CassazionesentenzaSezione 5
Cassazione n. 42180/2021
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
to la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA], il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza della Corte d'appello di Venezia in data 8/10/2018 visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria scritta, ex art. 23, comma 8, d.l. 28 ottobre 2020 convertito, con modificazioni, dalla I. 18 dicembre 2020, n. 176, del Sostituto procuratore generale presso questa Corte di cassazione, [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. La Corte d'appello di Venezia, con la sentenza impugnata, ha confermato la sentenza del Giudice per l'udienza preliminare di Treviso che, all'esito di giudizio abbreviato, ha condannato [OSCURATO:PERSONA] per i reati di cui agli artt. 110 c.p. e 216 comma 1, n. 1; 219, comma 1 e 2, punto 1 e 222 I. fall. 2. Avverso tale sentenza, il difensore dell'imputato, avv.to [OSCURATO:PERSONA], propone due motivi di ricorso. 2.1. Con il primo motivo, deduce, a norma dell'art. 606, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., l'inosservanza delle norme processuali stabilite a pena di nullità dall'art. 177 cod.proc.pen. in relazione alla mancanza di correlazione tra l'imputazione contestata e la sentenza in quanto all'imputato sarebbe stato attribuito un ruolo diverso rispetto a quello contestatogli nell'imputazione. 2.2. Con il secondo motivo, proposto a norma dell'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., deduce la mancanza, contraddittorietà e illogicità della motivazione per travisamento della prova in quanto la decisione assunta è stata ancorata su informazioni non contenute negli atti processuali. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile, ma deve essere rilevata l'illegalità del trattamento sanzionatorio con riferimento alle pene accessorie. 2. Il primo motivo è inammissibile. Al ricorrente è stata contestata la violazione delle richiamate disposizioni della legge fallimentare sul presupposto che egli era stato, nel contempo, sia il commercialista di fiducia che aveva coadiuvato gli amministratori della fallita nella predisposizione della domanda di concordato, sia il detentore delle quote di maggioranza di società, costituite al solo scopo di acquisire il patrimonio della fallita (di cui era amministratore di fatto) quando questa già versava in condizione di grave indebitamento, mediante l'acquisto da quest'ultima, senza versare l'intero prezzo, di un terreno nonché di un albergo al prezzo di circa €2.238.500,00, corrisposti in minima parte in contanti e per il resto, pari ad €2.234.500,00, mediante accollo non liberatorio dei debiti della venditrice. L'imputato, quindi, è stato condannato in primo grado sia quale extraneus, in quanto professionista che, consapevole dei propositi distrattivi dell'amministratore della società fallita, ha fornito consigli sui mezzi giuridici idonei a sottrarre i beni ai creditori, sia "quale reale dominus di tutte le operazioni congegnate nel periodo che ha preceduto il fallimento" avendo svolto attività proprie di un gestore di fatto. Orbene, come correttamente chiarito nella sentenza di primo grado e confermato nella sentenza d'appello, conformemente all'orientamento consolidato della giurisprudenza di legittimità che il Collegio condivide, non è ravvisabile nella specie la lamentata violazione del principio di correlazione tra accusa e sentenza in quanto l'azione distrattiva ascritta all'imputato è rimasta invariata per cui non è stato leso il diritto del ricorrente di difendersi in ordine alla sostanza delle accuse a lui mosse. Questa Corte, nella sua massima composizione, ha infatti chiarito che "In tema di correlazione tra imputazione contestata e sentenza, per aversi mutamento del fatto occorre una trasformazione radicale, nei suoi elementi essenziali, della fattispecie concreta nella quale si riassume l'ipotesi astratta prevista dalla legge, in modo che si configuri un'incertezza sull'oggetto dell'imputazione da cui scaturisca un reale pregiudizio dei diritti della difesa; ne consegue che l'indagine volta ad accertare la violazione del principio suddetto non va esaurita nel pedissequo e mero confronto puramente letterale fra contestazione e sentenza perché, vertendosi in materia di garanzie e di difesa, la violazione è del tutto insussistente quando l'imputato, attraverso l' iter del processo, sia venuto a trovarsi nella condizione concreta di difendersi in ordine all'oggetto dell'imputazione (Sez. U, n. 36551 del 15/07/2010, Carelli, Rv. 248051; in senso conforme, ex multis e da ultimo Sez. 5, n. 36155 del 30/04/2019, Meoli, Rv. 276779). 