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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 7 febbraio 2023

Cassazione n. 09800/2023

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 10/02/2022 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] La Corte di appello di Napoli ha confermato la sentenza con cui il GIP presso il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], in data 9 settembre 202h, in esito a giudizio abbreviato, aveva riconosciuto [OSCURATO:PERSONA] responsabile dei delitti di rapina aggravata e lesioni personali e lo aveva condannato alla pena stimata equa e di giustizia; considerato che il primo motivo del ricorso, con cui la difesa deduce violazione di legge con riguardo alla qualificazione del fatto in termini di rapina piuttosto che di furto con strappo, è articolato in termini non consentiti prospettando una rivisitazione delle emergenze istruttorie, in vista di una alternativa ricostruzione dell'episodio, operazione certamente evidentemente estranea al giudizio di legittimità; rilevato che anche il secondo motivo del ricorso propone una censura non consentita in questa sede in quanto, lungi dal prospettare vizi di motivazione o errori di diritto in cui sia incorsa la Corte di appello, si risolve nella contestazione, nel merito, della decisione impugnata quanto all'applicazione della contestata recidiva; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrenti'al pagamento delle spese processuali nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione delle cause di inammissibilità (Corte. cost., n. 186 del 13/06/2000), al versamento in favore della Cassa delle ammende della somma di euro tremila ciascuno, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti.

P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso in Roma, il 7 febbraio 2023.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 10/02/2022 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] La Corte di appello di Napoli ha confermato la sentenza con cui il GIP presso il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], in data 9 settembre 202h, in esito a giudizio abbreviato, aveva riconosciuto [OSCURATO:PERSONA] responsabile dei delitti di rapina aggravata e lesioni personali e lo aveva condannato alla pena stimata equa e di giustizia; considerato che il primo motivo del ricorso, con cui la difesa deduce violazione di legge con riguardo alla qualificazione del fatto in termini di rapina piuttosto che di furto con strappo, è articolato in termini non consentiti prospettando una rivisitazione delle emergenze istruttorie, in vista di una alternativa ricostruzione dell'episodio, operazione certamente evidentemente estranea al giudizio di legittimità; rilevato che anche il secondo motivo del ricorso propone una censura non consentita in questa sede in quanto, lungi dal prospettare vizi di motivazione o errori di diritto in cui sia incorsa la Corte di appello, si risolve nella contestazione, nel merito, della decisione impugnata quanto all'applicazione della contestata recidiva; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrenti'al pagamento delle spese processuali nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione delle cause di inammissibilità (Corte. cost., n. 186 del 13/06/2000), al versamento in favore della Cassa delle ammende della somma di euro tremila ciascuno, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti. P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 7 febbraio 2023.
Sentenza Cassazione n. 09800/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris