Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 6

Cassazione n. 47120/2023

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

nei motivi del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con la sentenza impugnata, la Corte di appello di Ancona, in parziale riforma della sentenza emessa dal Giudice dell'udienza preliminare presso il Tribunale di Macerata il 21 ottobre 2020 - che aveva condannato il ricorrente alla pena di anni sei di reclusione ed euro 30.000 di multa in ordine a plurimi episodi di spaccio di sostanza stupefacente ex art 73, comma 1, d.P.R. 309/1990 - applicava la continuazione tra detti fatti e quelli oggetto della sentenza del Giudice dell'udienza preliminare presso il Tribunale di Macerata n. 173/2019, irrevocabile il 17 settembre 2019, così rideterminando la pena complessiva in anni otto e mesi due di reclusione.

Si contestano all'imputato oltre mille cessioni di dosi da uno o da mezzo grammo di cocaina a tredici persone dal 2012 al 2018.

2. Avverso la sentenza ricorre per cassazione Castignani, a mezzo del difensore di fiducia, deducendo i seguenti motivi:

2.1. Erronea applicazione della legge processuale in ordine alla riduzione della pena per la scelta del rito abbreviato sulla pena definita nel presente procedimento in continuazione con la sentenza n. 173/2019 del GUP presso il Tribunale di Macerata (anch'essa disposta a seguito di rito abbreviato), trattandosi di riduzione inferiore a 1/3.

La riduzione secca di 1/3 prevista dall'art. 442, comma 2, cod. pen., alla pena di anni dieci mesi nove di reclusione, risultante a seguito dell'aumento ex art. 81 comma quarto cod. pen., della pena base avrebbe, infatti, condotto a una pena finale di anni sette e mesi due di reclusione.

2.2. Violazione di legge e contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione per omesso riconoscimento della circostanza attenuante speciale di cui all'art. 73, comma 7, d.P.R. 309/90.

Risulta dagli atti di indagine che Castignani, nell'ambito del parallelo procedimento penale per fatti di detenzione di sostanza stupefacente (quello con il quale poi si è chiesta la continuazione), avesse non solo confessato di essere dedito da tempo all'attività di spaccio, ma avesse anche rivelato la identità di altre persone coinvolte nell'attività di spaccio, persone dalle quali egli acquistava regolarmente da ormai diversi anni la sostanza stupefacente per poi rivenderla terzi.

In quel contesto, consegnava agli inquirenti il proprio telefono cellulare, segnalando che, da lì, sarebbero risultati tutti i suoi acquirenti.

Da tali propalazioni prendeva avvio il presente procedimento penale, avente ad oggetto le plurime condotte di spaccio ricostruite proprio attraverso l'esame del cellulare consegnato dal ricorrente.[OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è fondato, limitatamente alla misura della pena detentiva che deve essere rideterminata in anni sette e mesi due di reclusione, mentre è inammissibile nel resto.

2. Il primo motivo di ricorso coglie nel segno, avendo, in effetti, la Corte territoriale individuato la pena base in anni otto di reclusione ed euro trentamila di multa (in relazione ai fatti della sentenza n. 173/2019), aumentata per la continuazione per i reati per cui si procede in anni dieci, mesi nove di reclusione ed euro quarantacinquemila di multa, ridotti, ai sensi dell'art. 442, comma 2 cod. proc. pen., erroneamente, in anni otto, mesi due di reclusione ed euro trentamila di multa, anziché in anni sette, mesi due di reclusione e euro trentamila di multa.

