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CassazionedecretoSezione 3Decisione del 9 settembre 2026

Cassazione n. 25205/2026

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in atti indicato,rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]Astra [OSCURATO:PERSONA] in liquidazione, in persona delrappresentante in atti indicato, rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]Matteo-controricorrente-avverso la sentenza della Corte d’appello di Roma n. 372/2026 depositatail 15/01/2026;letta la rinuncia al ricorso del ricorrente e la successiva accettazione dellacontroricorrente;ritenuto che la rinuncia ha i requisiti richiesti dagli articoli 390 e 391c.p.c.;che l’estinzione può dichiararsi con decreto ai sensi dell’art. 391 c.p.c.;che nulla va statuito sulle spese, stante l’accettazione della rinuncia daparte della controricorrente; P.Q.MDichiara estinto il giudizio di Cassazione.Così deciso in Roma, il 09/09/2026 [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
in atti indicato,rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]Astra [OSCURATO:PERSONA] in liquidazione, in persona delrappresentante in atti indicato, rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]Matteo-controricorrente-avverso la sentenza della Corte d’appello di Roma n. 372/2026 depositatail 15/01/2026;letta la rinuncia al ricorso del ricorrente e la successiva accettazione dellacontroricorrente;ritenuto che la rinuncia ha i requisiti richiesti dagli articoli 390 e 391c.p.c.;che l’estinzione può dichiararsi con decreto ai sensi dell’art. 391 c.p.c.;che nulla va statuito sulle spese, stante l’accettazione della rinuncia daparte della controricorrente; P.Q.MDichiara estinto il giudizio di Cassazione.Così deciso in Roma, il 09/09/2026 [OSCURATO:PERSONA]
Decreto Cassazione n. 25205/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris