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CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 12721/2022

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a seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 5394/2014 R.G. proposto da Agenzia delle entrate, in persona del direttore pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avvocatura generale dello Stato, presso cui domicilia in Roma, via dei Portoghesi, n. 12; -ricorrente - CONTRO [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. (incorporante per fusione la Lio - Matik s.r.I.), in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliati in Roma al viale di [OSCURATO:PERSONA] n.33 presso l'avv. [OSCURATO:PERSONA], rappresentati e difesi dall'avv. [OSCURATO:PERSONA] del foro di Bari; -controricorrenti- è avverso la sentenza n.128/10/13 della Commissione tributaria regionale della Puglia, pronunciata in data 14 febbraio 2013, depositata in data 19 agosto 2013 e non notificata.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 6 aprile 2022 dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]

1. L'Agenzia delle entrate ricorre con due motivi contro [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. (incorporante per fusione la Lio - Matik s.r.I.) per la cassazione della sentenza n.128/10/13 della Commissione tributaria regionale della Puglia, pronunciata in data 14 febbraio 2013, depositata in data 19 agosto 2013 e non notificata, che ha rigettato l'appello principale dell'ufficio ed accolto quello incidentale della società, in controversia avente ad oggetto l'impugnazione degli avvisi di accertamento notificati alla società ai fini Irap ed Iva ed ai soci ai fini Irpef per l'anno di imposta 2006.

2. Con la sentenza impugnata, la C.t.r. confermava la sentenza di primo grado, ritenendo che l'accertamento fosse infondato, in quanto non faceva alcun riferimento all'eventuale inattendibilità delle scritture contabili della società, risultando del tutto priva di fondamento l'affermazione dell'incompletezza ed inesattezza degli elementi indicati nella dichiarazione e nei relativi allegati.

In particolare, la C.t.r. riteneva esatte le affermazioni della C.t.p. di Bari, che aveva rilevato che la ricostruzione dell'Agenzia delle entrate era priva dei requisiti di gravità, precisione e concordanza, in quanto l'ufficio non aveva considerato le rimanenze iniziali e finali ed aveva determinato i ricavi prescindendo dal costo del venduto e dalle merci effettivamente destinate alla vendita.

3. A seguito del ricorso, la società resiste con controricorso.Il ricorso è stato fissato per l'udienza pubblica dell'Il gennaio 2022.

Il sostituto procuratore generale, [OSCURATO:PERSONA], ha depositato conclusioni scritte, con cui ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso.

A seguito di rinvio per impedimento del relatore, il giudizio veniva nuovamente fissato per l'adunanza camerale del 6 aprile 2022.

Parte controricorrente ha depositato memoria. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con il primo motivo, l'Agenzia ricorrente denunzia la violazione dell'art.39, primo comma, lett. c) e d) d.P.R. 29 settembre 1973, n.600, in relazione all'art.360, primo comma, n.3, cod. proc. civ.

Con il secondo motivo, la ricorrente denunzia la violazione degli artt.2697 e 2729 cod. civ., in relazione all'art.360, primo comma, n.3, cod. proc. civ.

Secondo la ricorrente, la C.t.r. non avrebbe tenuto conto dell'intero quadro indiziario a base dell'accertamento dell'ufficio, con ciò violando sia le norme sull'accertamento induttivo, sia quelle sulla prova presuntiva e sulla ripartizione dell'onere probatorio.

2. I motivi, da esaminare congiuntamente perché connessi, sono fondati e vanno accolti.

Preliminarmente, risulta infondata l'eccezione di inammissibilità del ricorso per cassazione per tardività.

Il controricorrente deduce di aver notificato la sentenza impugnata all'Agenzia delle entrate, presso la sede di Bari in via Amendola n.164/A in data 18 settembre 2013.

Il ricorso per Cassazione, dunque, sarebbe stato notificato in data 20/2/2013, oltre il termine breve di sessanta giorni dalla notifica della sentenza di appello.Deve, però, rilevarsi che dalla relata della notifica della sentenza, allegata al controricorso, si evince che l'atto, indirizzato al capo dell'ufficio, dott. [OSCURATO:PERSONA], non veniva consegnato, in quanto l'ufficiale giudiziario dava atto che il destinatario era andato in pensione.

Passando al merito, giova premettere che «l'accertamento con metodo analitico-induttivo, con quale cui il fisco procede alla rettifica di singoli componenti reddituali, ancorché di rilevante importo, è consentito, ai sensi dell'art. 39, primo comma, lett. d) del d.P.R. del 29 settembre 1973, n. 600, pure in presenza di contabilità formalmente tenuta, giacché la disposizione presuppone, appunto, scritture regolarmente tenute e, tuttavia, contestabili in forza di valutazioni condotte sulla base di presunzioni gravi, precise e concordanti che facciano seriamente dubitare della completezza e fedeltà della contabilità esaminata» (Cass. n. 20060/2014).

Inoltre, si è anche detto che in tema di accertamento dei redditi, costituisce presupposto per procedere col metodo analitico induttivo la complessiva inattendibilità della contabilità, da valutarsi sulla base di presunzioni ex art. 39, comma 1, lett. d), d.P.R. n. 600, del 1973, alla stregua di criteri di ragionevolezza, ancorché le scritture contabili siano formalmente corrette (cfr. Cass. n.22184/2020, che ha anche affermato che «dette presunzioni non devono essere necessariamente plurime, potendosi il convincimento del giudice fondare anche su un elemento unico, preciso e grave»).

La ricorrente evidenzia come la fattispecie abbia ad oggetto un accertamento analitico-induttivo, relativo alla vendita di bevande e generi alimentari a mezzo di distributori automatici, per i quali non vige l'obbligo di certificare la vendita tramite scontrino fiscale, mentre sussiste l'obbligo di annotazione sul registro dei corrispettivi.

Pertanto le registrazioni sono effettuate in modo cumulativo sul registro dei corrispettivi, senza consentire di individuare il distributore di provenienza e senza conoscere la specifica tipologia di prestazione erogata.

Ne consegue che, come precisato dall'amministrazione, ai fini del riscontro dei ricavi effettivi, la ricostruzione non può che essere realizzata mediante il controllo, non solo documentale, ma anche sostanziale, anche a campione, dei beni acquistati e impiegati e delle percentuali di ricarico.

Nel caso di specie la ricostruzione dei ricavi è stata fatta sulla base degli acquisti effettuati, diversificando le quantità di merci destinate alla pura vendita, le quantità destinate alla somministrazione e le quantità di merci di cd. tipologia residuale, per le quali non è stato possibile individuare il prezzo di vendita.

L'ufficio sostiene (e sul punto non vi è contestazione) di aver riconosciuto un abbattimento del 10% per sfrido delle materie prime utilizzate e per sconti, cosi come dichiarato dalla parte nel contraddittorio di cui al p.v.c. del 16 aprile 2009, e di aver individuato i prezzi sulla scorta di quanto riscontrato documentalmente e di quanto dichiarato dalla parte e, tenuto conto che è stato esibito un numero esiguo di contratti di fornitura afferenti l'anno 2006, applicando dei prezzi unitari per tipologia di merci.

Sul punto, la C.t.r. si è limitata a rilevare che i verificatori non avevano considerato le rimanenze iniziali e finali, ma tale dato era poco rilevante nella fattispecie in esame, come chiarito dall'Agenzia delle entrate, in quanto, trattandosi di attività che utilizza beni alimentari ad alta e rapida deperibilità, l'indice di rotazione del magazzino è molto alto, con un ricambio costante delle forniture in > magazzino; pertanto la variazione tra esistenze iniziali e rimanenze finali è di modesta entità, ovvero pari ad euro 1.462,00 e quindi scarsamente influente ai fini ricostruttivi.

Per quanto fin qui detto, la C.t.r., nella decisione impugnata, nell'affermare che «la rivendicata incompletezza, falsità ed inesattezza degli elementi indicati nella dichiarazione ... non è mai risultata modo certo e diretto dai verbali e dai questionari di cui ai nn.2 e 4 dell'art.32 d.P.R. n.600/1973 e dall'eventuale ispezione delle scritture contabili», non ha preso in esame il quadro indiziario posto a base dell'accertamento analitico induttivo, in ciò incorrendo nella denunziata violazione di legge.

In conclusione il ricorso va accolto, la sentenza impugnata va cassata con rinvio alla C.t.r della Puglia, in diversa composizione, che provvederà anche alle spese del giudizio di legittimità.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso; cassa la sentenza impugnata e rinvia alla C.t.r. della Puglia, in diversa composizione, che provvederà anche sulle spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma in data 6 aprile 2022.

