CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 14161/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza d I [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. SORVEGLIANZA di Napoli ‘‘;.k\`' [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. Con l'ordinanza indicata in epigrafe, il Tribunale di sorveglianza di Napoli ha rigettato l'istanza volta alla concessione di una misura alternativa alla detenzione, presentata da [OSCURATO:PERSONA], soggetto attualmente in regime di arresti domiciliari esecutivi ex art. 656 comma 10 cod. proc. pen., in esecuzione di pena inflitta per il reato di cui all'art. 73 d.P.R. 09 ottobre 1990, n. 309, con fine pena fissato al 28/08/2026. 2. Ricorre per cassazione [OSCURATO:PERSONA], a mezzo del difensore avv. [OSCURATO:PERSONA], deducendo illogicità e mancanza della motivazione, ex art. 606, comma 1, lett. e) cod. proc. pen., laddove il Tribunale di sorveglianza rigetta la richiesta di affidamento in prova ai servizi sociali, di detenzione domiciliare e di semilibertà, adducendo l'impossibilità di formulare una prognosi favorevole, circa il buon esito della prova. 3. Vengono anzitutto articolate censure non consentite in sede di legittimità, in quanto costituite da mere doglianze versate in fatto e non scandite da specifica critica del complesso delle argomentazioni poste a base dell'ordinanza, che ha motivato il rigetto compiutamente, oltre che in maniera non manifestamente illogica o contraddittoria. Invero, il giudice a quo, nell'esercizio del potere discrezionale di cui è titolare (Sez. 1, n. 8712 del 08/02/2012, Tanzi, Rv. 252921-01), ha sottolineato come la recente denuncia a carico del condannato, per i reati di cui agli artt. 73 T.U. stup. e 697 cod. pen. (con ritrovamento, all'esito di perquisizione domiciliare, di un bilancino di precisione e di sette proiettili), sia un fattore ostativo alla formulazione della prognosi di vita favorevole, necessaria per la concessione dell'ampio beneficio invocato. 4. Alla luce delle considerazioni che precedono, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e - non ravvisandosi ipotesi di esonero - al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende, determinabile in tremila euro, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, 20 marz