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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 14 maggio 2026

Cassazione n. 18903/2026

Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

BUNALE di SORVEGLIANZA di TORINOdato avviso alle parti;udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1.

Con l’ordinanza indicata in epigrafe il Tribunale di sorveglianza di Torino hadisatteso il reclamo proposto - ai sensi dell’art. 18-ter comma 6 e 14-ter legge 26 luglio 1975n. 354 - da [OSCURATO:PERSONA] (detenuto sottoposto al regime carcerario ex art. 41-bis Ord.pen.) avverso il provvedimento del 20/02/2025 del Magistrato di sorveglianza di Novara che -investito dall’Ufficio censura della [OSCURATO:PERSONA] di Novara, relativamente a una missivacontenente racconti provenienti dalla moglie e dal figlio del suddetto detenuto - avevadisposto il trattenimento della corrispondenza in arrivo.

La decisione trae originedall’esistenza, nella suddetta missiva, del riferimento, corredato da messaggi criptici, a unacerta attività commerciale, che il figlio del detenuto intenderebbe iniziare; il Tribunale disorveglianza ha anche considerato l’organicità di [OSCURATO:PERSONA] a un clan camorristico attivo nellazona di Ponticelli ed ha ravvisato, dunque, la sussistenza di esigenze di ordine pubblico esicurezza tali da legittimare il trattenimento della corrispondenza.2.

Ricorre per cassazione [OSCURATO:PERSONA], con atto a firma dell’avv. [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA], deducendo vizi ex art. 606 comma 1 lett. b) ed e) cod. proc. pen., perviolazione ed erronea applicazione di legge e mancanza di motivazione, rilevando che nonera giustificato il disposto trattenimento della missiva, atteso che nella stessa ci si riferiva auna attività di tipo finanziario e che il provvedimento impugnato non chiarisce quali siano leragioni di sicurezza pubblica sottese alla decisione.3.

Il ricorso è inammissibile, essendo fondato su motivi non consentiti in questasede, oltre che aspecifici e rivalutativi.

Deve, in proposito, rilevarsi che il controllo affidato algiudice di legittimità è esteso - oltre che all’inosservanza di disposizioni di legge sostanzialee processuale - alla mancanza di motivazione, dovendo in tale vizio essere ricondotti tutti icasi nei quali la motivazione stessa risulti del tutto priva dei requisiti minimi di coerenza,completezza e di logicità, al punto da risultare meramente apparente o assolutamenteinidonea a rendere comprensibile il filo logico seguito dal giudice di merito ovvero quando lelinee argomentative del provvedimento siano talmente scoordinate e carenti dei necessaripassaggi logici da far rimanere oscure le ragioni che hanno giustificato la decisione (cfr. Sez.U, n. 25080 del 28/05/2003, Pellegrino, Rv. 224611).In forza di tali parametri ermeneutici, questa Corte osserva che il ricorso nonindividua singoli aspetti del provvedimento impugnato da sottoporre a censuragiurisdizionale, ma tende in realtà a provocare una nuova e non consentita valutazione delmerito dei presupposti applicativi del provvedimento di trattenimento della corrispondenzaoriginariamente adottato nei suoi confronti.L’ordinanza impugnata, peraltro, ha correttamente valutato gli elementi risultanti agli atti, conmotivazione congrua, adeguata e scevra da vizi giuridici, soffermandosi in particolare sulfatto che della missiva era stato impedito l’inoltro proprio per il suo contenuto particolare, serapportato all’interesse di [OSCURATO:PERSONA] in ambito associativo.Con dette argomentazioni, che oltre a confermare la condivisibilità deltrattenimento disposto, censurano il reclamo proposto sotto il profilo dell’inammissibilità, nonsi confronta l’impugnazione, limitandosi a contestarle in modo generico.4.

Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue la condanna delricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ricorrendo ipotesi di esonero, alversamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in tremila euro, ai sensidell’art. 616 cod. proc. pen.

P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle speseprocessuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.Così è deciso, 14/05/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteANGELO [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
BUNALE di SORVEGLIANZA di TORINOdato avviso alle parti;udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Con l’ordinanza indicata in epigrafe il Tribunale di sorveglianza di Torino hadisatteso il reclamo proposto - ai sensi dell’art. 18-ter comma 6 e 14-ter legge 26 luglio 1975n. 354 - da [OSCURATO:PERSONA] (detenuto sottoposto al regime carcerario ex art. 41-bis Ord.pen.) avverso il provvedimento del 20/02/2025 del Magistrato di sorveglianza di Novara che -investito dall’Ufficio censura della [OSCURATO:PERSONA] di Novara, relativamente a una missivacontenente racconti provenienti dalla moglie e dal figlio del suddetto detenuto - avevadisposto il trattenimento della corrispondenza in arrivo. La decisione trae originedall’esistenza, nella suddetta missiva, del riferimento, corredato da messaggi criptici, a unacerta attività commerciale, che il figlio del detenuto intenderebbe iniziare; il Tribunale disorveglianza ha anche considerato l’organicità di [OSCURATO:PERSONA] a un clan camorristico attivo nellazona di Ponticelli ed ha ravvisato, dunque, la sussistenza di esigenze di ordine pubblico esicurezza tali da legittimare il trattenimento della corrispondenza.2. Ricorre per cassazione [OSCURATO:PERSONA], con atto a firma dell’avv. [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA], deducendo vizi ex art. 606 comma 1 lett. b) ed e) cod. proc. pen., perviolazione ed erronea applicazione di legge e mancanza di motivazione, rilevando che nonera giustificato il disposto trattenimento della missiva, atteso che nella stessa ci si riferiva auna attività di tipo finanziario e che il provvedimento impugnato non chiarisce quali siano leragioni di sicurezza pubblica sottese alla decisione.3. Il ricorso è inammissibile, essendo fondato su motivi non consentiti in questasede, oltre che aspecifici e rivalutativi. Deve, in proposito, rilevarsi che il controllo affidato algiudice di legittimità è esteso - oltre che all’inosservanza di disposizioni di legge sostanzialee processuale - alla mancanza di motivazione, dovendo in tale vizio essere ricondotti tutti icasi nei quali la motivazione stessa risulti del tutto priva dei requisiti minimi di coerenza,completezza e di logicità, al punto da risultare meramente apparente o assolutamenteinidonea a rendere comprensibile il filo logico seguito dal giudice di merito ovvero quando lelinee argomentative del provvedimento siano talmente scoordinate e carenti dei necessaripassaggi logici da far rimanere oscure le ragioni che hanno giustificato la decisione (cfr. Sez.U, n. 25080 del 28/05/2003, Pellegrino, Rv. 224611).In forza di tali parametri ermeneutici, questa Corte osserva che il ricorso nonindividua singoli aspetti del provvedimento impugnato da sottoporre a censuragiurisdizionale, ma tende in realtà a provocare una nuova e non consentita valutazione delmerito dei presupposti applicativi del provvedimento di trattenimento della corrispondenzaoriginariamente adottato nei suoi confronti.L’ordinanza impugnata, peraltro, ha correttamente valutato gli elementi risultanti agli atti, conmotivazione congrua, adeguata e scevra da vizi giuridici, soffermandosi in particolare sulfatto che della missiva era stato impedito l’inoltro proprio per il suo contenuto particolare, serapportato all’interesse di [OSCURATO:PERSONA] in ambito associativo.Con dette argomentazioni, che oltre a confermare la condivisibilità deltrattenimento disposto, censurano il reclamo proposto sotto il profilo dell’inammissibilità, nonsi confronta l’impugnazione, limitandosi a contestarle in modo generico.4. Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue la condanna delricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ricorrendo ipotesi di esonero, alversamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in tremila euro, ai sensidell’art. 616 cod. proc. pen. P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle speseprocessuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.Così è deciso, 14/05/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteANGELO [OSCURATO:PERSONA]
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