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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 10 maggio 2023

Cassazione n. 33795/2023

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eguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 22/03/2022 della CORTE APPELLO di BOLOGNAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale [OSCURATO:PERSONA] che ha chiesto il rigetto del ricorso [OSCURATO:PERSONA]

1. La sentenza della Corte d'Appello di Bologna impugnata, in parziale riforma della decisione emessa dal Tribunale di Bologna il 26.9.2017, ha rideterminato in senso più favorevole la pena nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], in relazione alla condanna per il reato di furto aggravato (ai sensi dell'art. 625, comma primo, nn. 2 e 7, cod. pen.), concessegli le circostanze attenuanti generiche equivalenti alle aggravanti ritenute sussistenti (quelle citate e la recidiva qualificata ex art. 99, comma 4, cod. pen.).

L'imputato è stato condannato per aver sottratto la somma di euro 499,75 dal furgone di proprietà del [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., danaro costituente l'incasso dei distributori automatici gestiti dalla ditta e del cui ritiro era stato, tra l'altro, incaricato il conducente- addetto della società, il quale aveva regolarmente chiuso a chiave il veicolo, parcheggiandolo nell'area dedicata alla sosta dell'esercizio commerciale in cui erano installati i distributori.

2. Ha proposto ricorso avverso tale sentenza l'imputato, tramite il difensore di fiducia, deducendo un unico motivo di censura, con cui si denuncia violazione di legge e manifesta illogicità della motivazione quanto alla ritenuta sussistenza dell'aggravante di cui all'art. 625, comma primo, n. 7, cod. pen.: nel caso di specie, la somma di danaro sottratta non sarebbe parte integrante del furgone, lasciato parcheggiato in strada ed esposto alla pubblica fede, né si tratta di cose lasciate all'interno del veicolo per ragioni di necessità, perché non di facile asporto mentre si attende agli ordinari bisogni della vita quotidiana.

La motivazione della Corte d'Appello è illogica e contraddittoria nella misura in cui ritiene, in modo non coerente con la giurisprudenza di legittimità, che il complesso delle mansioni lavorative svolte dalla persona offesa, la quale era addetta non soltanto al ritiro dell'incasso dai distributori automatici, ma doveva provvedere anche, dopo il ritiro del contante, al rifornimento di tali distributori ed alla loro manutenzione, incida sulla configurabilità dell'aggravante.

Il ricorrente evidenzia che in tale ipotesi, infatti, non si tutela la necessità o consuetudine che radicano la ratio dell'aggravante, bensì si espande la sua area di applicabilità, fino a ricomprendere modalità comportamentali ispirate a trascuratezza, a mera comodità ed a scarsa cautela, da sempre estranee al perimetro normativo dell'art. 625, comma primo, n. 7, cod. pen. 3. [OSCURATO:PERSONA] Passafiume ha depositato conclusioni scritte, chiedendo il rigetto del ricorso.

3.1. Sono stati depositati motivi aggiunti dal difensore del ricorrente, con i quali si reiterano le ragioni di ricorso e si risponde alla requisitoria scritta del PG.Successivamente, e specialmente con email in data 10.5.2023, è stata trasmessa alla Quinta Sezione Penale nota dei Carabinieri della Stazione di Mordano contenente il verbale di remissione di querela della persona offesa, [OSCURATO:PERSONA], delegato della società "[OSCURATO:PERSONA] s.p.a, con contestuale verbale di accettazione di remissione sottoscritto dal difensore e procuratore speciale del ricorrente-imputato, l'avv. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il reato è estinto per remissione di querela.

2. La riforma legislativa attuata con il d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150 ha stabilito che anche le ipotesi di furto aggravato ai sensi dell'art. 625, comma primo, n. 7, cod. pen., per essere l'oggetto del reato esposto alla pubblica fede, rientrano nella procedibilità a querela prevista dal nuovo terzo comma dell'art. 624 cod. pen., come modificato dalla novella normativa, che stabilisce la procedibilità d'ufficio, invece, soltanto nel caso delle residue fattispecie aggravate previste dallo stesso art. 625, comma primo, n. 7, ovvero qualora il reato sia aggravato ai sensi del successivo n. 7-bis della stessa disposizione.

3. Nel caso di specie, pertanto, si rientra appieno in uno degli scenari di nuova perseguibilità a querela, che possono essere intercettati, quindi, dalla causa estintiva della remissione della condizione di procedibilità, prima che intervenga il giudicato.

Le Sezioni Unite, infatti, con la sentenza Sez.

U, n. 24246 del 25/2/2024, Chiasserini, Rv. 227681, hanno stabilito che la remissione di querela, intervenuta in pendenza del ricorso per cassazione e ritualmente accettata, determina l'estinzione del reato che prevale su eventuali cause di inammissibilità e va rilevata e dichiarata dal giudice di legittimità, purché il ricorso sia stato tempestivamente proposto.

3.1. La sentenza impugnata, pertanto, deve essere annullata senza rinvio perché il reato è estinto per remissione di querela.

Segue per legge la condanna dell'imputato al pagamento delle spese processuali, ai sensi dell'art. 340, comma 4, cod. proc. pen P. Q. M. Annulla senza rinvio la sentenza impugnata, perché il reato è estinto per remissione di querela.

Condanna l'imputato al pagamento delle spese

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
eguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 22/03/2022 della CORTE APPELLO di BOLOGNAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale [OSCURATO:PERSONA] che ha chiesto il rigetto del ricorso [OSCURATO:PERSONA] 1. La sentenza della Corte d'Appello di Bologna impugnata, in parziale riforma della decisione emessa dal Tribunale di Bologna il 26.9.2017, ha rideterminato in senso più favorevole la pena nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], in relazione alla condanna per il reato di furto aggravato (ai sensi dell'art. 625, comma primo, nn. 2 e 7, cod. pen.), concessegli le circostanze attenuanti generiche equivalenti alle aggravanti ritenute sussistenti (quelle citate e la recidiva qualificata ex art. 99, comma 4, cod. pen.). L'imputato è stato condannato per aver sottratto la somma di euro 499,75 dal furgone di proprietà del [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., danaro costituente l'incasso dei distributori automatici gestiti dalla ditta e del cui ritiro era stato, tra l'altro, incaricato il conducente- addetto della società, il quale aveva regolarmente chiuso a chiave il veicolo, parcheggiandolo nell'area dedicata alla sosta dell'esercizio commerciale in cui erano installati i distributori. 2. Ha proposto ricorso avverso tale sentenza l'imputato, tramite il difensore di fiducia, deducendo un unico motivo di censura, con cui si denuncia violazione di legge e manifesta illogicità della motivazione quanto alla ritenuta sussistenza dell'aggravante di cui all'art. 625, comma primo, n. 7, cod. pen.: nel caso di specie, la somma di danaro sottratta non sarebbe parte integrante del furgone, lasciato parcheggiato in strada ed esposto alla pubblica fede, né si tratta di cose lasciate all'interno del veicolo per ragioni di necessità, perché non di facile asporto mentre si attende agli ordinari bisogni della vita quotidiana. La motivazione della Corte d'Appello è illogica e contraddittoria nella misura in cui ritiene, in modo non coerente con la giurisprudenza di legittimità, che il complesso delle mansioni lavorative svolte dalla persona offesa, la quale era addetta non soltanto al ritiro dell'incasso dai distributori automatici, ma doveva provvedere anche, dopo il ritiro del contante, al rifornimento di tali distributori ed alla loro manutenzione, incida sulla configurabilità dell'aggravante. Il ricorrente evidenzia che in tale ipotesi, infatti, non si tutela la necessità o consuetudine che radicano la ratio dell'aggravante, bensì si espande la sua area di applicabilità, fino a ricomprendere modalità comportamentali ispirate a trascuratezza, a mera comodità ed a scarsa cautela, da sempre estranee al perimetro normativo dell'art. 625, comma primo, n. 7, cod. pen. 3. [OSCURATO:PERSONA] Passafiume ha depositato conclusioni scritte, chiedendo il rigetto del ricorso. 3.1. Sono stati depositati motivi aggiunti dal difensore del ricorrente, con i quali si reiterano le ragioni di ricorso e si risponde alla requisitoria scritta del PG.Successivamente, e specialmente con email in data 10.5.2023, è stata trasmessa alla Quinta Sezione Penale nota dei Carabinieri della Stazione di Mordano contenente il verbale di remissione di querela della persona offesa, [OSCURATO:PERSONA], delegato della società "[OSCURATO:PERSONA] s.p.a, con contestuale verbale di accettazione di remissione sottoscritto dal difensore e procuratore speciale del ricorrente-imputato, l'avv. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il reato è estinto per remissione di querela. 2. La riforma legislativa attuata con il d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150 ha stabilito che anche le ipotesi di furto aggravato ai sensi dell'art. 625, comma primo, n. 7, cod. pen., per essere l'oggetto del reato esposto alla pubblica fede, rientrano nella procedibilità a querela prevista dal nuovo terzo comma dell'art. 624 cod. pen., come modificato dalla novella normativa, che stabilisce la procedibilità d'ufficio, invece, soltanto nel caso delle residue fattispecie aggravate previste dallo stesso art. 625, comma primo, n. 7, ovvero qualora il reato sia aggravato ai sensi del successivo n. 7-bis della stessa disposizione. 3. Nel caso di specie, pertanto, si rientra appieno in uno degli scenari di nuova perseguibilità a querela, che possono essere intercettati, quindi, dalla causa estintiva della remissione della condizione di procedibilità, prima che intervenga il giudicato. Le Sezioni Unite, infatti, con la sentenza Sez. U, n. 24246 del 25/2/2024, Chiasserini, Rv. 227681, hanno stabilito che la remissione di querela, intervenuta in pendenza del ricorso per cassazione e ritualmente accettata, determina l'estinzione del reato che prevale su eventuali cause di inammissibilità e va rilevata e dichiarata dal giudice di legittimità, purché il ricorso sia stato tempestivamente proposto. 3.1. La sentenza impugnata, pertanto, deve essere annullata senza rinvio perché il reato è estinto per remissione di querela. Segue per legge la condanna dell'imputato al pagamento delle spese processuali, ai sensi dell'art. 340, comma 4, cod. proc. pen P. Q. M. Annulla senza rinvio la sentenza impugnata, perché il reato è estinto per remissione di querela. Condanna l'imputato al pagamento delle spese
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