CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 13 luglio 2021
Cassazione n. 30220/2021
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ente ORDINANZA e. u. sul ricorso 13663-2018 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 107, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrente - contro AGENZIA DELLE ENTRATE 06363391001, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 12, presso AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende, ope legis; - controricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA]; - intimata - avverso la sentenza n. 603/1/2017 della [OSCURATO:PERSONA], depositata il [OSCURATO:DATA_NASCITA]; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 13/07/2021 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. Rilevato: che [OSCURATO:PERSONA] propone ricorso per cassazione nei confronti della sentenza della Commissione tributaria regionale del Molise, che aveva respinto il suo appello contro la decisione della Commissione tributaria provinciale di Campobasso. Quest'ultima, a sua volta, aveva rigettato il ricorso del contribuente avverso un avviso di accertamento IRPEF, per l'anno 2007; Considerato: che il ricorso è affidato a tre motivi; che, col primo, il Maselli invoca violazione degli artt. 109 DPR n. 917/1986 e 90 comma 8° I. n. 289/2002, in relazione all'art. 360 n. 3 c.p.c.: la CTR avrebbe malamente applicato i criteri legali riferiti alla deducibilità delle spese pubblicitarie ed alla presunzione ad esse inerente; che, col secondo, il ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 2697 c.c. e 115 e 116 c.p.c., ai sensi dell'art. 360 nn. 3 e 5 c.p.c. giacché la CTR avrebbe valutato le prove documentali in maniera non unitaria, al fine di provare l'esecuzione del contratto; che, mediante il terzo, la contribuente deduce violazione dell'art. 25 comma 5° I. n. 133/1999, con errata applicazione dell'art. 4 comma 3° DM n. 473/1999, in relazione all'art. 360 n. 3 c.p.c.: la CTR avrebbe ingiustamente disconosciuto la Ric. 2018 n. 13663 sez. MT - ud. 13-07-2021 -2- deducibilità dei costì in capo ai soggetti eroganti, ai fini dell'applicazione del regime sanzionatorio; che l'Agenzia si è costituita con controricorso; che il primo ed il secondo motivo - che possono essere scrutinati congiuntamente, posta la loro connessione logico- giuridica - sono fondati; che, in tema di imposte sui redditi, la presunzione legale di inerenza/deducibilità delle spese di sponsorizzazione di società sportive dilettantistiche, sancita dall'art. 90, comma 8, della I. n. 289 del 2002, opera in virtù della sola ricorrenza dei presupposti previsti dalla norma, senza che rilevino, pertanto, requisiti ulteriori (Sez. 6-5, n. 8981 del 06/04/2017); che l'art. 90 comma 8° della legge n. 289 del 2002 testualmente recita "Il corrispettivo in denaro o in natura in favore di società, associazioni sportive dilettantistiche e fondazioni costituite da istituzioni scolastiche, nonché di associazioni sportive scolastiche che svolgono attività nei settori giovanili riconosciuta dalle Federazioni sportive nazionali o da enti di promozione sportiva costituisce, per il soggetto erogante, fino ad un importo annuo complessivamente non superiore a 200.000 euro, spesa di pubblicità, volta alla promozione dell'immagine o dei prodotti del soggetto erogante mediante una specifica attività del beneficiario, ai sensi dell'articolo 74, comma 2, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917"; che, secondo la giurisprudenza di questa Corte, il comma 8 dell1art.90 qualifica ex lege tali spese come pubblicitarie, se (a) il soggetto sponsorizzato sia una compagine sportiva dilettantistica, (b) sia rispettato il limite quantitativo di spesa, (c) la sponsorizzazione miri a promuovere l'immagine ed i Ric. 2018 n. 13663 sez. MT - ud. 13-07-2021 -3- prodotti dello sponsor, (d) il soggetto sponsorizzato abbia effettivamente posto in essere una specifica attività promozionale (Sez. 5, n. 5720 del 23/03/2016; cfr. anche Sez. 6-5, n. 14942 del 15/06/2017); che, pertanto, gli unici criteri ai quale ha fatto riferimento la CTR, ossia il contratto di sponsorizzazione ed i costi, non possono considerarsi dirimenti, in carenza di una valutazione complessiva circa le condizioni previste per legge; che il terzo motivo è inammissibile, non essendo stata la questione delle sanzioni sollevata in sede d'appello; che, pertanto, in accoglimento del ricorso la sentenza va cassata ed il giudizio rinviato alla CTR Molise, in diversa composizione, affinché si attenga agli enunciati principi e si pronunzi anche con riguardo alle spese del giudizio di cassazione. P.Q.M. La Corte accoglie il primo ed il secondo motivo, dichiara inammissibile il terzo, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla [OSCURATO:PERSONA] del Molise, in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità. Così deciso in Roma il 13 luglio 2021 [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] oggi , [OSCURATO:PERSONA] E