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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 17 gennaio 2025

Cassazione n. 31947/2025

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seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]/ tu; r9:- .. avverso la sentenza del 17/01/2025 della CORTE DI CASSAZIONE di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Esaminata l'istanza per la correzione di errore materiale, avanzata dall'avv. [OSCURATO:PERSONA], difensore delle parti civili [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] nel procedimento a carico di [OSCURATO:PERSONA], avente ad oggetto la sentenza della Corte di cassazione in data 17/01/2025, che ha annullato la sentenza della Corte di assise di appello di Napoli in data 08/02/2024 con rinvio per nuovo giudizio ad altra sezione della Corte di assise di appello di Napoli; Rilevato che l'istanza chiede l'integrazione della sentenza della Corte di cassazione con una statuizione sulla richiesta di liquidazione delle spese della parte civile, richieste dallo stesso avv. [OSCURATO:PERSONA], quale antistatario nel grado di giudizio; [OSCURATO:PERSONA] che «non è consentito ricorrere alla procedura di correzione dell'errore materiale di cui all'art. 130 cod. proc. pen. quando la correzione richiesta non si limiti ad una semplice emenda del testo della sentenza, ma comporti la modifica della decisione stessa, in violazione del principio di definitività delle sentenze della Corte di cassazione, che può essere derogato solo con rimedi straordinari» (Sez. 6, n. 3401 del 05/12/2001, dep. 2002, Padalino, Rv. 220951 - 01); che in ogni caso «non spetta alla parte civile la liquidazione delle spese processuali all'esito del giudizio di legittimità che si è concluso con l'annullamento con rinvio, potendo la stessa far valere la relativa pretesa nel corso ulteriore del processo, in cui il giudice di merito dovrà accertare la sussistenza, a carico dell'imputato, dell'obbligo della rifusione delle spese giudiziali in base all'ordinario criterio della soccombenza» (Sez. 1, n. 34032 del 01/07/2022, Scapin, Rv. 283987 - 04); che pertanto l'omessa statuizione di cui la parte civile richiede l'emenda consegue legittimamente dall'esito del giudizio; P.Q.M.

Rigetta l'istanza Così deciso I'll settembre 2025 [OSCURATO:PERSONA]§liere estensore [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]/ tu; r9:- .. avverso la sentenza del 17/01/2025 della CORTE DI CASSAZIONE di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Esaminata l'istanza per la correzione di errore materiale, avanzata dall'avv. [OSCURATO:PERSONA], difensore delle parti civili [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] nel procedimento a carico di [OSCURATO:PERSONA], avente ad oggetto la sentenza della Corte di cassazione in data 17/01/2025, che ha annullato la sentenza della Corte di assise di appello di Napoli in data 08/02/2024 con rinvio per nuovo giudizio ad altra sezione della Corte di assise di appello di Napoli; Rilevato che l'istanza chiede l'integrazione della sentenza della Corte di cassazione con una statuizione sulla richiesta di liquidazione delle spese della parte civile, richieste dallo stesso avv. [OSCURATO:PERSONA], quale antistatario nel grado di giudizio; [OSCURATO:PERSONA] che «non è consentito ricorrere alla procedura di correzione dell'errore materiale di cui all'art. 130 cod. proc. pen. quando la correzione richiesta non si limiti ad una semplice emenda del testo della sentenza, ma comporti la modifica della decisione stessa, in violazione del principio di definitività delle sentenze della Corte di cassazione, che può essere derogato solo con rimedi straordinari» (Sez. 6, n. 3401 del 05/12/2001, dep. 2002, Padalino, Rv. 220951 - 01); che in ogni caso «non spetta alla parte civile la liquidazione delle spese processuali all'esito del giudizio di legittimità che si è concluso con l'annullamento con rinvio, potendo la stessa far valere la relativa pretesa nel corso ulteriore del processo, in cui il giudice di merito dovrà accertare la sussistenza, a carico dell'imputato, dell'obbligo della rifusione delle spese giudiziali in base all'ordinario criterio della soccombenza» (Sez. 1, n. 34032 del 01/07/2022, Scapin, Rv. 283987 - 04); che pertanto l'omessa statuizione di cui la parte civile richiede l'emenda consegue legittimamente dall'esito del giudizio; P.Q.M. Rigetta l'istanza Così deciso I'll settembre 2025 [OSCURATO:PERSONA]§liere estensore [OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Cassazione n. 31947/2025 — Fons Iuris — Fons Iuris