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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 11088/2026

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ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 22/05/2025 della CORTE APPELLO di [OSCURATO:PERSONA] dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] - che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza emessa dalla Corte di appello di [OSCURATO:PERSONA], che ha confermato la sentenza di condanna pronunciata in primo grado per i reati di cui agli artt. 612 commi 1 e 2, 61 n. 10 cod. pen. e 4 legge n. 110 del 1975; - che il primo motivo di ricorso - che denunzia violazione di legge e vizio di motivazione quanto al giudizio di penale responsabilità - è indeducibile perché fondato su motivi che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla Corte di merito (cfr. pag. 3 della sentenza impugnata) che ha dato atto della chiara estrazione del coltello e del fare minaccioso assunto dall'imputato; - che il secondo motivo di ricorso - che lamenta violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all'art. 131-bis cod. pen. - non è deducibile in questa sede in quanto postula un differente apprezzamento degli elementi fattuali fondanti la valutazione della Corte territoriale e si risolve nella pedissequa reiterazione di censure già dedotte in appello e puntualmente disattese dalla Corte di merito, con motivazione logica e non contraddittoria (cfr. pag. 4 della sentenza impugnata); - che, pertanto, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende. [OSCURATO:PERSONA] CASSAZIONE SETTIMA SEZIONE PENALE Composta da: 1 1 O 8 8 - 2 6 [OSCURATO:PERSONA] - Presidente - Ord. n. sez. 3122/2026 [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] - Relatore - R.G.N. 38148/2025 [OSCURATO:PERSONA] ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 22/05/2025 della CORTE APPELLO di [OSCURATO:PERSONA] dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] - che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza emessa dalla Corte di appello di [OSCURATO:PERSONA], che ha confermato la sentenza di condanna pronunciata in primo grado per i reati di cui agli artt. 612 commi 1 e 2, 61 n. 10 cod. pen. e 4 legge n. 110 del 1975; - che il primo motivo di ricorso - che denunzia violazione di legge e vizio di motivazione quanto al giudizio di penale responsabilità - è indeducibile perché fondato su motivi che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla Corte di merito (cfr. pag. 3 della sentenza impugnata) che ha dato atto della chiara estrazione del coltello e del fare minaccioso assunto dall'imputato; - che il secondo motivo di ricorso - che lamenta violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all'art. 131-bis cod. pen. - non è deducibile in questa sede in quanto postula un differente apprezzamento degli elementi fattuali fondanti la valutazione della Corte territoriale e si risolve nella pedissequa reiterazione di censure già dedotte in appello e puntualmente disattese dalla Corte di merito, con motivazione logica e non contraddittoria (cfr. pag. 4 della sentenza impugnata); - che, pertanto, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.MP.Q.M

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
        ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 22/05/2025 della CORTE APPELLO di [OSCURATO:PERSONA] dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] - che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza emessa dalla Corte di appello di [OSCURATO:PERSONA], che ha confermato la sentenza di condanna pronunciata in primo grado per  i  reati di cui agli artt. 612 commi 1 e 2, 61 n. 10 cod. pen. e 4 legge n. 110 del 1975; -  che il primo motivo di ricorso - che denunzia violazione di legge e vizio di motivazione quanto al giudizio di penale responsabilità - è indeducibile perché fondato su motivi che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla Corte di merito (cfr. pag. 3 della sentenza impugnata) che ha dato atto della chiara estrazione del coltello e del fare minaccioso assunto dall'imputato; -  che il secondo motivo di ricorso - che lamenta violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all'art. 131-bis cod. pen. - non è deducibile in questa sede in quanto postula un differente apprezzamento degli elementi fattuali fondanti  la valutazione della Corte territoriale e si risolve nella pedissequa reiterazione di censure già dedotte in appello e puntualmente disattese dalla Corte di merito, con motivazione logica e non contraddittoria (cfr. pag. 4 della sentenza impugnata); -  che, pertanto, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende. [OSCURATO:PERSONA] CASSAZIONE SETTIMA SEZIONE PENALE Composta da:            1 1 O 8 8 - 2 6 [OSCURATO:PERSONA]            - Presidente -        Ord. n. sez. 3122/2026 [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA]                    - Relatore -          R.G.N. 38148/2025 [OSCURATO:PERSONA] ha pronunciato la seguente        ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 22/05/2025 della CORTE APPELLO di [OSCURATO:PERSONA] dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] - che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza emessa dalla Corte di appello di [OSCURATO:PERSONA], che ha confermato la sentenza di condanna pronunciata in primo grado per  i  reati di cui agli artt. 612 commi 1 e 2, 61 n. 10 cod. pen. e 4 legge n. 110 del 1975; -  che il primo motivo di ricorso - che denunzia violazione di legge e vizio di motivazione quanto al giudizio di penale responsabilità - è indeducibile perché fondato su motivi che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla Corte di merito (cfr. pag. 3 della sentenza impugnata) che ha dato atto della chiara estrazione del coltello e del fare minaccioso assunto dall'imputato; -  che il secondo motivo di ricorso - che lamenta violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all'art. 131-bis cod. pen. - non è deducibile in questa sede in quanto postula un differente apprezzamento degli elementi fattuali fondanti  la valutazione della Corte territoriale e si risolve nella pedissequa reiterazione di censure già dedotte in appello e puntualmente disattese dalla Corte di merito, con motivazione logica e non contraddittoria (cfr. pag. 4 della sentenza impugnata); -  che, pertanto, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.   P.Q.MP.Q.M
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