CassazionesentenzaSezione 1
Cassazione n. 21923/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ella CORTE APPELLO di CATANZAROudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];lette le conclusioni del PG, [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto dichiararsi l’inammissibilitàdel ricorso;[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. Con ordinanza in data 16/09/2025, la Corte di appello di Catanzaro, in funzione digiudice dell’esecuzione, ha revocato nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] il beneficio dellasospensione condizionale della pena concesso al predetto con sentenza del Tribunale diCatanzaro in data 01/09/2020, irrevocabile in data 01/10/2020, che lo aveva condannato allapena di anni uno e mesi quattro di reclusione ed euro 4.000,00 di multa per il delitto di cuiall’art. 73, comma 4, d.P.R. n. 309/90, commesso in [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] il[OSCURATO:DATA_NASCITA].Ha dichiarato inammissibile la richiesta di sostituzione della pena ex art. 53 l.n.689/1981.[OSCURATO:PERSONA] aveva riportato nei cinque anni dal passaggio in giudicato della predettasentenza un ulteriore condanna per reato anteriormente commesso a pena non sospesa chesupera i limiti di legge.Era stato, infatti, condannato con sentenza della Corte di appello di Catanzaro in data15/06/2021, irrevocabile dal 29/10/2021, per il reato di cui all’art. 73, comma 5, d.P.R. n.309/90, commesso in [OSCURATO:PERSONA] il [OSCURATO:DATA_NASCITA], alla pena di anni due e mesi otto direclusione.La richiesta del ricorrente di applicazione delle sanzioni sostitutive di cui all’art. 53 l.n.689/1981 era stata dichiarata inammissibile perché le relative pronunce erano divenuteirrevocabili prima dell’entrata in vigore del d.lgs. n. 150/2022.2. Avverso la predetta ordinanza ha proposto ricorso il difensore di [OSCURATO:PERSONA],denunciando, ai sensi dell’art. 606, comma 1 lett. b), cod. proc. pen., inosservanza ederronea applicazione di legge in relazione agli artt. 53 l.n. 689/1981 e 95 d.lgs. n. 150/2022.Lamenta che il giudice dell’esecuzione aveva erroneamente interpretato l’art. 95,comma 1, d.lgs. n. 150/2022, poiché il criterio temporale di applicazione delle norme delcapo III della legge n. 689/1981, come riformato dal d.lgs. n. 150/2022, non è ancorato alladata dell’irrevocabilità della pronuncia in epoca antecedente all’entrata in vigore della c.d.“riforma Cartabia”, ma quello della ricorrenza dei procedimenti pendenti in primo o insecondo grado al momento dell’entrata in vigore.La richiesta di revoca avanzata dalla Procura Generale della Repubblica di revoca dellasospensione condizionale della pena risale al 28/02/2022, quindi in epoca antecedenteall’entrata in vigore del d.lgs. n. 150/2022.3. Il Procuratore Generale, [OSCURATO:PERSONA], ha depositato memoria e ha conclusochiedendo dichiararsi l’inammissibilità del ricorso.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Il ricorso è infondato.2. Con un’unica doglianza si lamenta che il giudice dell’esecuzione, nel revocare lasospensione condizionale di una pena inflitta con una sentenza del Tribunale di Catanzaro indata 01/09/2020, irrevocabile dall’[OSCURATO:DATA_NASCITA], non ha accolto la richiesta di applicare lesanzioni sostitutive di cui all’art. 53 l. n. 689/1981.Il ricorrente ritiene che, alla luce della disposizione transitoria di cui all’art. 95, comma 1,d.lgs. n.150/2022, egli doveva essere considerato ancora in termini per avvalersi dellafacoltà di chiedere l’applicazione di una sanzione sostitutiva; ciò in ragione del fatto che larichiesta di revoca del beneficio della sospensione condizionale della pena era stataavanzata dalla Procura Generale presso la Corte territoriale in data 28/02/2022, quindi inepoca antecedente all’entrata in vigore del d.lgs. n. 150/2022.Orbene, a mente dell’art. 95, comma 1, cit. «le norme previste dal Capo III della legge24 