Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 20 ottobre 2021

Cassazione n. 00933/2022

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 06/02/2020 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Fatto e diritto 1 [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] propongono ricorso avverso la sentenza di cui in epigrafe, con la quale, è stata confermata la sentenza del Tribunale di Napoli del 15.5.2017 di condanna nei loro confronti alla pena per ciascuno di mesi sei di reclusione ed C 300,00 di multa per il reato di cui agli artt. 110,624 e 625 n. 2 c.p. (capo a) e 110 - 633, 639 bis c.p. (capo b) Deduce l'imputata [OSCURATO:PERSONA]: con il primo motivo i vizi di violazione di legge e di motivazione in relazione alla ritenuta sussistenza del delitto di cui al capo B) in mancanza di accertamenti specifici al riguardo; con il secondo motivo il vizio di motivazione in relazione al diniego del beneficio di cui agli artt. 163 e 164 c.p.; deduce il Nappello con il primo motivo i vizi di violazione di legge e di motivazione in relazione alla ritenuta sussistenza del delitto di cui al capo B) in mancanza di accertamenti specifici al riguardo; con il secondo motivo il vizio di motivazione in relazione allla ritenuta responsabilità dell'imputato per il reato di cui al capo A); 2.1 ricorsi sono inammissibili siccome generici e comunque manifestamente infondati.

Il primo motivo dei ricorsi di entrambi gli imputati sviluppa censure in fatto ed è comunque generico non confrontandosi con la motivazione della sentenza impugnata che ha ricavato la responsabilità degli imputati in ordine al reato di occupazione abusiva dalle dichiarazioni del teste di P.G. [OSCURATO:PERSONA] che ha riferito come gli imputati si fossero introdotti abusivamente e da tempo nell'appartamento ove risiedono di proprietà del Comune di Napoli senza avere titolo per occuparlo.

A fronte di tale motivazione gli imputati si sono limitati ad addurre che nessun accertamento è stato condotta dall'A.G. e quindi incorrendo nel vizio di insuperabile genericità dei ricorsi che ricorre non solo quando i motivi risultino intrinsecamente indeterminati, ma altresì quando difettino della necessaria correlazione con le ragioni poste a fondamento del provvedimento impugnato (Sez. 5, n. 28011 del 15/02/2013).

3. Il secondo motivo di ricorso della Canzanella del pari è generico ed è comunque manifestamente infondato, avendo la Corte territoriale dato adeguatamente conto delle ragioni del diniego del beneficio invocato, -pur avendo riconosciuto le circostanze attenuanti generiche, con giudizio di prevalenza sulle aggravanti,- rinvenibilq nella assenza di elementi per una prognosi positiva in favore dell'imputata, alla luce del precedente specifico evincibile dal certificato del casellario in atti, consistente nel delitto di invasione di edifici indicato come "tuttora permanente".Tale motivazione non merita censure costituendo la sospensione condizionale della pena una facoltà discrezionale del giudice di merito, che la esercita dando conto delle ragioni relative al diniego e nelle fattispecie tali ragioni appaiono congrue e non illogiche.

4. Manifestamente infondato si presenta il secondo motivo di ricorso del Nappello circa l'assenza di elementi di responsabilità nei suoi confronti per il reato di furto di energia elettrica ascrittoglii avendo la Corte territoriale con motivazione congrua immune da censure dato ampiamente conto delle ragioni relative al concorso dell'imputato nel reato in questione, rinvenibili nel fatto che il contratto di fornitura risultava originariamente intestato a [OSCURATO:PERSONA], cioè a persona appartenente alla famiglia di origine del coniuge convivente della Canzanella e lo stesso risultava da tempo residente presso l'appartamento del Comune di Napoli nel quale veniva riscontrato l'allaccio abusivo 4.Alla inammissibilità dei ricorsi consegue ex art. 616 c.p.p. la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in euro 3000,00.

P.Q.M.

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di tremila euro alla cassa delle ammende.

