CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 4 agosto 1989
Cassazione n. 40013/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il 04/08/1989 avverso la sentenza del 08/03/2022 della CORTE DI CASSAZIONE di ROMAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Il procedimento si celebra con contraddittorio scritto ai sensi dell'art. 23 comma 8 del D.L. n. 137 del 2020, il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] GUERRA che ha depositato conclusioni scritte chiedendo la revoca della sentenza [OSCURATO:PERSONA] 1. La sesta sezione e della Corte di Cassazione dichiarava inammissibile il ricorso proposto nell'interesse del Bordeanu in quanto proposto il 4 novembre 2021 dichiarando il ricorso tardivo. 2. Avverso tale sentenza proponeva ricorso straordinario per errore per cassazione il difensore che deduceva che la Corte di Cassazione sarebbe incorsa in un errore dì fatto nel valutare il termineper proporre il ricorso per Cassazione; invero il termine di sessanta giorni che la Corte d'appello aveva indicato per il deposito della motivazione della sentenza cadeva domenica 18 luglio del 2021, sicché tale termine era prorogato di diritto - ai sensi dell'articolo 172, comma 3 cod. proc. pen. al giorno successivo, 19 luglio 2021. Computando i quarantacinque giorni per presentare ricorso e tenuto conto dei termini di sospensione feriale, il termine finale cadeva di nuovo di domenica, ovvero il 3 ottobre 2021, sìcché doveva ritenersi prorogato di diritto al giorno successivo di dto ovvero il 4 ottobre 2021 . nel quale veniva effettivamente depositato il ricorso per Cassazione, dichiarato erroneamente non tempestivo. [OSCURATO:PERSONA] 1.11 ricorso è inammissibile per difetto di legittimazione in quanto il difensore del ricorrente non è munito di procura speciale. 1.1.Si premette che l'errore materiale e l'errore di fatto, indicati dall'art. 625-bis cod. proc. pen. come motivi di possibile ricorso straordinario avverso provvedimenti della corte di cassazione, consistono, rispettivamente, il primo nella mancata rispondenza tra la volontà, correttamente formatasi, e la sua estrinsecazione grafica; il secondo in una svista o in un equivoco incidenti sugli atti interni al giudizio di legittimità, il cui contenuto viene percepito in modo difforme da quello effettivo, sicché rimangono del tutto estranei all'area dell'errore di fatto - e sono, quindi, inoppugnabili - gli errori di valutazione e di giudizio dovuti ad una non corretta interpretazione degli atti del processo di cassazione, da assimilare agli errori di diritto conseguenti all'inesatta ricostruzione del significato delle norme sostanziali e processuali (Sez. 5, Sentenza n. 29240 del 01/06/2018, Barbato, Rv. 273193 - 01). L'errore che si denuncia nel caso in esame è "di fatto" ed è segnalabile con ricorso straordinario proposto dalla parte o rilevabile ex officio dalla Cassazione entro novanta giorni dalla deliberazione (art. 625 bis comma 2 cod. proc. pen.). 1.2. Tanto premesso, il collegio riafferma che è inammissibile, per difetto di legittimazione soggettiva, il ricorso straordinario di cui all'art. 625-bis cod. proc. pen. per la correzione dell'errore di fatto proposto, nell'interesse del condannato, dal difensore che non sia munito dì procura speciale ex art. 122 cod. proc. pen. (Sez. U, Sentenza n. 32744 del 27/11/2014, dep.2015 Zangari, Rv. 264048 - 01). Non è idonea a sanare il difetto di legittimazione la circostanza che l'errore di fatto sia rilevabile anche d'ufficio (entro novanta giorni dalla deliberazione, nel caso in esame ampiamente scaduti): tale rilevabilità non può essere utilizzata per sanare il difetto di legittimazione nel proporre il ricorso straordinario; questo si atteggia come una sollecitazione processuale "esterna" al procedimento già concluso, che deve rispettare le regole processuali imposte per la sua legittimità. 2.Alla dichiarata inammissibilità del ricorso consegue, per il disposto dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che si determina equitativamente in C 3000,00. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000.00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il giorno 20