3. Il secondo motivo, con cui sostanzialmente si lamenta il travisamento delle prove, è generico e privo di specificità e, quindi , è anch'esso inammissibile. Ed invero, il ricorrente contesta che i testi indicati nella sentenza appellata abbiano mai affermato che l'imputato avesse ideato o concorso "a pianificare una tattica per svuotare il patrimonio". Orbene, a prescindere dal rilievo che ciò non risulta affermato nella sentenza d'appello che si è limitata a richiamare l'univocità delle dichiarazioni dei testi nel riconoscere un ruolo attivo dell'imputato nelle iniziative economiche intraprese, deve rilevarsi che la Corte distrettuale ha fondato il suo giudizio di responsabilità anche sulla considerazione che la "completa conoscenza della situazione economica e contabile della società e la cessione a società riconducibili al ricorrente di beni aziendali di importante valore, senza un reale corrispettivo in un momento di particolare difficoltà economica della fallita ... sono elementi determinanti per riconoscere la personale responsabilità dell'imputato". Il ricorrente, dunque, non solo si è limitato alla critica di una sola delle diverse rationes decidendi poste a fondamento della decisione, così non rispettando il requisito di specificità che deve caratterizzare i ricorso per cassazione (Sez. 3, n. 2754 del 6.12. 2017, Bimonte, Rv. 272448; Sez. 3, n. 30021 del 14.7.2011, F., Rv 250972), ma, nel lamentare il travisamento della prova, non si è confrontato con i consolidati principi enunciati da questa Corte in argomento secondo cui con "il ricorso per cassazione per vizio di motivazione per travisamento della prova, non ci si può limitare, pena l'inammissibilità, ad addurre l'esistenza di atti processuali non esplicitamente presi in considerazione nella motivazione del provvedimento impugnato ovvero non correttamente od adeguatamente interpretati dal giudicante, ma si deve, invece: a) identificare l'atto processuale cui si fa riferimento; b) individuare l'elemento fattuale o il dato probatorio che da tale atto emerge e che risulta incompatibile con la ricostruzione svolta nella sentenza; c) dare la prova della verità dell'elemento fattuale o del dato probatorio invocato, nonché della effettiva esistenza dell'atto processuale su cui tale prova si fonda; d) indicare le ragioni per cui l'atto inficia e compromette, in modo decisivo, la tenuta logica e l'intera coerenza della motivazione, introducendo profili di radicale incompatibilità all'interno dell'impianto argomentativo del provvedimento impugnato. (Sez. 6, n. 10795 del 16/02/2021, F., Rv. 281085; Sez. 6, n. 45036 del 02/12/2010, Damiano, Rv. 249035)", 4. Non dipendendo la ritenuta inammissibilità del ricorso dalla sua tardività (Sez. U, n. 47766 del 26/06/2015, Butera, Rv. 265106), deve rilevarsi d'ufficio l'illegalità del trattamento sanzionatorio irrogato al ricorrente con riferimento alle pene accessorie. Ed invero, a seguito alla declaratoria di illegittimità costituzionale dell'art. 216, ultimo comma, I. fall. — pronunziata dalla Corte costituzionale con sentenza n. 222 del 5 dicembre 2018, nella parte in cui dispone che «la condanna per uno dei fatti previsti dal presente articolo importa per la durata di dieci anni l'inabilitazione all'esercizio di una impresa commerciale e l'incapacità per la stessa durata ad esercitare uffici direttivi presso qualsiasi impresa», anziché: «la condanna per uno dei fatti previsti dal presente articolo importa l'inabilitazione all'esercizio di una impresa commerciale e l'incapacità ad esercitare uffici direttivi presso qualsiasi impresa fino a dieci anni» — si verte in un'ipotesi di pena illegale rilevabile d'ufficio dal giudice di legittimità, in quanto, indipendentemente dal fatto che le pene concretamente irrogate rientrino nella cornice edittale della norma così come manipolata dal giudice delle leggi, il procedimento di commisurazione si è basato su una norma dichiarata incostituzionale (cfr. Sez. U, n. 33040 del 26/02/2015, Jazouli, Rv. 264205; Sez. U, n. 37107 del 26/02/ 2015, Marcon, Rv. 264857). Come chiarito dalle Sezioni Unite di questa Corte, "la durata delle pene accessorie per le quali la legge stabilisce, in misura non fissa, un limite di durata minimo ed uno massimo, ovvero uno soltanto di essi, deve essere determinata in concreto dal giudice in base ai criteri di cui all'art. 133 cod. pen. e non rapportata, invece, alla durata della pena principale inflitta ex art. 37 cod. pen." (Sez. U, n. 28910 del 28/02/2019, Suraci, Rv. 276286-01). La sentenza impugnata, dunque, limitatamente al trattamento sanzionatorio concernente le pene accessorie, deve essere annullata con rinvio ad altra il Sezione della Corte di appello di Venezia, mentre, nel resto, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile. P.Q.M. Annulla la sentenza impugnata limitatamente alla determinazione delle pene accessorie fallimentari con rinvio per nuovo esame sul punto ad altra sezione della Corte d'appello di Venezia. Dichiara inammissib