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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 13 luglio 2023

Cassazione n. 43587/2023

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 29/03/2023 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Considerato che Pietro Canestrot1192.911 ricorre avverso la sentenza in preambolo, con la quale la Corte di appello di Palermo ha confermato la sua condanna per la contravvenzione di cui all'art. 75, comma 1, d.

Igs. n. 159 del 2011 e affida le sue censure a un unico motivo con il quale lamenta il diniego della causa di esclusione della punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen.; ritenuto che la Corte ha ancorato - con motivazione non manifestamente illogica - tale dinìego all'allarme sociale derivante dalla violazione della prescrizione imposta dall'Autorità, inferendone con motivazione scevra da fratture razionali un'abituale insofferenza dell'imputato al rispetto di tali prescrizioni e, dunque, affermando la natura tutt'alto che tenue dell'offesa; ritenuto che tale motivazione resiste alle censure aspecífiche e contro- valutative che trascura come il ricorrente avesse posto in essere altra condotta analoga, con riferimento alla quale la Corte territoriale ha dichiarato l'estinzione per prescrizione e, tuttavia, significativa del comportamento trasgressivo dello stesso; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e - per i profili di colpa connessi all'irritualità dell'impugnazione (Corte cost. n. 186 del 2000) - di una somma in favore della Cassa delle ammende che si stima equo determinare, in rapporto alle questioni dedotte, in euro tremila; P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 13 luglio 2023 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 29/03/2023 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Considerato che Pietro Canestrot1192.911 ricorre avverso la sentenza in preambolo, con la quale la Corte di appello di Palermo ha confermato la sua condanna per la contravvenzione di cui all'art. 75, comma 1, d. Igs. n. 159 del 2011 e affida le sue censure a un unico motivo con il quale lamenta il diniego della causa di esclusione della punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen.; ritenuto che la Corte ha ancorato - con motivazione non manifestamente illogica - tale dinìego all'allarme sociale derivante dalla violazione della prescrizione imposta dall'Autorità, inferendone con motivazione scevra da fratture razionali un'abituale insofferenza dell'imputato al rispetto di tali prescrizioni e, dunque, affermando la natura tutt'alto che tenue dell'offesa; ritenuto che tale motivazione resiste alle censure aspecífiche e contro- valutative che trascura come il ricorrente avesse posto in essere altra condotta analoga, con riferimento alla quale la Corte territoriale ha dichiarato l'estinzione per prescrizione e, tuttavia, significativa del comportamento trasgressivo dello stesso; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e - per i profili di colpa connessi all'irritualità dell'impugnazione (Corte cost. n. 186 del 2000) - di una somma in favore della Cassa delle ammende che si stima equo determinare, in rapporto alle questioni dedotte, in euro tremila; P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 13 luglio 2023 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Cassazione n. 43587/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris