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CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 16 maggio 2023

Cassazione n. 31414/2023

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza emessa il 28 aprile 2022 dalla Corte di appello di Napoli visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; lette le richieste del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. [OSCURATO:PERSONA] ricorre per cassazione avverso l'ordinanza della Corte di appello di Napoli che ha dichiarato l'inammissibilità dell'appello proposto avverso la sentenza di condanna alla pena ritenuta di giustizia per il reato di evasione.

Deduce la violazione dell'art. 591, lett. c), cod. proc. pen. e la carenza ed illogicità della motivazione con la quale è stata ritenuta la genericità delle censure formulate atteso che con il proposto gravame si invocava la riduzione della pena e la concessione delle circostanze attenuanti generiche, negate dalla sentenza di primo grado sulla sola base dei numerosi precedenti penali da cui è gravato il Musella. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è inammissibile in quanto il motivo dedotto, omettendo di confrontarsi criticamente con le ragioni della decisione impugnata, si limita a reiterare la medesima censura già reputata generica dalla decisione impugnata con motivazione puntuale ed immune da vizi.

La Corte territoriale, infatti, ha ritenuto la genericità del motivo di appello rilevando che la pena era stata determinata nel minimo edittale in considerazione della ritenuta recidiva e che il diniego delle circostanze attenuanti generiche era fondato sulla pericolosità del ricorrente, desunta dai precedenti penali, e sulle modalità della condotta ascritta in quanto determinata dall'esigenza di incontrare altro ristretto.

2. All'inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila da versare in favore della cassa delle ammende, non potendosi ritenere che lo stesso abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte cost. n. 186 del 2000).

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 16 maggio 2023 [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza emessa il 28 aprile 2022 dalla Corte di appello di Napoli visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; lette le richieste del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA] ricorre per cassazione avverso l'ordinanza della Corte di appello di Napoli che ha dichiarato l'inammissibilità dell'appello proposto avverso la sentenza di condanna alla pena ritenuta di giustizia per il reato di evasione. Deduce la violazione dell'art. 591, lett. c), cod. proc. pen. e la carenza ed illogicità della motivazione con la quale è stata ritenuta la genericità delle censure formulate atteso che con il proposto gravame si invocava la riduzione della pena e la concessione delle circostanze attenuanti generiche, negate dalla sentenza di primo grado sulla sola base dei numerosi precedenti penali da cui è gravato il Musella. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile in quanto il motivo dedotto, omettendo di confrontarsi criticamente con le ragioni della decisione impugnata, si limita a reiterare la medesima censura già reputata generica dalla decisione impugnata con motivazione puntuale ed immune da vizi. La Corte territoriale, infatti, ha ritenuto la genericità del motivo di appello rilevando che la pena era stata determinata nel minimo edittale in considerazione della ritenuta recidiva e che il diniego delle circostanze attenuanti generiche era fondato sulla pericolosità del ricorrente, desunta dai precedenti penali, e sulle modalità della condotta ascritta in quanto determinata dall'esigenza di incontrare altro ristretto. 2. All'inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila da versare in favore della cassa delle ammende, non potendosi ritenere che lo stesso abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte cost. n. 186 del 2000). P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 16 maggio 2023 [OSCURATO:PERSONA]