CassazionesentenzaSezione 1
Cassazione n. 13549/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
appello di Napoliudita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];lette le conclusioni del P.G., [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto il rigetto del ricorso.Ritenuto in fatto1. Con ordinanza del 1° luglio 2025 la Corte d’appello di Napoli, in funzione di giudicedell’esecuzione, decidendo sull’opposizione presentata ex art. 667 cod. proc. pen. contro ilproprio precedente provvedimento del 4 febbraio 2025, ha respinto l’istanza di LuigiSantaniello di restituzione dei beni immobili siti in Napoli via [OSCURATO:PERSONA] 40, identificati incatasto al foglio 13 particella 380, subalterni 8 e 9, confiscati ex art. 240-bis cod. pen. aGiovanni [OSCURATO:PERSONA] con la sentenza della stessa Corte di appello del 20 luglio 2022 che lo hacondannato per il reato di cui all’art. 416-bis cod. pen. per la partecipazione al clan Contini.Santaniello è vedovo di [OSCURATO:PERSONA], figlia di [OSCURATO:PERSONA], e intestataria formaledei due immobili, acquistati il 7 novembre 2003, al prezzo di 24.000 euro ciascuno, mediantemutuo.2. Avverso il predetto provvedimento ha proposto ricorso Santaniello, per il tramite deldifensore, con unico motivo in cui deduce che i due appartamenti sono stati acquistati nel2003 quando non era ipotizzabile la partecipazione di [OSCURATO:PERSONA] al clan Contini, che è affermatain sentenza come perdurante fino al 2016 senza fissare il dies a quo, maal di là della data dicontestazione dell’imputazione non c’è alcun elemento da cui risulti l’intraneità di [OSCURATO:PERSONA] nelclan Contini già a partire dai primi anni 2000; il giudice dell’esecuzione non ha considerato laprova documentale costituita dai contratti di locazione dei due immobili, locati ciascuno allasomma di 3.600 annui, nonché di un terzo appartamento, locato alla medesima somma, chesono serviti per pagare il mutuo, che era di complessivi 3.426 euro l’anno, ma dubitare chesiano avvenuti i pagamenti dei canoni significa pensare, in modo illogico, che i contratti dilocazione fossero meramente apparenti e compiacenti; la capacità reddituale di GiovanniBotta è stata, inoltre, calcolata male perché è stato tenuto conto due volte di un mutuo da luicontratto.3. Con requisitoria scritta il Procuratore Generale, [OSCURATO:PERSONA], ha concluso per ilrigetto del ricorso.Considerato in dirittoIl ricorso è infondato.1. Il collegio ritiene di dare continuità all’orientamento della giurisprudenza di legittimitàche ha affermato che “in caso di sequestro finalizzato alla confisca ex art. 240-bis cod. pen.avente ad oggetto beni ritenuti fittiziamente intestati a un terzo, quest'ultimo può rivendicareesclusivamente l'effettiva titolarità e la proprietà dei beni sottoposti a vincolo, ma non èlegittimato a contestare i presupposti per l'applicazione della misura, ivi compresi quello dellaragionevolezza temporale tra acquisto del bene e commissione del reato che legittimal'ablazione e quello della sproporzione fra valore del bene confiscato e reddito dichiarato dalcondannato” (Sez. 5, n. 31870 del 12/09/2025, Abbate, Rv. 288582 - 01).Si tratta, d’altronde, di un indirizzo interpretativo obbligato, che è la mera applicazionedi quanto nella contigua materia della confisca di prevenzione (sull’esistenza di principicomuni nelle due procedure v., per tutte, Sez. 1, n. 34021 del 20/06/2025, confl. comp. inproc. D’Alessandro, Rv. 288788 – 01; Sez. 1, n. 13242 del 10/11/2020, dep. 2021, Fortuna,Rv. 280986 – 01), aveva già affermato la giurisprudenza delle Sezioni Unite, che ha ritenutoche “in caso di confisca di prevenzione avente ad oggetto beni ritenuti