Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 4

Cassazione n. 32271/2022

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB.

LIBERTA' di ROMA udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA]

1. Con l'ordinanza in epigrafe indicata, il Tribunale di Roma ha respinto l'appello cautelare proposto da [OSCURATO:PERSONA] avverso il provvedimento del primo giudice che aveva rigettato l'istanza di sostituzione della misura cautelare in atto della custodia in carcere con quella degli arresti domiciliari, in relazione al reato di cui all'art. 73 d.P.R. 309/90 (trasporto di n. 50 ovuli contenenti gr. 657,35 di eroina).

2. Ricorre per cassazione il prevenuto, a mezzo del difensore, lamentando (in sintesi, giusta il disposto di cui all'art. 173, comma 1, clisp. att. cod. proc. pen.) quanto segue.

I) Vizio di motivazione, in relazione alla paventata omessa deduzione di elementi di novità, nonostante gli elementi di segno positivo evidenziati dalla difesa del ricorrente, quali la positiva personalità dell'imputato, la condotta preprocessuale di piena collaborazione con l'A.G. ed il corretto comportamento successivo alla sottoposizione alla misura cautelare.

II) Vizio di motivazione, in merito alla inidoneità dell'invocata misura degli arresti donniciliari, anche con i dispositivi di controllo di cui all'art. 275-bis cod. proc. pen.

III) Vizio di motivazione, con riferimento ai criteri di adeguatezza e proporzionalità previsti dall'art. 275 cod. proc. pen., avuto riguardo al principio di extrema ratio della custodia carceraria.

3. Il Procuratore generale, con requisitoria scritta, ha concluso per il rigetto del ricorso [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è infondato, in quanto il Tribunale ha correttamente e adeguatamente motivato in ordine alla persistenza delle condizioni e dei presupposti per il mantenimento della misura custodiale in atto.

2. Va rammentato che, in tema di misure cautelari personali, allorché sia denunciato, con ricorso per cassazione, vizio di, motivazione del provvedimento emesso dal Tribunale del riesame, alla Corte suprema spetta il compito di (7 verificare se il giudice di merito abbia dato adeguatamente conto delle ragioni che l'hanno indotto a rigettare l'istanza di revoca o attenuazione della misura, controllando la congruenza della motivazione riguardante la valutazione degli elementi a disposizione, nella peculiare prospettiva dei procedimenti incidentali de libertate (cfr. Sez.

U, n. 11 del 22/03/2000, Rv. 215828 - 01; sulla stessa linea v.

Sez. 4, n. 22500 del 03/05/2007, Rv. 237012 - 01).

In questa prospettiva, va qui ribadito che il controllo di logicità demandato a questa Corte Suprema deve rimanere interno al provvedimento impugnato, non essendo possibile procedere a una nuova o diversa valutazione degli elementi stessi o a un diverso esame dei dati materiali e fattuali delle vicende indagate.

3. Nel caso che occupa, il Tribunale ha - non illogicamente - ritenuto che non fossero stati offerti significativi elementi di novità dai quali desumere un affievolimento delle esigenze cautelari, stante l'irrilevanza del solo decorso del tempo, nonché degli ulteriori elementi rappresentati dalla difesa, costituiti dalla personalità del prevenuto e dal suo radicamento nel territorio nazionale, elementi già valutati in precedenza dall'organo giudicante in sede di applicazione della misura.

Per contro, il Tribunale ha adeguatamente valorizzato la persistente pericolosità sociale dell'indagato, ricavata dalle modalità del fatto (trasporto di un cospicuo quantitativo di stupefacente, all'interno di oltre 50 ovuli di eroina, previamente ingeriti), indicative dello stabile inserimento del prevenuto nei circuiti internazionali del narcotraffico, quale corriere affidabile, in uno con il comportamento processuale dello stesso, che, in sede di interrogatorio rendeva dichiarazioni divergenti e lacunose.

È stato, quindi, plausibilmente ritenuto che non fossero stati offerti nell'istanza in disamina significativi elementi di novità dai qual potersi desumere un affievolimento delle esigenze cautelari, in nessun modo desumibile neanche dalla corretta osservanza delle prescrizioni inerenti alla misura applicata.

Sotto questo profilo, l'ordinanza impugnata è in linea con il costante insegnamento giurisprudenziale secondo cui, in tema di misure cautelari personali, il giudice, investito della richiesta di sostituzione della custodia cautelare in carcere con altra misura meno afflittiva, è chiamato a valutare l'adeguatezza di quest'ultima rispetto alle esigenze di prevenzione di cui all'art. 274, comma 1, lett. c), cod. proc. pen. anche in relazione alla prognosi di spontaneo adempimento degli obblighi e delle prescrizioni eventualmente ad essa collegati, avendo particolare riguardo alla pericolosità sociale dell'indagato (cfr. Sez. 2, n. 27272 del 17/05/2019, Rv. 275786 - 01).4.

La motivazione dell'ordinanza impugnata appare conqrua e logica anche per quanto attiene alla ritenuta inadeguatezza di ogni altra misura diversa da quella in atto, per la salvaguardia del pericolo di reiterazione.

È stato legittimamente osservato che la circostanza che il domicilio indicato nell'istanza si trovi in località distante dal luogo del commesso reato non assume rilevanza, trattandosi di fatti che hanno evidenziato come il prevenuto intrattenga contatti illeciti, anche a livello internazionale, che potrebbero essere comunque mantenuti con una misura meno afflittiva.

5. Al rigetto del ricorso consegue la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Viene disposta la trasmissione di copia della presente sentenza al direttore dell'istituto penitenziario competente perché provveda a quanto stabilito dall'art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen.

Così de

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. LIBERTA' di ROMA udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] 1. Con l'ordinanza in epigrafe indicata, il Tribunale di Roma ha respinto l'appello cautelare proposto da [OSCURATO:PERSONA] avverso il provvedimento del primo giudice che aveva rigettato l'istanza di sostituzione della misura cautelare in atto della custodia in carcere con quella degli arresti domiciliari, in relazione al reato di cui all'art. 73 d.P.R. 309/90 (trasporto di n. 50 ovuli contenenti gr. 657,35 di eroina). 2. Ricorre per cassazione il prevenuto, a mezzo del difensore, lamentando (in sintesi, giusta il disposto di cui all'art. 173, comma 1, clisp. att. cod. proc. pen.) quanto segue. I) Vizio di motivazione, in relazione alla paventata omessa deduzione di elementi di novità, nonostante gli elementi di segno positivo evidenziati dalla difesa del ricorrente, quali la positiva personalità dell'imputato, la condotta preprocessuale di piena collaborazione con l'A.G. ed il corretto comportamento successivo alla sottoposizione alla misura cautelare. II) Vizio di motivazione, in merito alla inidoneità dell'invocata misura degli arresti donniciliari, anche con i dispositivi di controllo di cui all'art. 275-bis cod. proc. pen. III) Vizio di motivazione, con riferimento ai criteri di adeguatezza e proporzionalità previsti dall'art. 275 cod. proc. pen., avuto riguardo al principio di extrema ratio della custodia carceraria. 3. Il Procuratore generale, con requisitoria scritta, ha concluso per il rigetto del ricorso [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è infondato, in quanto il Tribunale ha correttamente e adeguatamente motivato in ordine alla persistenza delle condizioni e dei presupposti per il mantenimento della misura custodiale in atto. 2. Va rammentato che, in tema di misure cautelari personali, allorché sia denunciato, con ricorso per cassazione, vizio di, motivazione del provvedimento emesso dal Tribunale del riesame, alla Corte suprema spetta il compito di (7 verificare se il giudice di merito abbia dato adeguatamente conto delle ragioni che l'hanno indotto a rigettare l'istanza di revoca o attenuazione della misura, controllando la congruenza della motivazione riguardante la valutazione degli elementi a disposizione, nella peculiare prospettiva dei procedimenti incidentali de libertate (cfr. Sez. U, n. 11 del 22/03/2000, Rv. 215828 - 01; sulla stessa linea v. Sez. 4, n. 22500 del 03/05/2007, Rv. 237012 - 01). In questa prospettiva, va qui ribadito che il controllo di logicità demandato a questa Corte Suprema deve rimanere interno al provvedimento impugnato, non essendo possibile procedere a una nuova o diversa valutazione degli elementi stessi o a un diverso esame dei dati materiali e fattuali delle vicende indagate. 3. Nel caso che occupa, il Tribunale ha - non illogicamente - ritenuto che non fossero stati offerti significativi elementi di novità dai quali desumere un affievolimento delle esigenze cautelari, stante l'irrilevanza del solo decorso del tempo, nonché degli ulteriori elementi rappresentati dalla difesa, costituiti dalla personalità del prevenuto e dal suo radicamento nel territorio nazionale, elementi già valutati in precedenza dall'organo giudicante in sede di applicazione della misura. Per contro, il Tribunale ha adeguatamente valorizzato la persistente pericolosità sociale dell'indagato, ricavata dalle modalità del fatto (trasporto di un cospicuo quantitativo di stupefacente, all'interno di oltre 50 ovuli di eroina, previamente ingeriti), indicative dello stabile inserimento del prevenuto nei circuiti internazionali del narcotraffico, quale corriere affidabile, in uno con il comportamento processuale dello stesso, che, in sede di interrogatorio rendeva dichiarazioni divergenti e lacunose. È stato, quindi, plausibilmente ritenuto che non fossero stati offerti nell'istanza in disamina significativi elementi di novità dai qual potersi desumere un affievolimento delle esigenze cautelari, in nessun modo desumibile neanche dalla corretta osservanza delle prescrizioni inerenti alla misura applicata. Sotto questo profilo, l'ordinanza impugnata è in linea con il costante insegnamento giurisprudenziale secondo cui, in tema di misure cautelari personali, il giudice, investito della richiesta di sostituzione della custodia cautelare in carcere con altra misura meno afflittiva, è chiamato a valutare l'adeguatezza di quest'ultima rispetto alle esigenze di prevenzione di cui all'art. 274, comma 1, lett. c), cod. proc. pen. anche in relazione alla prognosi di spontaneo adempimento degli obblighi e delle prescrizioni eventualmente ad essa collegati, avendo particolare riguardo alla pericolosità sociale dell'indagato (cfr. Sez. 2, n. 27272 del 17/05/2019, Rv. 275786 - 01).4. La motivazione dell'ordinanza impugnata appare conqrua e logica anche per quanto attiene alla ritenuta inadeguatezza di ogni altra misura diversa da quella in atto, per la salvaguardia del pericolo di reiterazione. È stato legittimamente osservato che la circostanza che il domicilio indicato nell'istanza si trovi in località distante dal luogo del commesso reato non assume rilevanza, trattandosi di fatti che hanno evidenziato come il prevenuto intrattenga contatti illeciti, anche a livello internazionale, che potrebbero essere comunque mantenuti con una misura meno afflittiva. 5. Al rigetto del ricorso consegue la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali. Viene disposta la trasmissione di copia della presente sentenza al direttore dell'istituto penitenziario competente perché provveda a quanto stabilito dall'art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen. P.Q.M. Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen. Così de
Sentenza Cassazione n. 32271/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris