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CassazionesentenzaSezione 2

Cassazione n. 22957/2022

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] a TAURIANOVA avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del [OSCURATO:PERSONA] CALABRIAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; sentita la requisitoria del Pubblico ministero, nella persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA].ARDINO, che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso; sentita la difesa, che ha illustrato i motivi di ricorso e ne ha chiesto l'accoglimento. [OSCURATO:PERSONA]

1. [OSCURATO:PERSONA], a mezzo del proprio difensore, impugna l'ordinanza in data [OSCURATO:DATA_NASCITA] del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] che, in sede di riesame, ha annullato l'ordinanza in data [OSCURATO:DATA_NASCITA] del G.i.p. del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], limitatamente al reato in materia di armi contesto al capo G) e confermando la misura cautelare della custodia in carcere per il reato di partecipazione ad associazione a delinquere di tipo mafioso contestato al capo A) e di estorsione pluriaggravata anche ai sensi dell'art. 416-bis.1, cod.pen., contestata ai capi B), C) ed E).

Deduce:

1.1. "Annullamento ex art. 606 co. 1 lett. b) c.p.p. in relazione alla violazione dell'art. 273 c.p.p., 110 e 629 c.p. in punto di gravità indiziaria idonea a validare l'esistenza del concorso del reato di estorsione".

Il primo motivo rivolge le proprie censure alla ritenuta sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza in relazione ai capi B), C) ed E). - Con riguardo al capo B) (tentativo di estorsione in danno di Caccamo) osserva come il concorso di Alessi venga ricavato dalla sua condotta passiva tenuta in due singoli momenti rispetto a una vicenda snodatasi lungo plurimi segmenti.

Vengono quindi compendiati gli elementi valorizzati dal Tribunale per evidenziarne l'illogicità e l'inidoneità indiziaria.

Viene sottolineata -in ogni caso- la marginalità del contributo offerto dal ricorrente. - Con riguardo all'estorsione contestata al capo C) (Tentativo di estorsione in danno di Crucitti), evidenzia come Alessi figuri come mero accompagnatore di Zagari quando richiede una somma di denaro, per come emerge dalle stesse dichiarazioni della persona offesa, così mancando i presupposti per ritenere che vi sia un contributo causale alla condotta estorsiva. - Analoghe considerazioni vengono svolte anche con riguardo al capo E) (tentativo di estorsione in danno di Galluccio).

Anche in questo caso, Alessi viene indicato come mero accompagnatore silente di Zagari, per come riferisce lo stesso Galluccio, con la conseguenza che non vi sono elementi per ritenerlo concorrente nel delitto contestato.

Si denuncia la violazione dei principi di diritto dettati dalla giurisprudenza di legittimità in tema di concorso di persone nel reato.

1.2. "Annullamento ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. e) c.p.p., in relazione alla violazione degli artt. 273, c.p.p. e 416 bis co. 10 c.p. e al vizio motivazionale per illogicità dell'avversata ordinanza in ordine ai requisiti di gravità indiziaria".

Con il secondo motivo si richiama la natura soggettiva dell'aggravante dell'agevolazione mafiosa, caratterizzata dal dolo specifico rappresentato dalla finalità di favorire l'associazione mafiosa Si deduce, dunque, la macroscopica carenza di un'indagine circa tale consapevolezza richiesta per la configurazione dell'aggravante, giacchè l'ordinanza per le ipotesi di cui ai capi B), C) ed E) non chiarisce quale sia la ragione per cui Alessi volesse recare vantaggio al sodalizio e non piuttosto alla persona dello Zagari, così risultando omessa la motivazione sull'elemento psicologico. 1.3.

"Annullamento ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. e) c.p.p. in relazione alla omessa valutazione dei motivi di riesame - motivazione apparente ed illogica".

Per come anticipato nell'intitolazione, il motivo lamenta l'omessa valutazione del tribunale delle argomentazioni difensive relative alla sussistenza dei requisiti richiesti per formulare un giudizio di gravità indiziaria, alla qualificazione giuridica del fatto, alla gravità indiziaria e alle esigenze cautelari.

