CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 25 marzo 2022
Cassazione n. 14509/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 09/07/2021 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso di [OSCURATO:PERSONA]; OSSERVA Ritenuto che, con riferimento ai dedotti vizi di motivazione e violazione di legge in ordine alla responsabilità per il delitto di cui all'art. 337 cod. pen. sotto il profilo della certa consapevolezza della qualifica di pubblico ufficiale della parte offesa, i motivi sono meramente riproduttivi di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dai giudici di merito che attraverso la pedissequa analisi delle immagini e la valutazione dei tempi di intervento del Lucarelli sulla scena della selvaggia aggressione nei confronti del militare ripetutamente colpito al capo ed ormai svenuto in terra (pag. 8, sentenza), hanno spiegato come la qualifica della parte offesa dovesse essere ormai nota visti i tempi ristretti tra la esternazione della qualifica del militare e l'intervento del Lucarelli intervenuto sul posto dopo alcuni secondo; la stessa non poteva sfuggire essendo stato evidentemente chiamato e, pertanto, messo al corrente della situazione che aveva determinato un'aggressione portata da più persone contro una sola; valutazione di merito, quella con logicità e completezza operata dai Giudici di appello, non sindacabile in sede di legittimità; rilevato che in ordine al trattamento sanzionatorio, la Corte territoriale ha ridotto la pena dando conto delle ragioni che avevano portato ad allontanarsi in maniera significativa dal minimo edittale, motivazione che, in quanto coerente completa e logica non è sindacabile in sede di legittimità; rilevato che deve essere rigettata la richiesta della parte civile di condanna dell'imputato alla rifusione delle spese processuali sostenute nel grado tenuto conto in ipotesi di procedimento che si svolge dinanzi alla Corte di cassazione in camera di consiglio nelle forme previste dagli artt. 610 e 611 cod. proc. pen., quando il ricorso dell'imputato viene dichiarato per qualsiasi causa inammissibile, va disposta la condanna al pagamento delle spese processuali in favore della parte civile, solo se questa abbia effettivamente esplicato, nei modi e nei limiti consentiti, un'attività diretta a contrastare la avversa pretesa a tutela dei propri interessi di natura civile risarcitoria che nel caso di specie non si è verificata (Sez. 7, n. 44280 del 13/09/2016, C., Rv. 268139). rilevato che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 25/03/2022 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] • [OSCURATO:PERSONA] " DEpOGrrrr°111 C 49,4f 1: