CassazionedecretoSezione 1
Cassazione n. 13313/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 26160/2020 R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA], rappresentatoe difeso dall ' Avv. [OSCURATO:PERSONA] , con do- micilio eletto in Roma, viaT. Folengo, n. 49 ; –ricorrente – contro MINISTERO DELL'INTERNO; –intimato – avverso il decreto del Tribunale di Venezia n. 4510/19 depositatoil 27 maggio 2019. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio dell'8 marzo 2023 dal [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA], cittadino della [OSCURATO:PERSONA], ha proposto ricorso per cas- sazione, per tre motivi, avverso il decreto del 27 maggio 2019, con cui il Tribunale di Venezia ha rigettato la domanda di riconoscimento della prote- zione sussidiaria o di rilascio del permesso di soggiorno per motivi umanitari da lui proposta. Il Ministero dell'interno non ha svolto attività difensiva. [OSCURATO:PERSONA] 1. Preliminarmente, si rileva che, in quanto promosso in primo grado con ricorso depositato nell'anno 2018, il giudizio in esame è assoggettato alla disciplina dettata dall'art. 35-bisdel d.lgs. 28 gennaio 2008, n. 25, introdotto dall'art. 6, comma primo, lett. g), deld.l. 17 febbraio 2017, n. 13, convertito con modificazioni dalla legge 13 aprile 2017, n. 46, il quale prevede, al quarto periodo del comma tredicesimo, che «la procura alle liti per la proposizione del ricorso per cassazione deve essere conferita, a penadi inammissibilità del ricorso, in data successiva alla comunicazione del decreto impugnato; a tal fine il difensore certifica la data di rilascio in suo favore della procura mede- sima». L'interpretazione della predetta disposizione ha dato luogo ad un contra- sto di giurisprudenza, risolto dalle Sezioni Unite di questa Corte con la recente sentenza 1° giugno 2021, n. 15177, la quale ha enunciato il principio di diritto secondo cui «l'art. 35-bis, comma tredicesimo, del d.lgs. n. 25 del 2008 ha richiesto, quale elemento di specialità rispetto alle ordinarie ipotesi di rilascio della procura speciale regolate dagli artt. 83 e 365 cod. proc. civ., il requisito della posteriorità della data rispetto alla comunicazione del provvedimento impugnato, prevedendo una speciale ipotesi di inammissibilità del ricorso, nel caso di mancata certificazione della data di rilascio della procura in suo favore da parte del difensore», con la conseguenza che «la procura speciale per il ricorso per cassazione per le materie regolatedall'art. 35-bis, comma tredi- cesimo, del d.lgs. n. 25 del 2008 e dalle disposizioni di legge successive che ad essa rimandano deve contenere in modo esplicito l'indicazione della data successiva alla comunicazione del provvedimento impugnato e richiede che il difensore certifichi, anche solo con un'unica sottoscrizione, sia la data della procura successiva alla comunicazione che l'autenticità della firma del confe- rente». La questione di legittimità costituzionale della predetta disposizione, nell'interpretazione fornitane dalle Sezioni Unite, sollevata in riferimento agli artt. 3, 10, 24, 111 e 117, primo comma, Cost., quest'ultimo in relazione agli artt. 28 e 46, par. 11, della direttiva 2013/32/UE, agli artt. 46, 18 e 19, par. 2, della CDFUE, nonché agli artt. 6, 13 e 14 della CEDU, è stata dichiarata infondata dalla Corte costituzionale con sentenza n. 13 del 2022, la quale, dato atto del carattere strumentale dell'onere introdotto da tale disposizione, volto ad assicurare il rispetto della regola generale di necessaria posteriorità della procura speciale e non incidente né sulla sospensione degli effetti del provvedimento di rigetto della domanda, né sulla possibilità del rilascio della procura in via consolare, ha affermato che l'imposizione dello stessocostitui- sce espressione della discrezionalità di cui il legislatore gode in materia pro- cessuale. Ad avviso del Giudice delle leggi, tale onere non può ritenersi né irragionevole, in quanto giustificato dalla funzione nomofilattica demandata alla Corte di cassazione, né tale da rendere impossibile o estremamente dif- ficile l'esercizio del diritto di difesa, in quanto presidiato da una sanzione non sproporzionata né contrastante con i principi di effettività ed equivalenza della tutela, non risolvendosi la sua previsione in una sorta di presunzione di ri- nuncia al ricorso per effetto della mancata presenza del richiedente sul terri- torio nazionale. Nell'enunciare il principio richiamato, le Sezioni Unite hanno chiarito, in particolare, che «tale autonoma formadi certificazione affidata al difensore non è in alcun modo surrogabile aliundedal mero contenuto complessivo della procura, anche se essa rechi al suo interno l'indicazione della data del confe- rimento (laddove priva di sua specifica certificazione) o quella del provvedi- mento sfavorevole e della sua comunicazione, a pena di svilire il dato testuale ed approdare ad interpretazione volta a realizzare una disapplicazione del testo normativo, così approdando ad un'ermeneusi contra legem, non con- sentita dal sistema». E' stato altresì precisato che, ai fini dell'osservanza della norma in esame, «non occorre che il difensore operi due distinte attestazioni, l'una relativa all'autentica della firma e l'altra alla certificazione della data, risultando sufficiente che anche solo attraverso un'unica asseverazione il di- fensore dia espressamente conto, anche senza l'uso di formule sacramentali, del fatto che la procura indichi una data successiva alla comunicazione, oc- correndo soltanto che risulti in modo esplicito che detto difensore abbia as- severato l'esistenza di una data di rilascio in epoca successiva alla comunica- zione del provvedimento». Conformemente a tale precisazione, è stata esclusa l'ammissibilità del ricorso per cassazione recante in calce una procura speciale nella quale, accanto alla firma del conferente ed alla data di rilascio della procura successiva a quella del decreto impugnato, non era inserita al- cuna espressione dalla quale risultasse che il difensore aveva inteso certifi- care che la data del conferimento della procura fosse successiva alla comuni- cazione del provvedimento impugnato, rinvenendosi unicamente l'autentica- zione della firma. Alle medesime conclusioni deve pervenirsi nel caso in esame, dal mo- mento che la procura speciale, rilasciata su fogl io separato e congiunto al ricorso per cassazione, reca, dopo l'indicazione della data di rilascio e la firma del ricorrente, unicamente l'autenticazione di quest'ultima, ai fini della quale risulta utilizzata la formula «per autentica», inidonea, nella sua genericità, a far ritenere che attraverso l'apposizione della propria sottoscrizione il difen- sore abbia inteso certificare anche la data in cui è stata rilasciata la procura. 2. Il ricorso va pertanto dichiarato inammissibile, senza che occorra prov- vedere al regolamento delle spese processuali, avuto riguardo alla mancata costituzione del Ministero. P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso. Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater,del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, inserito dall'art. 1, comma 17,della legge 24 dicembre 2012, n. 228, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a ti