Sottolinea come, con riguardo al reato associativo, avesse lamentato come i plurimi contatti con [OSCURATO:PERSONA] non fossero idonei a far ritenere sussistenti gravi indizi di colpevolezza, giacché "a tale dato non è possibile accostare collegamenti con gli altri presunti sodali", rispetto ai quali manca un rapporto stabile.

Si aggiunge che il tribunale "non ha replicato rispetto alle censure della difesa offrendo una valutazione autonoma ed autoreferenziale (allorchè individua nelle condotte già delineate ai capi d'imputazione B, C, ed E, le ragioni della gravità indiziaria relativamente al capo A)", in mancanza di elementi che facciano ritenere che tali reati siano stati commessi nella qualità di partecipe dell'associazione e non piuttosto per gli interessi personali di Zagari. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è inammissibile perché propone questioni non consentite in sede di legittimità.

Invero, a fronte di un'ordinanza che ha dato puntuale risposta, con adeguata motivazione, alle doglianze contenute nell'istanza di riesame e ribadite con il ricorso per cassazione, il ricorrente -in realtà- non espone alcuna censura che sia astrattamente incasellabile in alcuno dei motivi deducibili in sede di legittimità.

A tal fine basti evidenziare come il tribunale ritenga che la presenza di Alessi alle varie vicende estorsive sia significativa di una sua partecipazione a esse, mentre secondo la difesa la "presenza silente" non vale a ritenere il suo concorso nel reato.

Analogamente, con riguardo alla partecipazione all'associazione, il ricorrente ritiene che la frequentazione degli appartenenti al sodalizio non sia sufficiente ai fini del giudizio dei gravi indizi di colpevolezza.

Ancora, afferma genericamente che il Tribunale non ha motivato con riguardo alla finalità agevolativa della condotta.

Tali argomenti, però, non evidenziano violazioni di legge o mancanze argomentative e manifeste illogicità dell'ordinanza impugnata, in quanto si oppongono al giudizio di sussistenza della gravità indiziaria e delle esigenze cautelari con una lettura delle emergenze procedimentali antagonista a quella del tribunale, che viene sostanzialmente criticata con riguardo alle valutazioni del compendio indiziario, ossia per un aspetto che non costituisce e non può costituire l'oggetto del giudizio di legittimità.

Tanto più quando -come nel caso di specie- esse si confrontano soltanto con una porzione della motivazione impugnata, così trascurando gMi ulteriori elementi valorizzati dal Tribunale, quale la partecipazione di Alessi al profitto delle estorsioni, la rilevata sinergia con le condotte di Zagari che lo indicava anche quale soggetto abilitato alla riscossione delle somme estorte e la piena consapevolezza della destinazione delle somme estorte alla cosca e della custodia delle armi realizzata sempre in favore della cosca.

Da ciò discende l'ulteriore causa di inammissibilità del ricorso, che diventa aspecifico nel momento in cui non si confronta con l'intero impianto argomentativo, ma soltanto con parte di esso, obliterandone la restante parte.

Va a tal proposito evidenziato come i vizi lamentati cori il ricorso devono riguardare l'interezza del provvedimento impugnato e non una parte di esso, atteso che la manifesta illogicità, la contraddittorietà ovvero la mancanza della motivazione è riferito all'ordinanza complessivamente considerata e non a una porzione di essa, selezionata dalla difesa e isolata dall'intero, da cui non può essere scissa senza incorrere nel vizio di aspecificità.

2. Quanto esposto porta alla declaratoria di inammissibilità del ricorso e a ciò segue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al pagamento in favore della cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti.

3. Una copia del presente provvedimento deve essere trasmessa, a cura della Cancelleria, al Direttore dell'Istituto penitenziario, ai sensi dell'art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod.proc.pen., in quanto dalla sua pronuncia non consegue la rimessione in libertà del detenuto.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1-ter, disp.

