CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 16 maggio 2024
Cassazione n. 23732/2024
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 5227/2019 R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], rappresentati e difesi dagli avv.ti [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]Errico e [OSCURATO:PERSONA], con domicilio in Roma, alla [OSCURATO:PERSONA] n. 1; –RICORRENTE– contro [OSCURATO:PERSONA] N. 16 [OSCURATO:PERSONA], in persona dell’amministratore p.t., rappresentata e difesa dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] e dall’avv. [OSCURATO:PERSONA], con domicilio in Roma, [OSCURATO:PERSONA] n. 10; –CONTRORICORRENTE– avverso la sentenza della Corte d’appello di Bologna n. 1869/2018, pubblicata in data 10.7.2018. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 16.5.2024 dal [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], proprietari di un’unità immobiliare sita nel Condominio di [OSCURATO:PERSONA] n. 18, hanno impugnato la delibera adottata in data 32.5.2006 dal [OSCURATO:PERSONA]: condominio di [OSCURATO:PERSONA] n. 16, esponendo che l’assemblea di tale Condominio aveva approvato l’esecuzione di una pluralità di lavori di manutenzione straordinaria (interventi alle gronde e fognature, alle facciate della corte interna, a quelle su via Zamboni e all e facciate del fronte principale su Piazzetta S. Donato, interventi al coperto dell’ala del fabbricato posizionato verso Est, con affacci su [OSCURATO:PERSONA], e allo sviluppo delle facciate del cavedio interno) ed aveva poi ripartito le spese - in sede di approvazione del consuntivo 2005 e del preventivo 2006 - secondo la tabella “ B ” allegata al regolamento contrattuale, applicabile esclusivamente agli interventi di manutenzione e ricostruzione delle parti di coperto sotto le quali si trovavano le proprietà appartenenti al Condominio di [OSCURATO:PERSONA] n. 18,aventi interessenza con il civico n. 16. Nella resistenza del Condominio, il Tribunale ha respinto il ricorso con pronuncia successivamente confermata dalla Corte distrettuale di Bologna, secondo cui la tabella B era applicabile a tutti gli interventi alle parti comuni, non solo quelli al tetto, rispetto alle quali le unità di cui al civico n. 16 avessero interessenza con quelli di cui al civico 18, evidenziando che il regolamento prevedeva l’impiego del medesimo criterio di riparto anche per la costituzione di un fondo cassa destinato a tale tipologia di interventi. La cassazione della sentenza è chiesta da [OSCURATO:PERSONA] n zoni, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], eredi di [OSCURATO:PERSONA], con ricorso in quattro motivi, illustrati con memoria. [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] n. 16 resiste con controricorso. 2. L’eccezione di tardività del ricorso è infondata. Dall’unica annotazione generata dal sistema informatico, superabile solo con querela di falso (Cass. 2829/2023; Cass. 2362/2019) risulta che la sentenza, non notificata, è stata depositata il 10.7.2018. Il ricorso, inviato per la notifica in data 8.2.2019, è tempestivo rispetto al termine semestrale dell’art. 327 c.p.c. 3. Il primo motivo denuncia l’omessa o apparente motivazione ai sensi dell’art. 132 n. 4 c.p.c., per aver la Corte di merito condiviso l’interpretazione del regolamento operata dal Tribunale, senza render conto delle ragioni della decisione. Il secondo motivo denuncia la violazione degli artt. 1362, 1363, 1366, 1369 c.c., assumendo che una semplice lettura delle clausole di cui agli artt. 2, 3 e 5 del regolamento mostrerebbe che la Tabella B era utilizzabile solo per gli interventi di riparazione o ristrutturazione delle parti di coperto in corrispondenza delle quali quale si trovavano gli immobili appartenenti al civico n. 16 e aventi interessenza con il civico n. 18, e non alle opere deliberate dall’assemblea. La Corte di merito non avrebbe proceduto all’interpretazione sistematica delle previsioni del regolamento e non avrebbe ricercato la reale volontà delle parti, per giunta valorizzando la clausola che contemplava l’applicazione della tabella B per la creazione di un semplice fondo cassa per interventi anche su porzioni diverse dal tetto. I due motivi possono essere esaminati congiuntamente