CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 05093/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 20/05/2024 della CORTE APPELLO di VENEZIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; jLì R.G. 30297/24 [OSCURATO:PERSONA] OSSERVA Visti gli atti e la sentenza impugnata (condanna per il reato di cui all'art.337 cod. pen. e altro); esaminati i motivi di ricorso; ritenuto che il motivo dedotto nel ricorso, con cui si censura in termini meramente assertivi il vizio di motivazione della sentenza impugnata, risulta del tutto privo di specificità, non indicando le ragioni di diritto o i dati di fatto che sorreggono la censura; che, infatti, il ricorso è inammissibile per genericità dei motivi allorché gli stessi non contengono la precisa prospettazione delle ragioni in fatto o in diritto da sottoporre a verifica (Sez. 3, n. 16851 del 02/03/2010, Cecco, Rv. 246980); rilevato, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il