fittiziamente intestati aun terzo, quest'ultimo può rivendicare esclusivamente l'effettiva titolarità dei beni confiscati,senza poter prospettare l'insussistenza dei presupposti applicativi della misura, deducibilesoltanto dal proposto” (Sez. U, n. 30355 del 27/03/2025, Putignano, Rv. 288300 - 01).Dall’applicazione al caso in esame di questo principio consegue che la deduzioneproposta in ricorso sulla asserita mancanza del requisito della “ragionevolezza temporale”tra il periodo in cui è stata accertata la partecipazione di [OSCURATO:PERSONA] al clan Contini ed ilperiodo in cui è avvenuto l’acquisto dell’immobile è preclusa nel giudizio di esecuzione,perché non deducibile dal proprietario del bene.È, per le stesse ragioni, parimenti preclusa nel giudizio di esecuzione la contestazionerelativa all’accertamento della esistenza o meno di una sproporzione tra i redditi di GiovanniBotta e quelli necessari per l’acquisto dell’immobile, perché anche essa non è deducibile dalmero proprietario del bene.Nel giudizio di esecuzione il proprietario del bene sottoposto a confisca può, indefinitiva, contestare soltanto “l'effettiva titolarità e la proprietà dei beni sottoposti a vincolo”mediante l’ampia facoltà di prova che gli garantisce il sistema processuale (cfr., sempre lasentenza Putignano, in motivazione; sul punto v. anche quanto si dirà infra).La possibilità garantita dal sistema processuale di esercitare l’azione di rivendica dellaproprietà effettiva del bene, anche dopo che la confisca è stata disposta, e l’ampia facoltà dipoter provare tale titolarità effettiva, garantisce al proprietario formale del bene una misura diprotezione contro le ingerenze arbitrarie delle autorità pubbliche e contro l’applicazione diuna restrizione dei diritti fondamentali prevista dalla legge (nel significato su cui v., da ultimo,Corte EDU, Seconda Sezione, 13 maggio 2025, Radelic c. Croatia, n. 12432/22).Se nel giudizio di esecuzione, nonostante l’ampia facoltà di prova che gli garantisce ilsistema processuale, l'intestatario formale del bene sottoposto a confisca non riesce avincere l’azione con cui rivendica la proprietà effettiva di tale bene, le questioni relative allaragionevolezza temporale tra data di acquisto del bene e data di commissione del reato-spia, ed alla sproporzione tra i redditi di origine lecita dell’autore del reato-spia ed i redditinecessari per l’acquisto del bene, sono prive di interesse per lo stesso, perché egli non èriuscito a dimostrare di essere il titolare effettivo del diritto rivendicato sul bene e colui che inconcreto - al di là dell’intestazione formale - finirebbe con l’essere beneficiato dalprovvedimento di restituzione dello stesso.Coerentemente con questa impostazione, il ricorso, in effetti, rivendica anche laproprietà effettiva del bene, e, sul punto, deduce che il bene era di proprietà effettiva dellamoglie, perché, negli anni in cui è avvenuto l’acquisto dei due immobili, i redditi di RaffaellaBotta sarebbero stati sufficienti a consentirle tali operazioni immobiliari.L’argomento è infondato.L’ordinanza impugnata ha, invero, evidenziato che [OSCURATO:PERSONA] ha effettuatol’acquisto immobiliare nel 2003, ma nel 2002 aveva dichiarato un reddito di 1.623 euro, nel2003 un reddito di 496 euro, nel 2005 un reddito di 5.074 euro, nel 2006 un reddito di 5.542euro.Il ricorso non contesta questi dati reddituali, ma deduce che essi non rileverebbero,perché [OSCURATO:PERSONA] non aveva bisogno di avere capacità reddituale per effettuare i dueacquisti immobiliari, perché ha ottenuto la necessaria provvista mediante acccensione di unmutuo (di 55.000 euro, secondo l’ordinanza impugnata) che è stato ripagato con i canoni