CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 6 giugno 2022
Cassazione n. 10000/2024
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
- Rel. ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 18800/2022 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] S.P.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’avvocatoALESSANDRO DELLA VALLE e domiciliata presso il domicilio digitale del medesimo pec: -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], rappresentati e difesi dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA], e domiciliati presso il domicilio digitale del medesimo pec: -controricorrenti – avverso la sentenza n. 1434/2022 del TRIBUNALE di GENOVA, pubblicata in data 6/6/2022, non notificata;udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 21/12/2023 dal Cons. [OSCURATO:PERSONA] La società [OSCURATO:PERSONA] SpA ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza del Tribunale di Genova n. 1434 pubblicata in data 6/6/2020, non notificata; le parti intimate, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] hanno resistito con controricorso; nelle more della fissazione dell’adunanza camerale per la trattazione del ricorso la società ricorrente ha depositato un atto di rinuncia al ricorso ex art. 390 c.p.c. dichiarando di non avere più interesse alla prosecuzione del giudizio; la parte controricorrente non ha aderito a tale atto di rinuncia; va pertanto dichiarata l’estinzione del giudizio di cassazione per rinunzia, con la condanna della ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di cassazione, liquidate come in dispositivo, in favore della controricorrente, con distrazione in favore del difensore dichiaratosi antistatario. Non è viceversa a farsi lugo a pronunzia in ordine alle spese del giudizio di cassazione in favore degli altri intimati, non avendo i medesimi svolto attività difensiva. P.Q.M. La Corte dichiara estinto per rinunzia il giudizio di cassazione . Condanna la ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di cassazione, che liquida in complessivi € 1.800,00, di cui € 1.600,00 per onorari, oltre a spese generali e accessori di legge, in favore della controricorrente, da distrarsi in favore del difensore dichiaratosi antistatario. Così deciso in Roma, nella camera di co