Att

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] a TAURIANOVA avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del [OSCURATO:PERSONA] CALABRIAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; sentita la requisitoria del Pubblico ministero, nella persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA].ARDINO, che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso; sentita la difesa, che ha illustrato i motivi di ricorso e ne ha chiesto l'accoglimento. [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA], a mezzo del proprio difensore, impugna l'ordinanza in data [OSCURATO:DATA_NASCITA] del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] che, in sede di riesame, ha annullato l'ordinanza in data [OSCURATO:DATA_NASCITA] del G.i.p. del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], limitatamente al reato in materia di armi contesto al capo G) e confermando la misura cautelare della custodia in carcere per il reato di partecipazione ad associazione a delinquere di tipo mafioso contestato al capo A) e di estorsione pluriaggravata anche ai sensi dell'art. 416-bis.1, cod.pen., contestata ai capi B), C) ed E). Deduce: 1.1. "Annullamento ex art. 606 co. 1 lett. b) c.p.p. in relazione alla violazione dell'art. 273 c.p.p., 110 e 629 c.p. in punto di gravità indiziaria idonea a validare l'esistenza del concorso del reato di estorsione". Il primo motivo rivolge le proprie censure alla ritenuta sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza in relazione ai capi B), C) ed E). - Con riguardo al capo B) (tentativo di estorsione in danno di Caccamo) osserva come il concorso di Alessi venga ricavato dalla sua condotta passiva tenuta in due singoli momenti rispetto a una vicenda snodatasi lungo plurimi segmenti. Vengono quindi compendiati gli elementi valorizzati dal Tribunale per evidenziarne l'illogicità e l'inidoneità indiziaria. Viene sottolineata -in ogni caso- la marginalità del contributo offerto dal ricorrente. - Con riguardo all'estorsione contestata al capo C) (Tentativo di estorsione in danno di Crucitti), evidenzia come Alessi figuri come mero accompagnatore di Zagari quando richiede una somma di denaro, per come emerge dalle stesse dichiarazioni della persona offesa, così mancando i presupposti per ritenere che vi sia un contributo causale alla condotta estorsiva. - Analoghe considerazioni vengono svolte anche con riguardo al capo E) (tentativo di estorsione in danno di Galluccio). Anche in questo caso, Alessi viene indicato come mero accompagnatore silente di Zagari, per come riferisce lo stesso Galluccio, con la conseguenza che non vi sono elementi per ritenerlo concorrente nel delitto contestato. Si denuncia la violazione dei principi di diritto dettati dalla giurisprudenza di legittimità in tema di concorso di persone nel reato. 1.2. "Annullamento ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. e) c.p.p., in relazione alla violazione degli artt. 273, c.p.p. e 416 bis co. 10 c.p. e al vizio motivazionale per illogicità dell'avversata ordinanza in ordine ai requisiti di gravità indiziaria". Con il secondo motivo si richiama la natura soggettiva dell'aggravante dell'agevolazione mafiosa, caratterizzata dal dolo specifico rappresentato dalla finalità di favorire l'associazione mafiosa Si deduce, dunque, la macroscopica carenza di un'indagine circa tale consapevolezza richiesta per la configurazione dell'aggravante, giacchè l'ordinanza per le ipotesi di cui ai capi B), C) ed E) non chiarisce quale sia la ragione per cui Alessi volesse recare vantaggio al sodalizio e non piuttosto alla persona dello Zagari, così risultando omessa la motivazione sull'elemento psicologico. 1.3. "Annullamento ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. e) c.p.p. in relazione alla omessa valutazione dei motivi di riesame - motivazione apparente ed illogica". Per come anticipato nell'intitolazione, il motivo lamenta l'omessa valutazione del tribunale delle argomentazioni difensive relative alla sussistenza dei requisiti richiesti per formulare un giudizio di gravità indiziaria, alla qualificazione giuridica del fatto, alla gravità indiziaria e alle esigenze cautelari. Sottolinea come, con riguardo al reato associativo, avesse lamentato come i plurimi contatti con [OSCURATO:PERSONA] non fossero idonei a far ritenere sussistenti gravi indizi di colpevolezza, giacché "a tale dato non è possibile accostare collegamenti con gli altri presunti sodali", rispetto ai quali manca un rapporto stabile. Si aggiunge che il tribunale "non ha replicato rispetto alle censure della difesa offrendo una valutazione autonoma ed autoreferenziale (allorchè individua nelle condotte già delineate ai capi d'imputazione B, C, ed E, le ragioni della gravità indiziaria relativamente al capo A)", in mancanza di elementi che facciano ritenere che tali reati siano stati commessi nella qualità di partecipe dell'associazione e non piuttosto per gli interessi personali di Zagari. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile perché propone questioni non consentite in sede di legittimità. Invero, a fronte di un'ordinanza che ha dato puntuale risposta, con adeguata motivazione, alle doglianze contenute nell'istanza di riesame e ribadite con il ricorso per cassazione, il ricorrente -in realtà- non espone alcuna censura che sia astrattamente incasellabile in alcuno dei motivi deducibili in sede di legittimità. A tal fine basti evidenziare come il tribunale ritenga che la presenza di Alessi alle varie vicende estorsive sia significativa di una sua partecipazione a esse, mentre secondo la difesa la "presenza silente" non vale a ritenere il suo concorso nel reato. Analogamente, con riguardo alla partecipazione all'associazione, il ricorrente ritiene che la frequentazione degli appartenenti al sodalizio non sia sufficiente ai fini del giudizio dei gravi indizi di colpevolezza. Ancora, afferma genericamente che il Tribunale non ha motivato con riguardo alla finalità agevolativa della condotta. Tali argomenti, però, non evidenziano violazioni di legge o mancanze argomentative e manifeste illogicità dell'ordinanza impugnata, in quanto si oppongono al giudizio di sussistenza della gravità indiziaria e delle esigenze cautelari con una lettura delle emergenze procedimentali antagonista a quella del tribunale, che viene sostanzialmente criticata con riguardo alle valutazioni del compendio indiziario, ossia per un aspetto che non costituisce e non può costituire l'oggetto del giudizio di legittimità. Tanto più quando -come nel caso di specie- esse si confrontano soltanto con una porzione della motivazione impugnata, così trascurando gMi ulteriori elementi valorizzati dal Tribunale, quale la partecipazione di Alessi al profitto delle estorsioni, la rilevata sinergia con le condotte di Zagari che lo indicava anche quale soggetto abilitato alla riscossione delle somme estorte e la piena consapevolezza della destinazione delle somme estorte alla cosca e della custodia delle armi realizzata sempre in favore della cosca. Da ciò discende l'ulteriore causa di inammissibilità del ricorso, che diventa aspecifico nel momento in cui non si confronta con l'intero impianto argomentativo, ma soltanto con parte di esso, obliterandone la restante parte. Va a tal proposito evidenziato come i vizi lamentati cori il ricorso devono riguardare l'interezza del provvedimento impugnato e non una parte di esso, atteso che la manifesta illogicità, la contraddittorietà ovvero la mancanza della motivazione è riferito all'ordinanza complessivamente considerata e non a una porzione di essa, selezionata dalla difesa e isolata dall'intero, da cui non può essere scissa senza incorrere nel vizio di aspecificità. 2. Quanto esposto porta alla declaratoria di inammissibilità del ricorso e a ciò segue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al pagamento in favore della cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti. 3. Una copia del presente provvedimento deve essere trasmessa, a cura della Cancelleria, al Direttore dell'Istituto penitenziario, ai sensi dell'art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod.proc.pen., in quanto dalla sua pronuncia non consegue la rimessione in libertà del detenuto. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1-ter, disp. Att
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