dilocazione degli immobili acquistati.L’ordinanza aveva già risposto a questa deduzione evidenziando, in modo non illogico,che i debitori del mutuo risultano essere, oltre che [OSCURATO:PERSONA], anche il padre [OSCURATO:PERSONA] ela madre [OSCURATO:PERSONA], e che le rate del mutuo sono addebitate in parti uguali, il che vuoldire che, in realtà, per i 2/3 il mutuo è stato pagato, non con le risorse di [OSCURATO:PERSONA], macon le risorse dei genitori, e, quindi, anche del padre che era stato condannato per il reato-spia.Nella sentenza Putignano, sia pure con riferimento alla confisca di prevenzione, leSezioni Unite si sono poste il problema degli oneri probatori che gravano sul terzo al fine diconfutare la fittizietà dell'intestazione, ed hanno precisato che il terzo “ha un onere diallegazione che consiste nel confutare la tesi accusatoria, secondo la quale egli è un merointestatario formale, ed indicare elementi fattuali che dimostrino che quel bene è di suaproprietà e nella sua esclusiva disponibilità” aggiungendo poi anche che “rispetto a talethema probandum il diritto di difesa del terzo non incontra limitazioni di sorta allorchél'indicazione probatoria sia volta a contestare le circostanze indotte dall'accusa cheriverberano sul fatto costitutivo del diritto fatto valere”.Per la contiguità tra le due materie (su cui v. sopra), si deve ritenere che questi principisiano applicabili anche alla confisca ex art. 240-bis cod. pen., in cui, quindi, il terzoproprietario ha ampia facoltà di prova, ma ha anche l’onere di allegare gli “elementi fattualiche dimostrino che quel bene è di sua proprietà e nella sua esclusiva disponibilità”.E, nel caso in esame, gli elementi fattuali allegati dal ricorrente (ovvero, in definitiva,che [OSCURATO:PERSONA] non avrebbe avuto risorse proprie, ma si sarebbe ripagata l’acquisto coni canoni di locazione percepiti per gli immobili acquistati) non sono sufficienti a renderemanifestamente illogica la motivazione dell’ordinanza impugnata, che ha evidenziato che ilpadre è stato gravato del pagamento di una parte consistente del mutuo.E questo, a tacer del fatto che comunque [OSCURATO:PERSONA] era in ogni caso a carico delpadre negli anni in esame, sia perché viveva ancora in famiglia, sia perché gli esigui redditileciti di cui disponeva non sarebbero stati sufficienti neanche a garantirle le esigenzeelementari di vita, a maggior ragione non le avrebbero consentito di impegnarsi ininvestimenti immobiliari dalla rendita incerta (non sempre i locatari pagano i canoni, ed unaparte dei canoni è comunque erosa dalle imposte e dalle spese di manutenzione del bene),affiancati da obblighi di restituzione, questi invece certi, in favore della banca che le avevaconcesso il mutuo.In definitiva, gli elementi allegati non sono sufficienti per tranquillizzare sul fatto chenell’acquisto dei due appartamenti in questione non siano state immesse risorse provenientidal reato di cui è stato ritenuto responsabile il padre [OSCURATO:PERSONA], e che tali bene non fossero inconcreto rimasti a disposizione dello stesso (nel significato su cui v., da ultimo, Corte EDU,Prima Sezione, Isaia e altri c. Italia, 25 settembre 2025, ric. nn. 36551/22, 36926/22 and37907/22), pur se formalmente intestati alla figlia.Ne consegue che l’ordinanza impugnata resiste alle censure che le sono state rivolte, eche il ricorso deve essere respinto.2. Ai sensi dell'art. 616, comma 1, cod. proc. pen., alla decisione consegue la condannadel ricorrente al pagamento delle spese del procedimento. P.Q.MRigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.Così è deciso, 12/02/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteCARMINE [OSCURATO:PERSONA]