3. Il secondo motivo si palesa manifestamente infondato.

In primo luogo, occorre ricordare, sotto il profilo dell'obbligo motivazionale in materia di riconoscimento dell'attenuante del ravvedimento operoso di cui all'art. 73, comma 7, d.P.R. 309/90, come "il giudice è tenuto ad accertare l'utilità e la proficuità delle dichiarazioni collaborative rese dall'imputato, con una valutazione che non è suscettibile di censura in sede di legittimità, ove supportata da motivazione logica ed esaustiva" (Sez. 4 n. 3946 del 19/01/2021, Hamri, Rv. 280385). 3.1.Circoscritti i limiti entro cui può muoversi il presente giudizio di legittimità, la Corte si è adeguata al principio di diritto secondo il quale, in tema di reati concernenti le sostanze stupefacenti, ai fini del riconoscimento dell'attenuante di cui all'art. 73, comma settimo, del d.P.R. n. 309 del 1990, non è sufficiente la mera indicazione del nominativo di qualche complice, ma è necessario che la collaborazione prestata porti alla sottrazione di risorse rilevanti ed eviti la commissione di ulteriori attività delittuose (Sez. 3 n. 21624 del 15/04/2015, R., Rv. 263822).

La sentenza impugnata ha, quindi, escluso che le informazioni fornite dall'imputato fossero astrattamente idonee a raggiungere il risultato di arrestare l'attività in corso evidenziando, con motivazione logica e lineare, che: -tali informazioni erano del tutto generiche; -la pretesa collaborazione si era, in realtà, risolta nella consegna agli operanti da parte di Castignani del proprio cellulare, consegna dalla quale sarebbero scaturite le indagini del presente procedimento, attinenti tutte solo alla individuazione degli acquirenti del ricorrente nel periodo dal 3 ottobre 2018 fino al 10 ottobre 2018 (laddove il precedente procedimento, oggetto della sentenza del G.u.p. di Macerata, attiene a contestazioni di cessione di sostanza stupefacente, commesse tra il gennaio 2012 e il 2 ottobre 2018).

E' d'uopo, quindi, evidenziare la genericità del motivo, il quale non si confronta in modo critico agli argomenti assunti dalla Corte a dimostrazione del fatto che i dati forniti non costituivano tutte le conoscenze a disposizione del dichiarante (vedi, sul punto Sez. 6 n. 15977 del 24/03/2016, Ben, Rv. 266998).

P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente alla misura della pena detentiva che ridetermina in anni sette e mesi due di reclusione.

Dic

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
nei motivi del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la sentenza impugnata, la Corte di appello di Ancona, in parziale riforma della sentenza emessa dal Giudice dell'udienza preliminare presso il Tribunale di Macerata il 21 ottobre 2020 - che aveva condannato il ricorrente alla pena di anni sei di reclusione ed euro 30.000 di multa in ordine a plurimi episodi di spaccio di sostanza stupefacente ex art 73, comma 1, d.P.R. 309/1990 - applicava la continuazione tra detti fatti e quelli oggetto della sentenza del Giudice dell'udienza preliminare presso il Tribunale di Macerata n. 173/2019, irrevocabile il 17 settembre 2019, così rideterminando la pena complessiva in anni otto e mesi due di reclusione. Si contestano all'imputato oltre mille cessioni di dosi da uno o da mezzo grammo di cocaina a tredici persone dal 2012 al 2018. 2. Avverso la sentenza ricorre per cassazione Castignani, a mezzo del difensore di fiducia, deducendo i seguenti motivi: 2.1. Erronea applicazione della legge processuale in ordine alla riduzione della pena per la scelta del rito abbreviato sulla pena definita nel presente procedimento in continuazione con la sentenza n. 173/2019 del GUP presso il Tribunale di Macerata (anch'essa disposta a seguito di rito abbreviato), trattandosi di riduzione inferiore a 1/3. La riduzione secca di 1/3 prevista dall'art. 442, comma 2, cod. pen., alla pena di anni dieci mesi nove di reclusione, risultante a seguito dell'aumento ex art. 81 comma quarto cod. pen., della pena base avrebbe, infatti, condotto a una pena finale di anni sette e mesi due di reclusione. 2.2. Violazione di legge e contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione per omesso riconoscimento della circostanza attenuante speciale di cui all'art. 73, comma 7, d.P.R. 309/90. Risulta dagli atti di indagine che Castignani, nell'ambito del parallelo procedimento penale per fatti di detenzione di sostanza stupefacente (quello con il quale poi si è chiesta la continuazione), avesse non solo confessato di essere dedito da tempo all'attività di spaccio, ma avesse anche rivelato la identità di altre persone coinvolte nell'attività di spaccio, persone dalle quali egli acquistava regolarmente da ormai diversi anni la sostanza stupefacente per poi rivenderla terzi. In quel contesto, consegnava agli inquirenti il proprio telefono cellulare, segnalando che, da lì, sarebbero risultati tutti i suoi acquirenti. Da tali propalazioni prendeva avvio il presente procedimento penale, avente ad oggetto le plurime condotte di spaccio ricostruite proprio attraverso l'esame del cellulare consegnato dal ricorrente.[OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è fondato, limitatamente alla misura della pena detentiva che deve essere rideterminata in anni sette e mesi due di reclusione, mentre è inammissibile nel resto. 2. Il primo motivo di ricorso coglie nel segno, avendo, in effetti, la Corte territoriale individuato la pena base in anni otto di reclusione ed euro trentamila di multa (in relazione ai fatti della sentenza n. 173/2019), aumentata per la continuazione per i reati per cui si procede in anni dieci, mesi nove di reclusione ed euro quarantacinquemila di multa, ridotti, ai sensi dell'art. 442, comma 2 cod. proc. pen., erroneamente, in anni otto, mesi due di reclusione ed euro trentamila di multa, anziché in anni sette, mesi due di reclusione e euro trentamila di multa. 3. Il secondo motivo si palesa manifestamente infondato. In primo luogo, occorre ricordare, sotto il profilo dell'obbligo motivazionale in materia di riconoscimento dell'attenuante del ravvedimento operoso di cui all'art. 73, comma 7, d.P.R. 309/90, come "il giudice è tenuto ad accertare l'utilità e la proficuità delle dichiarazioni collaborative rese dall'imputato, con una valutazione che non è suscettibile di censura in sede di legittimità, ove supportata da motivazione logica ed esaustiva" (Sez. 4 n. 3946 del 19/01/2021, Hamri, Rv. 280385). 3.1.Circoscritti i limiti entro cui può muoversi il presente giudizio di legittimità, la Corte si è adeguata al principio di diritto secondo il quale, in tema di reati concernenti le sostanze stupefacenti, ai fini del riconoscimento dell'attenuante di cui all'art. 73, comma settimo, del d.P.R. n. 309 del 1990, non è sufficiente la mera indicazione del nominativo di qualche complice, ma è necessario che la collaborazione prestata porti alla sottrazione di risorse rilevanti ed eviti la commissione di ulteriori attività delittuose (Sez. 3 n. 21624 del 15/04/2015, R., Rv. 263822). La sentenza impugnata ha, quindi, escluso che le informazioni fornite dall'imputato fossero astrattamente idonee a raggiungere il risultato di arrestare l'attività in corso evidenziando, con motivazione logica e lineare, che: -tali informazioni erano del tutto generiche; -la pretesa collaborazione si era, in realtà, risolta nella consegna agli operanti da parte di Castignani del proprio cellulare, consegna dalla quale sarebbero scaturite le indagini del presente procedimento, attinenti tutte solo alla individuazione degli acquirenti del ricorrente nel periodo dal 3 ottobre 2018 fino al 10 ottobre 2018 (laddove il precedente procedimento, oggetto della sentenza del G.u.p. di Macerata, attiene a contestazioni di cessione di sostanza stupefacente, commesse tra il gennaio 2012 e il 2 ottobre 2018). E' d'uopo, quindi, evidenziare la genericità del motivo, il quale non si confronta in modo critico agli argomenti assunti dalla Corte a dimostrazione del fatto che i dati forniti non costituivano tutte le conoscenze a disposizione del dichiarante (vedi, sul punto Sez. 6 n. 15977 del 24/03/2016, Ben, Rv. 266998). P.Q.M. Annulla senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente alla misura della pena detentiva che ridetermina in anni sette e mesi due di reclusione. Dic
Sentenza Cassazione n. 47120/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris