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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 20 gennaio 1958

Cassazione n. 12581/2022

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la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 20/01/1958 avverso la sentenza del 07/10/2020 del [OSCURATO:PERSONA] di CATANIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che l'imputato [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza con cui il giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Catania, recependo l'accordo tra le parti, ha pronunciato sentenza ex art. 444 cod. proc. pen. in ordine al reato di furto pluriaggravato; Considerato che l'unico motivo proposto — con cui il ricorrente contesta la qualificazione giuridica del fatto — è manifestamente infondato alla luce del consolidato insegnamento della giurisprudenza di legittimità, secondo cui l'erronea qualificazione del fatto deve essere limitata al casi di errore manifesto che emerga ictu oculi dal capo di imputazione, poiché occorre scongiurare l'eventualità che l'accordo sulla pena si trasformi in un accordo sui reati, mentre deve essere esclusa tutte le volte in cui la diversa qualificazione presenti margini di opinabilità (cfr. per tutte ante novella Sez.

U, n. 5838 del 28/11/2013 dep. 2014, Citarella, in motivazione; e dopo la novella, tra le altre, Sez. 3, 23150 del 17/04/2019, El ZItouni Jamal, Rv. 275971); Ritenuto che la qualificazione giuridica del fatto, come furto pluriaggravato, è perfettamente coerente con la descrizione della condotta riportata in rubrica: trafugamento dal cimitero monumentale di Catania di una biga antica di notevole valore; Considerato che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro quattromila a favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 09/03/2022 [OSCURATO:PERSONA] ensore [OSCURATO:PERSONA] ta Morosi i Steftlor t.., DEPO:—TATO

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 20/01/1958 avverso la sentenza del 07/10/2020 del [OSCURATO:PERSONA] di CATANIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che l'imputato [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza con cui il giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Catania, recependo l'accordo tra le parti, ha pronunciato sentenza ex art. 444 cod. proc. pen. in ordine al reato di furto pluriaggravato; Considerato che l'unico motivo proposto — con cui il ricorrente contesta la qualificazione giuridica del fatto — è manifestamente infondato alla luce del consolidato insegnamento della giurisprudenza di legittimità, secondo cui l'erronea qualificazione del fatto deve essere limitata al casi di errore manifesto che emerga ictu oculi dal capo di imputazione, poiché occorre scongiurare l'eventualità che l'accordo sulla pena si trasformi in un accordo sui reati, mentre deve essere esclusa tutte le volte in cui la diversa qualificazione presenti margini di opinabilità (cfr. per tutte ante novella Sez. U, n. 5838 del 28/11/2013 dep. 2014, Citarella, in motivazione; e dopo la novella, tra le altre, Sez. 3, 23150 del 17/04/2019, El ZItouni Jamal, Rv. 275971); Ritenuto che la qualificazione giuridica del fatto, come furto pluriaggravato, è perfettamente coerente con la descrizione della condotta riportata in rubrica: trafugamento dal cimitero monumentale di Catania di una biga antica di notevole valore; Considerato che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro quattromila a favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 09/03/2022 [OSCURATO:PERSONA] ensore [OSCURATO:PERSONA] ta Morosi i Steftlor t.., DEPO:—TATO
Sentenza Cassazione n. 12581/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris