod. proc. civ., indipendentemente dai termini di impugnazione (l'abbreviato e l'ordinario) in astratto operativi (Cass. S,ez. 3, ord. 23 novembre 2021, n. 36057,1).-v.. 663183- 01); - che entrambi i ricorsi sono inammissibili; Ric. 2021 n. 23732 sez. M3 - ud. 14-06-2022 -5- - che ritiene, infatti, questo Collegio che le conclusioni in tal senso rassegnate nella proposta del consigliere relatore non siano state superate dai rilievi svolti dal ricorrente principale e da quello incidentale nelle rispettive memorie ex art. 380-bis, comma 2, cod. proc. civ.; - che il primo motivo — con cui è lamentata la mancata integrazione del contraddittorio verso il Comune di Roma e VACUA — è inammissibile; - che esso, invero, si basa sul rilievo che la via Marchese "è inserita nel sistema di gestione del Comune, ad iniziare dalla toponomastica, dalla manutenzione delle strade, dalla presenza di illuminazione e dalle concessioni per posti auto degli invalidi", per far così derivare dalla natura pubblica della strada anche quella del tratto fognario che serve i Condomini ivi esistenti; - che il motivo, dunque, non coglie la "ratio deadendi", che è quella dei riconoscimento Iella naiura privata non della strada, 'Densi del n tratto fognario ad essa sottostante, ponendo, così, una questione che è estranea al "decisum" del giudice di appello e, come tale, inammissibile 7,17 "ioni o n_ f. -7 A A Il i. oCZ. 0-1, oiu. t SencinuiC , n '2 10, 1NAT. / -r-h-U 1, la senso conforme Cass. Sez. 6-3, ord. 3 luglio 2020, n. 13735 Rv. 658411-01); - \.11L. pl..1 le MCdesime ragioni pure il secondo motivo — che denuncia violazione e falsa applicazione dell'art. 2051 cod. civ., sul presupposto (su cui insistono anche le memorie depositate dal • 11 vi:iiicipale e da quelle) incidentale) che la sentenza impugnata. avrebbe posto l'obbligo di custodia a carico di soggetti privi di poteri di vigilanza e controllo della "res" — è inammissibile; - che la decisione della Corte territoriale, come 'letto, assume che il tratto fognario interessato dalle lesioni all'origine dell'infiltrazione Ric. 2021 n. 23732 sez. M3 - ud. 14-06-2022 -6- presenti natura privata, sicché invano i ricorrenti richiamano — ancora nelle memorie ex art. 380-bis, comma 2, cod. proc. civ. — il principio, enunciato da questa Corte, secondo cui gli "impianti fognari, da chiunque realizzati, una volta inseriti nel sistema delle fognature comunali, rientrano nella sfera di controllo dell'ente pubblico che, come custode, risponde, ai sensi dell'art. 2051 cod. civ., dei danni eziologicamente collegati alla cosa, salva la prova del fortuito" (Cass. Sez. 3, sent. 19 marzo 2009, n. 6665, Rv. 607357 -01), giacché tale principio presuppone che il danno origini, appunto, da un tratto che sia "inserito nel sistema delle fognature comunali" e non di proprietà privata; - che, del resto, dei pregiudizi originati da condotte fognarie possa rispondere, ai sensi dell'art. 2051 cod. civ., anche un singolo condominio — e ciò in relazione "ai danni subiti da un terzo" che "siano connessi ad un tratto del detto impianto posto ad esclusivo servizio di quel [OSCURATO:PERSONA] — ovvero, secondo la uiscipnna uena 1 1" 1• 1 11 comunione, pure più Condomini, e ciò rispetto "ad un impianto fognario posto in rapporto di accessorietà con una pluralità di edifici costituiti in distinti condomini, g,iacché oggettivamente e stabilmente destinato all'uso od al godimento di tutti i fabbricati", è evenienza ammessa dalla giurisprudenza di questa Corte (cfr. Cass. Sez. 2, sent. 4 nry-,1 f_e•:(111 z 11LULLIctll3 1 , 11. C-UL—J, 1'V. 1.JUUJ I 3-1J - che, infine, anche il terzo motivo di ricorso è inammissibile, perché prospetta il mancato accoglimento della richiesta di ammissione una nuova CTL quale vizio di omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti; - che, tuttavia, tale vizio è ipotizzabile solo quando l'omissione investa un "fatto vero e pror”iio" (.