Il Presidente ed

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 5394/2014 R.G. proposto da Agenzia delle entrate, in persona del direttore pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avvocatura generale dello Stato, presso cui domicilia in Roma, via dei Portoghesi, n. 12; -ricorrente - CONTRO [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. (incorporante per fusione la Lio - Matik s.r.I.), in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliati in Roma al viale di [OSCURATO:PERSONA] n.33 presso l'avv. [OSCURATO:PERSONA], rappresentati e difesi dall'avv. [OSCURATO:PERSONA] del foro di Bari; -controricorrenti- è avverso la sentenza n.128/10/13 della Commissione tributaria regionale della Puglia, pronunciata in data 14 febbraio 2013, depositata in data 19 agosto 2013 e non notificata. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 6 aprile 2022 dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1. L'Agenzia delle entrate ricorre con due motivi contro [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. (incorporante per fusione la Lio - Matik s.r.I.) per la cassazione della sentenza n.128/10/13 della Commissione tributaria regionale della Puglia, pronunciata in data 14 febbraio 2013, depositata in data 19 agosto 2013 e non notificata, che ha rigettato l'appello principale dell'ufficio ed accolto quello incidentale della società, in controversia avente ad oggetto l'impugnazione degli avvisi di accertamento notificati alla società ai fini Irap ed Iva ed ai soci ai fini Irpef per l'anno di imposta 2006. 2. Con la sentenza impugnata, la C.t.r. confermava la sentenza di primo grado, ritenendo che l'accertamento fosse infondato, in quanto non faceva alcun riferimento all'eventuale inattendibilità delle scritture contabili della società, risultando del tutto priva di fondamento l'affermazione dell'incompletezza ed inesattezza degli elementi indicati nella dichiarazione e nei relativi allegati. In particolare, la C.t.r. riteneva esatte le affermazioni della C.t.p. di Bari, che aveva rilevato che la ricostruzione dell'Agenzia delle entrate era priva dei requisiti di gravità, precisione e concordanza, in quanto l'ufficio non aveva considerato le rimanenze iniziali e finali ed aveva determinato i ricavi prescindendo dal costo del venduto e dalle merci effettivamente destinate alla vendita. 3. A seguito del ricorso, la società resiste con controricorso.Il ricorso è stato fissato per l'udienza pubblica dell'Il gennaio 2022. Il sostituto procuratore generale, [OSCURATO:PERSONA], ha depositato conclusioni scritte, con cui ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso. A seguito di rinvio per impedimento del relatore, il giudizio veniva nuovamente fissato per l'adunanza camerale del 6 aprile 2022. Parte controricorrente ha depositato memoria. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con il primo motivo, l'Agenzia ricorrente denunzia la violazione dell'art.39, primo comma, lett. c) e d) d.P.R. 29 settembre 1973, n.600, in relazione all'art.360, primo comma, n.3, cod. proc. civ. Con il secondo motivo, la ricorrente denunzia la violazione degli artt.2697 e 2729 cod. civ., in relazione all'art.360, primo comma, n.3, cod. proc. civ. Secondo la ricorrente, la C.t.r. non avrebbe tenuto conto dell'intero quadro indiziario a base dell'accertamento dell'ufficio, con ciò violando sia le norme sull'accertamento induttivo, sia quelle sulla prova presuntiva e sulla ripartizione dell'onere probatorio. 2. I motivi, da esaminare congiuntamente perché connessi, sono fondati e vanno accolti. Preliminarmente, risulta infondata l'eccezione di inammissibilità del ricorso per cassazione per tardività. Il controricorrente deduce di aver notificato la sentenza impugnata all'Agenzia delle entrate, presso la sede di Bari in via Amendola n.164/A in data 18 settembre 2013. Il ricorso per Cassazione, dunque, sarebbe stato notificato in data 20/2/2013, oltre il termine breve di sessanta giorni dalla notifica della sentenza di appello.Deve, però, rilevarsi che dalla relata della notifica della sentenza, allegata al controricorso, si evince che l'atto, indirizzato al capo dell'ufficio, dott. [OSCURATO:PERSONA], non veniva consegnato, in quanto l'ufficiale giudiziario dava atto che il destinatario era andato in pensione. Passando al merito, giova premettere che «l'accertamento con metodo analitico-induttivo, con quale cui il fisco procede