CassazionesentenzaSezione 5
Cassazione n. 15762/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 21/01/2022 della CORTE APPELLO di TORINOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; dato atto che si è proceduto a trattazione scritta [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza del 21 gennaio 2022, la Corte di appello di Torino, in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Ivrea, proscioglieva [OSCURATO:PERSONA] dagli addebiti al medesimo ascritti ai capi 2 e 3 della rubrica (le condotte contestategli ai sensi degli artt. 218 e 217, comma 1 n. 4, legge fall.) per essere gli stessi estinti per prescrizione e ne confermava la responsabilità per i delitti ascrittigli ai sensi dell'art. 216, comma 1 nn. 1 e 2, legge fall., di bancarotta fraudolenta patrimoniale e documentale, consumati quale amministratore unico della srl [OSCURATO:PERSONA], dichiarata fallita il 5 ottobre 2012, rideterminando la pena (con le attenuanti generiche equivalenti alle aggravanti di cui all'art. 219, comma 1 e comma 2 n. 1, legge fall.) nella misura di anni tre di reclusione (con le pene accessorie di cui all'art. 219, ult. comma, legge fall. di pari durata). 1.1. In risposta ai dedotti motivi di appello, la Corte territoriale osservava che: - le censure relative alle condotte di bancarotta patrimoniale erano del tutto generiche e comunque tali da non confutare adeguatamente la motivazione sul punto del primo giudice; - quanto alla bancarotta documentale, erano del tutto assenti i libri per il periodo successivo al 2006 e ciò configurava l'ipotesi punita a titolo di dolo generico avendo, l'omessa tenuta delle scritture contabili, reso impossibile la ricostruzione del patrimonio della fallita. 2. Propone ricorso l'imputato, a mezzo del proprio difensore, deducendo, con l'unico motivo la violazione di legge ed il vizio di motivazione in ordine alla ritenuta responsabilità del ricorrente per il delitto di bancarotta fraudolenta documentale. Aveva errato la Corte a desumere il delitto dall'assunta difficoltà del curatore a ricostruire la situazione patrimoniale della fallita, posto che, invece, questi aveva correttamente identificato debiti e crediti della medesima tanto da riuscire a provare anche la sottostante inesistenza di alcune operazioni. Quanto all'elemento soggettivo del reato, poi, la motivazione era del tutto carente visto che la contabilità era stata correttamente tenuta fino al 2006 ed il successivo inadempimento era concomitante all'inattività della società. 3. Il Procuratore generale della Repubblica presso questa Corte, nella persona del sostituto [OSCURATO:PERSONA], ha inviato note scritte con cui ha chiesto l'inammissibilità del ricorso.4. Il difensore del ricorrente ha inviato memoria con la quale si riporta integralmente al motivo di ricorso. [OSCURATO:PERSONA] Il motivo di ricorso relativo alla ritenuta sussistenza del delitto di bancarotta fraudolenta documentale è fondato. 1. La Corte territoriale ha desunto, in sostanza, la configurabilità del contestato delitto di bancarotta documentale dalla omessa tenuta delle scritture contabili, dal 2006 (così il libro giornale ed il registro IVA vendite, mentre il registro Iva acquisti non era stato più aggiornato dal 2007), osservando che tale omissione aveva determinato l'impossibilità di ricostruire il patrimonio ed il movimento degli affari della fallita, così concretandosi anche l'elemento soggettivo di tale reato, il dolo generico. Così motivando, però, la Corte ha sovrapposto i piani delle due, diverse, ipotesi di bancarotta fraudolenta documentale punite dall'art. 216, comma 1 n. 2, legge fall.. La prima - l'avere "sottratto, distrutto o falsificato, in tutto o in parte, con lo scopo di procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto o di recare pregiudizi ai creditori, i libri o le altre scritture contabili" - come emerge dalla lettera stessa della norma, richiede il dolo specifico (di danno ai creditori), la seconda condotta - l'avere tenuto, i libri e le altre scritture contabili, "in guisa da non rendere possibile la ricostruzione del patrimonio o del movimento degli affari" - prevede, invece, il solo dolo generico. Risulta però evidente, dalla stessa lettera della norma, come la seconda ipotesi contempli la "tenuta" effettiva e concreta (e non l'omessa tenuta) dei libri e delle scritture, una tenuta che però sia tale, per la sua decettività, da non consentire la ricostruzione del patrimonio della fallita. 2. Una ricostruzione quella puntualizzata - del discrimine fra le due ipotesi di bancarotta documentale - che trova consolidata conferma nella giurisprudenza di questa Corte. Si richiamano, a tal proposito e a titolo esemplificativo, le pronunce Sez. 5, n. 33114 del 08/10/2020, Martinenghi, Rv. 279838 e Sez. 5, n. 18634 del 01/02/2017, Autunno, Rv. 269904 in cui si è ricordato, appunto, che, in tema di bancarotta fraudolenta documentale, l'occultamento delle scritture contabili, per la cui sussistenza è necessario il dolo specifico di recare pregiudizio ai creditori, consistendo nella fisica sottrazione delle stesse alla disponibilità degli organi fallimentari, anche sotto forma della loro omessa tenuta, costituisce una fattispecie autonoma ed alternativa - in seno all'art. 216, comma primo, lett. b), legge fall. - rispetto alla fraudolenta tenuta di tali scritture, in quanto quest'ultima integra un'ipotesi di reato a dolo generico, che presuppone un accertamento condotto su libri contabili effettivamente rinvenuti ed esaminati dai predetti organi. 3. E' allora evidente come le affermazioni della Corte territoriale circa l'elemento oggettivo del reato - l'omessa (e non fraudolenta) tenuta delle scritture contabili della fallita - richiede, allora, di accertare quel dolo specifico, di danno ai creditori, la cui sussistenza la Corte stessa non ha individuato (affermando, anzi, che fosse sufficiente rinvenire il solo dolo generico). La sentenza impugnata va pertanto annullata per nuovo giudizio sul punto. P.Q.M. Annulla la sentenza impugnata limitatamente alla bancarotta documentale con rinvio per nuovo giudizio sul punto ad altra Sezione della Corte di appello di Torino. Dichiara inammissibile il ricor