novembre 1981, n. 689, se più favorevoli, si applicano anche ai procedimenti penalipendenti in primo grado o in grado di appello al momento dell'entrata in vigore del presentedecreto».La lettera della legge fa quindi riferimento ai procedimenti penali di primo e di secondogrado, formula riferibile ai giudizi di cognizione volti ad accertare responsabilità penali e acommisurare le eventuali pene da irrogare, non anche ai procedimenti di esecuzioneinstaurati dopo la formazione del giudicato sulla colpevolezza dell’imputato e sulla penainflitta.In mancanza della successiva specificazione contenuta nella stessa norma nesarebbero, quindi, rimasti fuori i giudizi giunti alla fase della legittimità. E per quelli la normatransitoria prevede che il condannato a pena detentiva non superiore a quattro anni, all'esitodi un procedimento pendente innanzi la Corte di cassazione all'entrata in vigore del presentedecreto, possa presentare istanza di applicazione di una delle pene sostitutive al giudicedell'esecuzione entro trenta giorni dalla irrevocabilità della sentenza.Se quindi il procedimento è pendente dinanzi al giudice della legittimità, al quale sonoprecluse le valutazioni di merito necessarie per verificare i presupposti per la concessionedelle sanzioni sostitutive, la possibilità di richiederne l’applicazione viene differita alla fasedella esecuzione, dopo che la condanna sia eventualmente passata in giudicato.Si prevede anche che in caso di giudizio di rinvio, disposto all’esito del giudizio dilegittimità, rimanga aperta anche la possibilità di avvalersi della nuova sopravvenutadisciplina sulle sanzioni sostitutive, facendone richiesta al giudice di merito al quale laCassazione ha rinviato il giudizio.E’, pertanto, chiaro che il legislatore ha escluso dalla norma transitoria l’ipotesi dellapendenza di un procedimento di esecuzione e, quindi, esclusa pure deve considerarsi lariapertura dei termini per avvalersi della facoltà di richiedere l’applicazione delle sanzionisostitutive quando la pena sia stata inflitta con sentenza divenuta irrevocabile ben primadell’entrata in vigore della legge n. 150/2022.Il ricorrente pretende, invece, di leggere nella disposizione transitoria di cui all’art. 95d.lgs. n. 150/2022, calibrata per i giudizi di cognizione, una regola generale che varrebbeanche per i procedimenti di esecuzione.Tale lettura deve ritenersi incompatibile con la lettera della legge e con la scansioneprocedurale descritta dalla disposizione transitoria per recuperare le disposizioni piùfavorevoli nei procedimenti in corso.A ciò si aggiunga che è stato affermata la manifesta infondatezza della questione dilegittimità costituzionale dell'art. 95 d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, per contrasto con gli artt.3, 24 e 27 Cost., nella parte in cui non estende l'applicabilità delle disposizioni in tema dipene sostitutive delle pene detentive brevi ai reati giudicati con sentenze divenuteirrevocabili prima dell'entrata in vigore del citato d.lgs..La giurisprudenza di legittimità ha, difatti, spiegato che «il principio di retroattività delledisposizioni penali più favorevoli non riguarda qualsiasi norma incidente sul trattamentopenale, ma solo quelle che disciplinano il reato e la pena e può subire inoltre, in quanto nonassoluto ed inderogabile, deroghe rimesse alla discrezionalità legislativa, tra le quali quellaconnessa all'esigenza di salvaguardare la certezza dei rapporti coperti dal giudicato». (Sez.3, n. 47042 del 26/09/2023, Buscaglia, Rv. 285420 - 01).Tale granitico e persuasivo principio priva definitivamente di fondamento laprospettazione difensiva e impone di disattenderla.3. Il ricorso è, pertanto, infondato e il ricorrente va condannato al pagamento dellespese del giudizio. P.Q.MRigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.Così è deciso, 19/03/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteGIOVANBATTISTA [OSCURATO:PERSONA]