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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 24 aprile 2024

Cassazione n. 19524/2024

Testo disponibile della fonte

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA]( MAROCCO) il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 06/07/2023 della CORTE APPELLO di REGGIO CALABRIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza con cui la Corte di Appello di [OSCURATO:PERSONA] ha riformato la pronunzia di condanna del Tribunale di Palmi in ordine al reato di cui al capo a) di produzione, traffico e detenzione illecita di sostanze stupefacenti o psicotrope ex art.73comma 1 bis del d.p.r. n.309/1990 e, capo b) furto pluriaggravato ex artt. 624 e 625 nn.2 e 7 cod.pen., dichiarando non doversi procedere nei confronti dell'imputato in ordine al reato ascritto al capo a), previa riqualificazione della fattispecie penale nell'ipotesi autonoma di cui art.73 comma quinto DPR 309/90 ,perché estinto per intervenuta prescrizione, rideterminando la pena in ordine al reato di cui al capo b), confermando nel resto.

Ritenuto che il primo motivo - con cui il ricorrente lamenta la mancata declaratoria di non doversi procedere per difetto di condizione di procedibilità per assenza di querela - è manifestamente infondato perché una delle aggravanti contestate è quella di cui all'art. 625 n.7 cod. pen. nella sua particolare declinazione di cose "destinate a pubblico servizio".

Orbene, tale aggravante - anche post "[OSCURATO:PERSONA]" - ha mantenuto l'originario regime della procedibilità d'ufficio.

Pertanto, la mancanza di querela da parte dell'Enel non assume rilievo.

Ritenuto che il secondo motivo con cui il ricorrente denunzia mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione in violazione dell'art. 192 e 125 cod. proc. pen. - è generico per indeterminatezza perché privo dei requisiti prescritti dall'art. 581, comma 1, lett. c) cod. proc. pen. in quanto, a fronte di una motivazione della sentenza impugnata logicamente corretta, non indica gli elementi che sono alla base della censura formulata, non consentendo al giudice dell'impugnazione di individuare i rilievi mossi ed esercitare il proprio sindacato.

Ritenuto che il terzo motivo - con cui il ricorrente eccepisce la violazione del principio dell' "oltre ogni ragionevole dubbio" alla luce dell'affermazione di penale responsabilità basata su prove incerte - è costituito da mere doglianze in punto di fatto a fronte di motivazione immune da vizi (pag.11): la sentenza impugnata sottolinea come ai fini dell'integrazione del reato ciò che conta non è tanto l'avvenuta manomissione del contatore, quanto piuttosto l'indebito utilizzo di energia elettrica senza corrispondere alcunché all'ente erogatore.

Orbene, tale ultima circostanza appare certamente provata nel caso di specie, dal momento che è stato lo stesso imputato ad ammettere di non aver mai pagato alcuna bolletta.

Ritenuto che il quarto motivo - con cui il ricorrente lamenta la mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche ex art.62 bis cod. pen. - è manifestamente infondato in presenza di una motivazione esente da evidenti illogicità, anche considerato il principio affermato da questa Corte, secondo cui non è necessario che il giudice di merito, nel motivare il diniego della concessione delle attenuanti generiche, prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente che faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, rimanendo disattesi o superati tutti gli altri da tale valutazione.

Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 24 aprile 2024 consi

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA]( MAROCCO) il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 06/07/2023 della CORTE APPELLO di REGGIO CALABRIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza con cui la Corte di Appello di [OSCURATO:PERSONA] ha riformato la pronunzia di condanna del Tribunale di Palmi in ordine al reato di cui al capo a) di produzione, traffico e detenzione illecita di sostanze stupefacenti o psicotrope ex art.73comma 1 bis del d.p.r. n.309/1990 e, capo b) furto pluriaggravato ex artt. 624 e 625 nn.2 e 7 cod.pen., dichiarando non doversi procedere nei confronti dell'imputato in ordine al reato ascritto al capo a), previa riqualificazione della fattispecie penale nell'ipotesi autonoma di cui art.73 comma quinto DPR 309/90 ,perché estinto per intervenuta prescrizione, rideterminando la pena in ordine al reato di cui al capo b), confermando nel resto. Ritenuto che il primo motivo - con cui il ricorrente lamenta la mancata declaratoria di non doversi procedere per difetto di condizione di procedibilità per assenza di querela - è manifestamente infondato perché una delle aggravanti contestate è quella di cui all'art. 625 n.7 cod. pen. nella sua particolare declinazione di cose "destinate a pubblico servizio". Orbene, tale aggravante - anche post "[OSCURATO:PERSONA]" - ha mantenuto l'originario regime della procedibilità d'ufficio. Pertanto, la mancanza di querela da parte dell'Enel non assume rilievo. Ritenuto che il secondo motivo con cui il ricorrente denunzia mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione in violazione dell'art. 192 e 125 cod. proc. pen. - è generico per indeterminatezza perché privo dei requisiti prescritti dall'art. 581, comma 1, lett. c) cod. proc. pen. in quanto, a fronte di una motivazione della sentenza impugnata logicamente corretta, non indica gli elementi che sono alla base della censura formulata, non consentendo al giudice dell'impugnazione di individuare i rilievi mossi ed esercitare il proprio sindacato. Ritenuto che il terzo motivo - con cui il ricorrente eccepisce la violazione del principio dell' "oltre ogni ragionevole dubbio" alla luce dell'affermazione di penale responsabilità basata su prove incerte - è costituito da mere doglianze in punto di fatto a fronte di motivazione immune da vizi (pag.11): la sentenza impugnata sottolinea come ai fini dell'integrazione del reato ciò che conta non è tanto l'avvenuta manomissione del contatore, quanto piuttosto l'indebito utilizzo di energia elettrica senza corrispondere alcunché all'ente erogatore. Orbene, tale ultima circostanza appare certamente provata nel caso di specie, dal momento che è stato lo stesso imputato ad ammettere di non aver mai pagato alcuna bolletta. Ritenuto che il quarto motivo - con cui il ricorrente lamenta la mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche ex art.62 bis cod. pen. - è manifestamente infondato in presenza di una motivazione esente da evidenti illogicità, anche considerato il principio affermato da questa Corte, secondo cui non è necessario che il giudice di merito, nel motivare il diniego della concessione delle attenuanti generiche, prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente che faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, rimanendo disattesi o superati tutti gli altri da tale valutazione. Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 24 aprile 2024 consi
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