CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 24836/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. SORVEGLIANZA di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato in fatto e considerato in diritto Ritenuto che le censure dedotte nel ricorso in favore di [OSCURATO:PERSONA], in cui il difensore si duole della violazione dell'art. 41-bis I. n. 354 del 1975 - rilevando come l'ordinanza con cui il Tribunale di sorveglianza di Roma ha rigettato il reclamo avverso la proroga del regime detentivo differenziato nei confronti del suddetto non abbia motivato sul comportamento processuale del ricorrente, il quale nell'ambito di delicati processi per fatti ornicidiari ammetteva le sue responsabilità dimostrando revisione critica del proprio trascorso criminale e dando luogo, pur fuori della collaborazione, ad un processo di dissociazione dal sodalizio mafioso di appartenenza - non sono consentite in sede di legittimità, perché costituite da mere doglianze in punto di fatto, in parte anche generiche e non autosufficienti. Considerato che dette censure sono, altresì, riproduttive di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal Tribunale di sorveglianza di Roma. Si vedano in particolare pagine 5 e 6, in cui si sottolinea come: - il valore delle dichiarazioni rese da [OSCURATO:PERSONA] nei processi per fatti omicidiari sia ritenuto non idoneo a fondare una valutazione di diminuita pericolosità da parte dei Giudici della sorveglianza sin dal 2017, in occasione dei reclami avverso i precedenti decreti di proroga, ma una valutazione circoscritta a singoli fatti; - Pagano abbia reso le prime dichiarazioni nel 2016, dopo che in sede processuale era stato acquisito a suo carico un compendio probatorio granitico, e solo dopo tre anni ull:eriori dichiarazioni confessorie, dopo essere stato colpito da provvedimenti cautelari o comunque indagato per gravi reati punibili con la pena dell'ergastolo; - si tratti di una tempistica evidentemente dissonante con una sincera rottura delle relazioni criminali con il contesto di appartenenza; - Pagano ritenga di limitare la propria confessione all'autoaccusa, circostanza significativa di totale assenza di consapevolezza del significato di revisione critica; - la scelta del condannato non appaia significativa di volontà di rescindere i legami c:on il contesto di appartenenza, portando solo vantaggi processuali e benefici per il condannato, come il fatto di evitare la pena dell'ergastolo grazie al riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche; - sussista il pericolo che, essendo il suddetto elemento di spicco di un clan mafioso, possa essere punto di riferimento di altri, fintanto che non si spezzi irrimediabilmente il legame associativo. Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ricorrendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in tremila euro, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, 1