-ion una "questione" o un "punto" della sentenza) e, quindi, "un fatto principale, ex art. 2697 cod. civ. Ric. 2021 n. 23732 sez. M3 - ud. 14-06-2022 -7- (cioè un tatto costitutivo, modificativo, impedinvo o estintivo) od anche un fatto secondario (cioè un fatto dedotto in funzione di prova di un fatto principale), purché controverso e decisivo" (così, in motivazione, Cass. Sez. 5, sent. 8 settembre 2016, n. 1 / /61, Rv. 641174-01; nello stesso senso Cass. Sez. 6-5, ord. 4 ottobre 2017, n. 23238, Rv. 646308-01), vale a dire "un preciso accadimento, ovvero una precisa circostanza da intendersi in senso storico-naturalistico" (Cass. Sez. 5, sent. 8 ottobre 2014, n. 21152, Rv. 632989-01; Cass. Sez. Un., sent. 23 marzo 2015, n. 5745, non massimata), "un dato materiale, un episodio fenomenico rilevante, e le relative ricadute di esso in termini di diritto" (cfr. Cass. Sez. 1, ord. 5 marzo 2014, n. 5133, Rv. 629647-01) e "non deduzioni difensive" (così Cass. Sez. 2, sent. 14 giugno 2017, n. 14802, Rv. 644485-01) - che, pertanto, se fuoriesce dalla previsione di cui all'art. 360, comma 1, n. 5), cod. proc. civ. persino l'ipotesi dell'omesso esame delle critiche rivolta alla CTU recepita in sentenza, trattandosi di esposizione di mere argomentazioni difensive contro un elemento istruttorio (cfr. Cass. Sez. 1, sent. 16 marzo 2022, n. 8584, Rv. 664367- ., _11 . A i 1), t-C1.170 non imo integnue n v udo iìOfiTia StluuCtia la decisione del giudice di non dare corso alla consulenza; - che, invero, non sembra ozioso rammentare come la CTU sia "mezzo istruttori() diverso dalla prova vera e proFià, sottratto alla disponibilità delle parti e affidato al prudente apprezzamento del giudice di merito, rientrando nel suo potere discrezionale la vt aluzion dporr s n l' aomin delausiliario e potendo la motivazione dell'eventuale diniego del giudice di ammissione del mezzo essere anche implicitamente desumibile dal contesto generale (1,11r, n.rn-rveinr,4-11,-e.r1rAtin ,r-\ 11-‘, d• /1 ,311 ,1 rn 1 i 31-n ,Z1e-Itlt‘ rs1 laílt•rn rn-er-11-1,11-r‘l-tr‘ Ric. 2021 n. 23732 sez. M3 - ud. 14-06-2022 -8- unitariamente considerato" Cass. Sez. 6-1, ord. 13 gennaio 2020, n. 326, Rv. 656801-01); - che, parimenti, "rientra nei poteri discrezionali del giudice di merito la valutazione dell'opportunità di disporre indagini tecniche suppletive o integrative, di sentire a chiarimenti il consulente sulla relazione già depositata ovvero di rinnovare, in parte o «in toto», le indagini, sostituendo l'ausiliare del giudice", l'esercizio di tale potere non essendo "sindacabile in sede di legittimità, ove ne sia data adeguata motivazione, immune da vizi logici e giuridici" (da ultimo, Cass. Sez. 6-I,av., ord. 24 gennaio 2019, n. 2103, Rv. 652615-01); - che le spese seguono la soccombenza e vanno liquidate come da dispositivo, tenendo conto, però, che i controricorrenti [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] n. 40 e [OSCURATO:PERSONA] n. 10 hanno resistito solo all'impugnazione principale; - che, infine, in ragione della declaratoria di inammissibilità del ricorso principale e di quello incidentale va dato atto — ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228 — della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dei ricorrenti [OSCURATO:PERSONA], se dovuto secondo un accertamento spettante all'amministrazione giudiziaria (Cass. Sez. Un., sent. 20 febbraio 2020, n. 4315, Rv. 657198-01), dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13. PQM Ric. 2021 n. 23732 sez. M3 - ud. 14-06-2022 -9- La Corte dichiara inammissibile i ricorsi dei Condomini di [OSCURATO:PERSONA] nn. 16 e 26, condannando il primo a rifondere, ai Condomini di [OSCURATO:PERSONA] n. 40 e di [OSCURATO:PERSONA] n. 10, le spese del presente giudizio di legittimità, liquidandole, per l'uno, in C 6.200,00, fulc oltre C 200,00 per esborsi, più 15% per spese generali ed accessori di legge, per l'altro, in C 5.200,00, oltre C 200,00 per esborsi, più 15% per spese generali ed accessori di legge. Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quata; del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, la Corte dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente principale e di quello incidentale, se dovuto, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previs
Sentenza Cassazione n. 32963/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris