CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 1 giugno 1969
Cassazione n. 29575/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 10/02/2022 della CORTE APPELLO di PALERMOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo l'inammissibilità del ricorso; letta la memoria a firma del difensore del ricorrente, avv. [OSCURATO:PERSONA], il quale ha concluso chiedendo l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza del 10 febbraio 2022, la Corte d'Appello di Palermo ha dichiarato, previa riqualificazione nel reato di furto l'imputazione di ricettazione di cui al capo c), non doversi procedere per difetto di querela nei confronti dell'imputato [OSCURATO:PERSONA]; ha, invece, confermato la pronunzia di primo grado di condanna per i reati di cui all'art. 75 D.Igs 159/2011 e all'art. 256 d.lgs 152-2006 e riqualificata l'imputazione di cui capo b) nel reato di tentato furto aggravato dalla violenza sulle cose, escludendo l'aggravante di cui all'art 625 n 7 cod. pen. 2. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione l'imputato con atto sottoscritto dal difensore di fiducia ed articolato nei motivi di seguito sintetizzati a norma dell'art. 173, comma primo, disp. att. cod. proc. pen.. 2.1. Con il primo motivo di ricorso è denunziata, in relazione al capo d) dell'imputazione, violazione di legge penale e costituzionale in riferimento all'art. 2 del protocollo addizionale della CEDU, in quanto lesivo della libertà di circolazione in esso riconosciuta. In particolare, è denunziata la non determinatezza del concetto di "pericolosità sociale", sul quale si basa l'intero decreto legislativo 159/2011 che, pertanto, non può essere considerato quale base legale ai fini della contestazione, così come previsto nell'art. 75, della violazione della misura di sicurezza applicata nei confronti dell'imputato. 2.2. Con il secondo motivo è censurata la determinazione del trattamento sanzionatorio per il riconoscimento dell'ipotesi del tentativo di furto, apportando una riduzione di un terzo invece che quella massima di due terzi, senza indicare i criteri adottati. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile. 2. Il primo motivo è indeducibile perché fondato su censure che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelle già dedotte in appello e puntualmente disattese dalla Corte di merito con argomentazioni corrette in diritto, articolate e non manifestamente illogiche (pagg. 7-8 della sentenza impugnata), con le quali il ricorso non si confronta in maniera specifica. 3. Il secondo motivo è generico e manifestamente infondato, ove si consideri che la pena base per il reato più grave è stata determinata partendo dal minimo edittale e operando la riduzione ex art. 56 cod. pen. di un terzo (pag. 8 della sentenza). 4. All'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle Ammende che, in ragione della genericità del ricorso, si stima equo determinare in euro 3000,00. P. Q. M. La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di tremila euro in favore della cassa delle a