Così deciso il 20.10.2021 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA](essichelli o E P C

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 06/02/2020 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Fatto e diritto 1 [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] propongono ricorso avverso la sentenza di cui in epigrafe, con la quale, è stata confermata la sentenza del Tribunale di Napoli del 15.5.2017 di condanna nei loro confronti alla pena per ciascuno di mesi sei di reclusione ed C 300,00 di multa per il reato di cui agli artt. 110,624 e 625 n. 2 c.p. (capo a) e 110 - 633, 639 bis c.p. (capo b) Deduce l'imputata [OSCURATO:PERSONA]: con il primo motivo i vizi di violazione di legge e di motivazione in relazione alla ritenuta sussistenza del delitto di cui al capo B) in mancanza di accertamenti specifici al riguardo; con il secondo motivo il vizio di motivazione in relazione al diniego del beneficio di cui agli artt. 163 e 164 c.p.; deduce il Nappello con il primo motivo i vizi di violazione di legge e di motivazione in relazione alla ritenuta sussistenza del delitto di cui al capo B) in mancanza di accertamenti specifici al riguardo; con il secondo motivo il vizio di motivazione in relazione allla ritenuta responsabilità dell'imputato per il reato di cui al capo A); 2.1 ricorsi sono inammissibili siccome generici e comunque manifestamente infondati. Il primo motivo dei ricorsi di entrambi gli imputati sviluppa censure in fatto ed è comunque generico non confrontandosi con la motivazione della sentenza impugnata che ha ricavato la responsabilità degli imputati in ordine al reato di occupazione abusiva dalle dichiarazioni del teste di P.G. [OSCURATO:PERSONA] che ha riferito come gli imputati si fossero introdotti abusivamente e da tempo nell'appartamento ove risiedono di proprietà del Comune di Napoli senza avere titolo per occuparlo. A fronte di tale motivazione gli imputati si sono limitati ad addurre che nessun accertamento è stato condotta dall'A.G. e quindi incorrendo nel vizio di insuperabile genericità dei ricorsi che ricorre non solo quando i motivi risultino intrinsecamente indeterminati, ma altresì quando difettino della necessaria correlazione con le ragioni poste a fondamento del provvedimento impugnato (Sez. 5, n. 28011 del 15/02/2013). 3. Il secondo motivo di ricorso della Canzanella del pari è generico ed è comunque manifestamente infondato, avendo la Corte territoriale dato adeguatamente conto delle ragioni del diniego del beneficio invocato, -pur avendo riconosciuto le circostanze attenuanti generiche, con giudizio di prevalenza sulle aggravanti,- rinvenibilq nella assenza di elementi per una prognosi positiva in favore dell'imputata, alla luce del precedente specifico evincibile dal certificato del casellario in atti, consistente nel delitto di invasione di edifici indicato come "tuttora permanente".Tale motivazione non merita censure costituendo la sospensione condizionale della pena una facoltà discrezionale del giudice di merito, che la esercita dando conto delle ragioni relative al diniego e nelle fattispecie tali ragioni appaiono congrue e non illogiche. 4. Manifestamente infondato si presenta il secondo motivo di ricorso del Nappello circa l'assenza di elementi di responsabilità nei suoi confronti per il reato di furto di energia elettrica ascrittoglii avendo la Corte territoriale con motivazione congrua immune da censure dato ampiamente conto delle ragioni relative al concorso dell'imputato nel reato in questione, rinvenibili nel fatto che il contratto di fornitura risultava originariamente intestato a [OSCURATO:PERSONA], cioè a persona appartenente alla famiglia di origine del coniuge convivente della Canzanella e lo stesso risultava da tempo residente presso l'appartamento del Comune di Napoli nel quale veniva riscontrato l'allaccio abusivo 4.Alla inammissibilità dei ricorsi consegue ex art. 616 c.p.p. la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in euro 3000,00. P.Q.M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di tremila euro alla cassa delle ammende. Così deciso il 20.10.2021 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA](essichelli o E P C
Sentenza Cassazione n. 00933/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris