CassazionedecretoSezione LDecisione del 18 novembre 2020
Cassazione n. 09209/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
DECRETO sul ricorso iscritto al n. 14866/2021 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA] S.P.A., rappresentatae difesa dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], giusta procura speciale in calce al ricorso, con domicilio digitale pec come da Registri di Giustizia Ricorrente C O N T R O [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avvocata [OSCURATO:PERSONA], giusta procura in calce al controricorso, con domicilio digitale pec, come da Registri di Giustizia -controricorrente- avverso la sentenza n. 2381/2020, emessa dalla Corte d’appello di Roma e pubblicata in data 18/11/2020; Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti; considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come in dispositivo, con distrazione in favore del procuratore dichiaratosi anticipatario ex art. 93 c.p.c. P.Q.M Dichiara estinto il giudizio. Condanna partericorrente al pagamento, in favore dell a part e controricorrent e , delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 2300,00per compensi professionali, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge, da distr