alla rettifica di singoli componenti reddituali, ancorché di rilevante importo, è consentito, ai sensi dell'art. 39, primo comma, lett. d) del d.P.R. del 29 settembre 1973, n. 600, pure in presenza di contabilità formalmente tenuta, giacché la disposizione presuppone, appunto, scritture regolarmente tenute e, tuttavia, contestabili in forza di valutazioni condotte sulla base di presunzioni gravi, precise e concordanti che facciano seriamente dubitare della completezza e fedeltà della contabilità esaminata» (Cass. n. 20060/2014). Inoltre, si è anche detto che in tema di accertamento dei redditi, costituisce presupposto per procedere col metodo analitico induttivo la complessiva inattendibilità della contabilità, da valutarsi sulla base di presunzioni ex art. 39, comma 1, lett. d), d.P.R. n. 600, del 1973, alla stregua di criteri di ragionevolezza, ancorché le scritture contabili siano formalmente corrette (cfr. Cass. n.22184/2020, che ha anche affermato che «dette presunzioni non devono essere necessariamente plurime, potendosi il convincimento del giudice fondare anche su un elemento unico, preciso e grave»). La ricorrente evidenzia come la fattispecie abbia ad oggetto un accertamento analitico-induttivo, relativo alla vendita di bevande e generi alimentari a mezzo di distributori automatici, per i quali non vige l'obbligo di certificare la vendita tramite scontrino fiscale, mentre sussiste l'obbligo di annotazione sul registro dei corrispettivi. Pertanto le registrazioni sono effettuate in modo cumulativo sul registro dei corrispettivi, senza consentire di individuare il distributore di provenienza e senza conoscere la specifica tipologia di prestazione erogata. Ne consegue che, come precisato dall'amministrazione, ai fini del riscontro dei ricavi effettivi, la ricostruzione non può che essere realizzata mediante il controllo, non solo documentale, ma anche sostanziale, anche a campione, dei beni acquistati e impiegati e delle percentuali di ricarico. Nel caso di specie la ricostruzione dei ricavi è stata fatta sulla base degli acquisti effettuati, diversificando le quantità di merci destinate alla pura vendita, le quantità destinate alla somministrazione e le quantità di merci di cd. tipologia residuale, per le quali non è stato possibile individuare il prezzo di vendita. L'ufficio sostiene (e sul punto non vi è contestazione) di aver riconosciuto un abbattimento del 10% per sfrido delle materie prime utilizzate e per sconti, cosi come dichiarato dalla parte nel contraddittorio di cui al p.v.c. del 16 aprile 2009, e di aver individuato i prezzi sulla scorta di quanto riscontrato documentalmente e di quanto dichiarato dalla parte e, tenuto conto che è stato esibito un numero esiguo di contratti di fornitura afferenti l'anno 2006, applicando dei prezzi unitari per tipologia di merci. Sul punto, la C.t.r. si è limitata a rilevare che i verificatori non avevano considerato le rimanenze iniziali e finali, ma tale dato era poco rilevante nella fattispecie in esame, come chiarito dall'Agenzia delle entrate, in quanto, trattandosi di attività che utilizza beni alimentari ad alta e rapida deperibilità, l'indice di rotazione del magazzino è molto alto, con un ricambio costante delle forniture in > magazzino; pertanto la variazione tra esistenze iniziali e rimanenze finali è di modesta entità, ovvero pari ad euro 1.462,00 e quindi scarsamente influente ai fini ricostruttivi. Per quanto fin qui detto, la C.t.r., nella decisione impugnata, nell'affermare che «la rivendicata incompletezza, falsità ed inesattezza degli elementi indicati nella dichiarazione ... non è mai risultata modo certo e diretto dai verbali e dai questionari di cui ai nn.2 e 4 dell'art.32 d.P.R. n.600/1973 e dall'eventuale ispezione delle scritture contabili», non ha preso in esame il quadro indiziario posto a base dell'accertamento analitico induttivo, in ciò incorrendo nella denunziata violazione di legge. In conclusione il ricorso va accolto, la sentenza impugnata va cassata con rinvio alla C.t.r della Puglia, in diversa composizione, che provvederà anche alle spese del giudizio di legittimità. P.Q.M. La Corte accoglie il ricorso; cassa la sentenza impugnata e rinvia alla C.t.r. della Puglia, in diversa composizione, che provvederà anche sulle spese del giudizio di legittimità. Così deciso in Roma in data 6 aprile 2022. Il Presidente ed
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