Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 29761/2024

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 30/01/2024 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; h RG 7837/24 - [OSCURATO:PERSONA] Il motivo dedotto in relazione alla condanna per il reato di evasione è inammissibile perché prospetta enunciati in palese contrasto con il dato normativo e con la consolidata giurisprudenza di legittimità.

In particolare, con un unico motivo di ricorso, la dil'esa lamenta la mancata applicazione dell'attenuante di cui all'art. 385, quarto comma, cod. pen. per avere il ricorrente fatto rientro presso il proprio domicilio e per averne contestualmente dato notizia all'autorità di pubblica sicurezza.

Sul punto, tuttavia, la sentenza impugnata appare immune da censure, avendo fatto corretta applicazione della consolidata giurisprudenza di legittimità in tema di evasione, secondo la quale "non è configurabile la circostanza attenuante di cui all'art. 385, comma quarto, cod. pen., nel caso in cui la persona evasa dalla detenzione domiciliare rientri spontaneamente nel luogo di esecuzione della misura da cui si era temporaneamente allontanata, essendo indispensabile che la stessa si presenti presso un istituto carcerario o si consegni ad un'autorità che abbia l'obbligo di tradurla in carcere" (ex multis, Sez. 6, n. 1560 del 27/10/2020, Rv. 280479).

Il ricorso deve pertanto essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così de

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 30/01/2024 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; h RG 7837/24 - [OSCURATO:PERSONA] Il motivo dedotto in relazione alla condanna per il reato di evasione è inammissibile perché prospetta enunciati in palese contrasto con il dato normativo e con la consolidata giurisprudenza di legittimità. In particolare, con un unico motivo di ricorso, la dil'esa lamenta la mancata applicazione dell'attenuante di cui all'art. 385, quarto comma, cod. pen. per avere il ricorrente fatto rientro presso il proprio domicilio e per averne contestualmente dato notizia all'autorità di pubblica sicurezza. Sul punto, tuttavia, la sentenza impugnata appare immune da censure, avendo fatto corretta applicazione della consolidata giurisprudenza di legittimità in tema di evasione, secondo la quale "non è configurabile la circostanza attenuante di cui all'art. 385, comma quarto, cod. pen., nel caso in cui la persona evasa dalla detenzione domiciliare rientri spontaneamente nel luogo di esecuzione della misura da cui si era temporaneamente allontanata, essendo indispensabile che la stessa si presenti presso un istituto carcerario o si consegni ad un'autorità che abbia l'obbligo di tradurla in carcere" (ex multis, Sez. 6, n. 1560 del 27/10/2020, Rv. 280479). Il ricorso deve pertanto essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così de