e si rivelano non fondati. È opportuno ricordare che l'interpretazione dei contratti e degli atti negoziali in genere costituisce attività propria ed esclusiva del giudice di meritoe che il sindacato riservato al giudice di legittimità deve limitarsi alla verifica del rispetto dei canoni legali di ermeneutica contrattuale e al controllo della coerenza e logicità della motivazione (nei limiti in cui ne è attualmente ammesso lo scrutinio), non essendo sufficiente un astratto richiamo ai criteri asseritamente violati e neppure una critica della ricostruzione della volontà dei contraenti che si sostanzi della mera prospettazione di un risultato interpretativo diverso da quello accolto nella sentenza impugnata (Cass. 25728/2013; Cass. s.u. 18914/2016; Cass.28319/2017; Cass. 9461/2021). Nel denunciare la violazione dei criteri di interpretazione, il ricorso si limita, tuttavia, ad una mera trascrizione delle clausole senza evidenziare sotto quale profilo la sentenza li abbia disattesi. Nel ritenere applicabile la tabella B per il riparto di spese alle parti comuni con cui l’immobile dei ricorrenti aveva interessenza, anche se diversi dai lavori al tetto, la Corte di merito ha invece dato rilievo aldato letterale dell’art. 3 del regolamento - che prevedeva esplicitamente il riparto secondo la tabella B delle spese per le opere agli scarichi, alle grondaie, alle fognature e per tutte le altre che presupponessero un’interessenza dei condomini al civico n. 18 - traendo conferma dal successivo art. 5, che consentiva l’istituzione di un fondo cassa per le spese di cancelleria, amministrazione, assicurazione per scarichi e grondaie, fognature e tutte le opere che presupponessero un’interessenza dei condomini dell’edificio di cui al civico n. 18, in ossequio al criterio di interpretazione sistematica delle clausole. 4. Il terzo motivo denuncia l’omesso esame della consulenza tecnica e la violazione dell’art. 360 n. 5 c.p.c., per aver la Corte di merito trascurato che dalle indagini del c.t.u. era emerso che gli immobili collocati sotto il coperto del civico n. 18 erano, tra l’altro, la porzione in proprietà dei ricorrenti al primo piano e che i lavori i cui costi erano stati ripartiti in applicazione della tabella B avevano interessato le facciate al civico 16, con una parte solo marginale al coperto e interventi accessori riguardanti le interessenze. Il motivo è inammissibile. La sentenza è integralmente confermativa della pronuncia di primo grado riguardo sia alla sussistenza del rapporto di interessenza tra le proprietà, sia all’applicabilità alle spese della tabella B e alla correttezza della delibera di riparto, sicché – per l’ammissibilità della censura –era doveroso che il ricorrente indicasse le ragioni di fatto poste a base, rispettivamente, della decisione di primo grado e della sentenza di rigetto dell'appello, dimostrando che sono tra loro diverse (Cass. 5528/2014; Cass. 26774/2016; Cass.5947/2023). 5. Il quarto motivo denuncia la violazione dell’art. 91 c.p.c., sostenendo che i ricorrenti non potevano esser condannati al pagamento delle spese processuali, poiché la domanda di annullamento della delibera avrebbe dovuto trovare accoglimento. La censura è inammissibile poiché non denuncia errori o vizi direttamente inficianti la statuizione sulle spese, fondandosi sulla pretesa erroneità della pronuncia nella parte in cui ha respinto la richiesta di annullamento, che trova conferma anche in questa sede di legittimità. Il ricorso è – perciò - respinto, con addebito delle spese di legittimità. Si dà atto, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater D.P.R. n. 115/02, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1- bis dello stesso art. 13, se dovuto. P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso e condanna i ricorrenti in solido al pagamento delle spese processuali, pari ad € 4 200 , 00 , di cui 200,00 per esborsi, oltre ad iva, c.p.a. e rimborso forfettario delle spese generali in misura del 15%. Dà atto, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater D.P.R. n. 115/02, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dei ricorrenti, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1- bis dello stesso art. 13, se dovuto. Così deciso